CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: interruzione della trattativa

La trattativa contrattuale ha subito una battuta d’arresto. Chiesti aumenti retributivi e revisione contrattuale 

Federdistribuzione ha diramato un comunicato stampa al fine di chiarire la situazione in merito all’interruzione della trattativa sul rinnovo contrattuale relativo alla Distribuzione Moderna Organizzata, informando i lavoratori del settore. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
La Federazione ha chiarito come la negoziazione si sia interrotta per iniziativa delle OO.SS., malgrado i tentativi di mediazione, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo. Nella nota è stato chiarito, a differenza di quanto espresso dai sindacati, che Federdistribuzione non ha avanzato richieste né messo in discussione gli istituti del rapporto di lavoro (tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e ferie).
L’obiettivo è quello di proporre, al tavolo concertativo, incrementi salariali, sostenibilità dei costi per le imprese, classificazione delle mansioni e dei ruoli sulla base delle nuove professionalità legate all’evoluzione digitale. 

Pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale e notifiche tramite App

L’INPS riepiloga le modalità di alimentazione del portafoglio elettronico per il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale e comunica la disponibilità di una nuova funzionalità di notifica sull’AppIO e su MyINPS (INPS, messaggio 6 dicembre 2023, n. 4380).

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si rivolge agli utilizzatori di prestazioni di lavoro occasionali, ricordando innanzitutto le modalità di versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività. 

 

Il portafoglio elettronico può essere alimentato attraverso il versamento delle somme mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).

 

L’utilizzatore, dopo avere inserito l’importo da versare, può generare il bollettino e scegliere una delle due modalità di pagamento “pagoPA” disponibili: Pagamento online “pagoPA” e Avviso di Pagamento “pagoPA”, quest’ultima presente dal mese di dicembre 2023.

 

Nel caso di Avviso, il pagamento può essere effettuato attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), ovvero: presso le agenzie della banca; utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”); presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.

 

Inoltre, l’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO, utilizzando i dati dell’Avviso stesso.

 

Infine, l’INPS rende noto che, sempre a partire dal mese di dicembre 2023, è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica relativa alle comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi prestatori.

 

In particolare, l’utilizzatore del Libretto Famiglia riceverà tempestivamente le comunicazioni relative alle disposizioni di pagamento predisposte nel mese corrente, all’aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito del versamento effettuato e alla avvenuta liquidazione dei rimborsi, alle eventuali disposizioni di riemissioni dei pagamenti e alle informazioni sull’assenza di certificazione della titolarità dell’IBAN che impedisce il pagamento.

Violazioni sanabili tramite ravvedimento speciale: chiarimenti dal Fisco

Con riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute al Fisco riguardo all’istituto del “ravvedimento speciale”, l’Agenzia delle entrate ne ha precisato l’ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle violazioni sanabili (Agenzia delle entrate, risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67).

Con l’articolo 1, comma 174, della Legge di bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale tramite cui sanare violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

 

La norma, inoltre, ha stabilito che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in 8 rate di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 e che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, siano dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

 

La norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 34/2023, in merito all’istituto del ravvedimento speciale, ha ribadito che, in generale, sono regolarizzabili tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Ne restano, invece, escluse le violazioni:
– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (ad esempio, alle imposte di registro e di successione). 

 

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che:

  • il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento, in forma rateizzata ovvero in un’unica soluzione, delle relative sanzioni;

  • ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale e non quello in cui lo stesso è stato esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale;

  • restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021;

  • la dichiarazione deve risultare validamente presentata, fatta eccezione, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.

CCNL Personale del Parastato: siglata l’Ipotesi della sequenza contrattuale Agid



Nuova classificazione del personale, incrementi retributivi mensili ed indennità di qualificazione professionale tra le novità


In data 4 dicembre 2023 Aran e le OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali hanno siglato l’Ipotesi di accordo della sequenza contrattuale Agid.
Tale ipotesi prevede che, dal 1° giorno del mese successivo ai 3 mesi successivi la sottoscrizione definitiva del contratto, al personale dipendente Agid viene applicata la classificazione del personale definita dal CCNL del 9 maggio 2022.
Le retribuzioni di detto personale appartenente alle aree Operatori, Assistenti, e Funzionari sono incrementate degli importi mensili lordi ed erogate per tredici mensilità. Detti incrementi sono sovvenzionati mediante quota parte della riduzione dell’indennità di qualificazione professionale che viene altresì rideterminata nei nuovi valori di area.
I lavoratori che appartengono alla nuova area Ep percepiscono la retribuzione contenuta nel CCNL del 9 maggio 2022, pari all’importo annuo lordo complessivo di 35.000 euro, in cui è compresa la tredicesima mensilità. Il personale confluito nella medesima area mantiene anche l’assegno personale non riassorbibile.
Per garantire la stessa retribuzione ai lavoratori confluiti nell’area Ep, viene poi garantita una retribuzione di posizione su base annua pari alla somma del maggior valore annuo dello stipendio tabellare dell’area Ep in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva comprensivo della tredicesima mensilità, con il valore annuo della indennità di qualificazione professionale in corrispondenza delle fasce retributive.
Dal 2024, vengono decurtate dal Fondo risorse decentrate di Agid le risorse nell’anno 2023 al fine di erogare al personale confluito nella nuova area Ep premi e trattamenti economici correlati alla performance nonché altri emolumenti posti a carico del Fondo medesimo.
Si specifica altresì che, sino all’entrata in vigore del prossimo CCNL comparto Funzioni Centrali, a tutto il personale dell’area Ep di Agid non si applica quanto previsto dall’art. 53, co. 5 della disciplina contrattuale, fermo restando che, alla retribuzione di risultato, devono essere destinate risorse corrispondenti al 15% delle ulteriori risorse indirizzate alla retribuzione di posizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni.
Dalla data di applicazione della nuova classificazione professionale, Agid corrisponde al solo personale delle aree Operatori, Assistenti e Funzionari, l’indennità di qualificazione professionale nei nuovi valori indicati dal CCNL; gli assegni ad personam, compreso l’assegno personale; nonché, la R.I.A.
Si riportano di seguito le tabelle inerenti la nuova classificazione del personale, gli ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare e la rideterminazione dei valori dell’indennità di qualificazione professionale.
Nuova classificazione del personale

















