CCNL Metalmeccanica Cooperative: stabiliti i nuovi minimi



A decorrere dal 1° giugno i nuovi minimi che sostituiscono quelli previsti nel CCNL 31 maggio 2021


Il 17 giugno Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Fim, Fiom, Uilm hanno sottoscritto il verbale di incontro in cui vengono definiti i nuovi minimi sulla base dell’IPCA 2023, come stabilito dal CCNL del 31 maggio 2021, che sostituiscono gli importi presenti nelle tabelle dei minimi.










































Livelli Incremento Minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2024
D1 111,00 1719,67
D2 123,09 1906,99
C1 125,75 1948,18
C2 128,41 1989,38
C3 137,52 2130,56
B1 147,40 2283,65
B2 158,14 2449,99
B3 171,94 2663,87
A1 189,50 2935,91

Sulla base dell’adeguamento IPCA, sono stati inoltre definiti i nuovi importi dell‘indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.














Misura dell’indennità Dal 1° giugno 2024
Trasferta intera 49,68
Quota per il pasto meridiano o serale 12,89
Quota per il pernottamento 23,90





































  COMPENSO GIORNALIERO c)COMPENSO SETTIMANALE
LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1 5,69 8,56 9,25 37,01 37,70 40,57
C2-C3 6,78 10,64 11,41 44,54 45,31 49,17
B1 O SUPERIORE 7,78 12,81 13,48 51,71 52,38 57,41

AUU per i figli a carico: rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili

Novità nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2303).

Nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), l’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021).

Per effetto della suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023, la maggiorazione è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto alla maggiorazione.
Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. In entrambi i casi, la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente apposita autodichiarazione.
Nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori. Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
Nell’ipotesi, infine, di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100% è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. Il sistema invia, dunque, una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda.

CCNL Contoterzismo in agricoltura: rinnovato il contratto per il quadriennio 2024-2027

Previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, suddivisi in quattro tranches

É stato firmato nei giorni scorsi a Bergamo il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Dal punto di vista economico sono previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
– 80,00 euro dal 1° giugno 2024;
– 60,00 euro dal 1° giugno 2025;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2026;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2027.  
Per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda è inoltre previsto un incremento del premio di continuità professionale di 50,00 euro.
Dal punto di vista normativo, per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori, sono state introdotte nuove figure professionali.
Per garantire la conciliazione tempi di vita-lavoro sono stati invece incrementati a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. Per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni sono stati concessi 5 giorni di permessi non retribuiti. Per la partecipazione a corsi di formazione anche su materie non inerenti le mansioni svolte sono invece previste 12 ore annue di permesso retribuito.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i rappresentanti dei lavoratori (RLS) saranno informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e verrà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
In conclusione, l’anticipo TFR potrà essere richiesto anche in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa. 

CdM: approvato in esame preliminare Decreto correttivo sul concordato preventivo biennale

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 20 giugno 2024, n. 86).

Nella riunione del 20 giugno 2024, il Governo ha approvato, in via preliminare, un disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

 

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

  • integrare il concordato preventivo biennale, sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti.

Oltre a ciò, viene introdotta una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele.

 

Infine, è prevista la modifica delle sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, con l’azzeramento delle stesse per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

Aree di crisi industriale complessa: proroga dei trattamenti

Rifinanziati anche per l’anno 2024 l’integrazione salariale straordinaria e la mobilità in deroga (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2304).

L’INPS ha comunicato che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 170 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno in corso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 e articolo 1, commi 140 e 141, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), nonché i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter, D.L. n. 119/2018) per le aree di crisi industriale complessa.

In effetti, il comma 170 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, ha stanziato ulteriori risorse – per un importo pari a 70 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, specificando al secondo periodo che le regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Inoltre, il messaggio in commento riporta anche la tabella di ripartizione delle risorse in questione tra le diverse regioni.

Nello specifico, l’INPS rammenta che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.