Frontalieri, accordo Italia-Svizzera sul telelavoro

Firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra i due Paesi risalente al 23 dicembre 2020 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 novembre 2023).

L’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del telelavoro. L’intesa prevede dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza con l’Accordo sui frontalieri, la possibilità di lavorare in modalità smart working fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro

In sostanza, il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre scorso. Il testo dell’Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio.

Nello stesso tempo, le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.

 

CCNL Calzature – Industria: presentata la piattaforma

Tra le richieste dei sindacati l’aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, l’incremento del fondo sanitario, dell’elemento di garanzia retributiva e la riduzione dell’orario di lavoro 

Lo scorso 30 novembre la delegazione di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato la piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature. A livello economico, tra le richieste principali vi è quella dell’aumento economico per il triennio 2024-2026 di un importo pari a 260,00 euro lordi al 3°livello da riparametrare. Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, si  richiede un aumento di 3,00 euro per ogni dipendente iscritto al fondo integrativo sanitario Sanimoda  e pertanto la quota dovrebbe aumentare da 12,00 euro a 15,00 euro oltre ad altri 2,00 euro per l’introduzione della prestazione della LTC (non autosufficienza), invece per quanto riguarda il fondo previdenziale integrativo Previmoda è stato chiesto l’aumento del contributo a carico delle aziende.
Sulla contrattazione di  secondo livello si vorrebbe incrementare l’elemento di garanzia retributiva (per le aziende che non praticano la contrattazione di secondo livello)  da 300,00 euro annui a 500,00 euro annui, modificandolo in elemento perequativo.
Dal punto di vista normativo, i sindacati richiedono la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, un miglioramento delle condizioni sulla flessibilità e sul part-time volontario, oltre a una disciplina all’interno del contratto sul lavoro agile.
Per quanto riguarda il tema della malattia, si richiede una maggiore salvaguardia per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita e malattie degenerative si chiede. Nello specifico, una maggiore salvaguardia contrattuale, l’aumento del trattamento economico e dei termini per la conservazione del posto di lavoro per le malattie lunghe; l’introduzione di un permesso specifico per patologie invalidanti legate al ciclo mestruale.

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.

Supporto per la Formazione e il Lavoro: le nuove funzionalità per le APL

Illustrate le modifiche alla piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4271).

L’INPS ha comunicato il rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (APL) per la gestione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ampliando la visibilità cross dei dati delle diverse filiali e che introducono nuovi strumenti di supporto che facilitano l’interazione tra operatore e piattaforma. Ulteriore obiettivo è quello di consentire il tracciamento dei feedback su colloqui intercorsi con il candidato, fino all’assunzione.

Le nuove funzionalità

Utenza Master – gestione centralizzata: consente a un utente “master” la possibilità di creare utenti “super”. Gli utenti “Master” e “Super” hanno la facoltà di visualizzare dati cross-filiale relativamente alle filiali per cui risultano essere abilitati dai sistemi ANPAL, ovvero:

– lista aggregata dei Cittadini di tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle Manifestazioni di interesse in tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle offerte di lavoro esposte da tutte le sedi dell’APL.
 Sia l’utente “Master” che l’utente “Super” possono decidere, all’accesso in piattaforma, se operare per cross-filiale oppure per singola filiale.

Strumenti di facilitazione per la ricerca e selezione di nominativi ed export su excel: consente all’operatore APL l’applicazione di ordinamenti/filtri/campi di ricerca nella sezione Cittadini (ad esempio Età massima/minima, Livello istruzione minimo, Parole chiave), quindi di esportare la lista in file excel; consente al cittadino la possibilità di esportare in formato PDF il PAD sottoscritto sul SIISL.

Annotazioni (tracciamento produttività): questa funzionalità consente di visualizzare gli esiti dei colloqui od altre attività di lavorazione della posizione del “candidato”, utile anche per verificare l’efficacia delle offerte di lavoro pubblicate dalle APL e, quindi, della piattaforma SIISL nel complesso. Questa funzionalità, che viene mantenuta sul sistema, senza essere propagata ad altri sistemi, è aggiuntiva e non sostitutiva di quella di “Comunicazione rifiuto dell’offerta” che invece è trasmessa agli altri sistemi e deve essere utilizzata per consentire la corretta gestione della misura SFL.

Invio report giornaliero: ricezione per l’operatore “super” di un report giornaliero cross-filiale contenente una sintesi delle liste aggregate.

Configurazione APL: possibilità per l’operatore “super” di configurare le APL che possono essere selezionate dal cittadino in fase di compilazione del PAD (attualmente sedi associate all’operatore in ANPAL). Tale funzionalità è utile per le APL con più filiali ravvicinate su territorio metropolitano, per distribuire i carichi di lavoro ed evitare in tal modo uno sbilanciamento tra filiali.

L’INPS, inoltre, prevede che nei prossimi giorni saranno rilasciate ulteriori funzionalità.

CCNL Cuoio e Pelli Industria: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi



Con la busta paga di dicembre minimi aggiornati


Con l’ipotesi di rinnovo del 25 maggio 2023 sono stati indicati nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la retribuzione di dicembre 2023 per le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.) – valigie e bauli – cinture e cinturini in genere – cartelle e sottobracci – articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.) – sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo – sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi – guarnizioni e articoli tecnici di cuoio – cinghie di trasmissione e per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli e ombrelloni. Nelle tabelle riportate di seguito la nuova retribuzione relativa al settore pelletteria e ombrelli.

Minimi per il Settore Pelletteria





























Livello Minimo
6 2.260,15
6 Quadro 2.260,15
5 2.046,42
4 Super 1.917,47
4 1.873,70
3 1.791,70
2 1.700,58
1 1.311,66

Minimi per il Settore Ombrelli























Livello Minimo
6 2.206,82
5 1.980,18
4 1.837,11
3 1.745,86
2 1.656,64
1 1.285,11