Ex Classificazione AGID NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F9

CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F8


CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F7


CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F6

AREA ELEVATE PROFESSIONALTA’
CATEGORIA TERZA – F7

CATEGORIA TERZA – F6


CATEGORIA TERZA – F5


CATEGORIA TERZA – F4


CATEGORIA TERZA – F3


CATEGORIA TERZA – F2


CATEGORIA TERZA – F1

AREA FUNZIONARI
CATEGORIA SECONDA – F6

CATEGORIA SECONDA – F5


CATEGORIA SECONDA – F4


CATEGORIA SECONDA – F3


CATEGORIA SECONDA – F2


CATEGORIA SECONDA – F1

AREA ASSISTENTI
CATEGORIA PRIMA – F3

CATEGORIA PRIMA – F2


CATEGORIA PRIMA – F1

AREA OPERATORI

Ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare per 13 mensilità


















Categoria  Profilo Incrementi
Terza  Funzionari 16,85
Seconda  Collaboratori 12,50
Prima  Operatori 12,27

Rideterminazione dei valori dell’indennità di qualificazione professionale da erogare per 12 mensilità







































































































Categorie Profilo FASCE RETRIBUTIVE (1)

INDENNITÀ


mensile


valori di partenza

 (2)

Differenziale


rispetto fascia iniziale di area

(3)

Valori da sottrarre

NUOVE AREE (4)=(1)-(2)-(3)

INDENNITÀ


mensile


valori di arrivo

TERZA Funzionario

tecnico e


amministrativo

F7 1.456,62 452,61 36,52 FUNZIONARI 967,49
F6 1.372,59 368,58 36,52
F5 1.285,16 281,15 36,52
F4 1.207,31 203,30 36,52
F3 1.099,02 95,01 36,52
F2 1.039,92 35,91 36,52
F1 1.004,01  0,00 36,52
SECONDA Collaboratore F6 1.037,16 214,81 27,08 ASSISTENTI 795,27
F5 1.008,01 185,66 27,08
F4 975,10 152,75 27,08
F3 920,12 97,77 27,08
F2 864,87 42,52 27,08
F1 822,35 0,00 27,08
PRIMA Operatore F3 714,79 49,35 26,59 OPERATORI 638,85
F2 689,34 23,90 26,59
F1 665,44 0,00 26,59

 

CIRL Agricoltura Impiegati Sardegna: siglato il rinnovo del contratto



Novità economiche per gli impiegati e quadri agricoli sardi


Il 23 novembre 2023 tra Confagricoltura Sardegna, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori Regionale-Cia e Confederazione Italiana Dei Dirigenti Quadri ed Impiegati dell’agricoltura (Confederdia), Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto territoriale per gli impiegati ed i quadri della Sardegna, scaduto il 31 dicembre 2021. Il nuovo contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è previsto un aumento retributivo concordato del 5%, con decorrenza dal 1° novembre 2023. Inoltre ai dipendenti in forza alla data di rinnovo del contratto, e il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un importo lordo di euro 350,00 euro a titolo di una tantum, calcolato su base parametro 100, stipendio regionale Impiegati Il categoria, riparametrato come da tabella che segue. 

























Categoria  Una Tantum
Quadri  446,51
Impiegato I categoria 427,97
Impiegato II categoria  384,43
Impiegato III categoria  350,00
Impiegato IV categoria 322,64
Impiegato V categoria  312,25
Impiegato VI categoria  295,71

Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti a titolo di Una Tantum con la mensilità relativa a dicembre 2023 e non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TF.R. Detto importo sarà riproporzionato per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. 
In materia di welfare aziendale le Parti Sociali hanno concordato che spetterà alle Parti individuare una quota da destinare alle forme di Welfare aziendale, per le esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative dei dipendenti e delle loro famiglie.  
In materia di lavoro straordinario, festivo e notturno, le Parti hanno stabilito di individuare, già dal prossimo rinnovo territoriale, per tutti coloro che svolgono la prestazione lavorativa in determinati periodi dell’anno in cui non consente l’osservanza dell’orario di
lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del CCNL, specifiche categorie impiegatizie a cui corrispondere una particolare indennità a titolo di corrispettivo.