Lavoro portuale temporaneo: aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro

Fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (INPS, 12 dicembre 2023, n. 101).

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (modifiche apportate al D.Lgs. n. 148/2015 dalla Legge n. 234/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, l’INPS ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, disciplinata dall’articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Inoltre, l’Istituto con la circolare in commento, ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del D.P.R.n. 602/1970, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015.

Invece, la Legge n. 234/2021 non ha modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della Legge n. 92/2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Le aliquote contributive per l’IMA

Tra le misure delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate, la circolare in commento riporta quella relativa all’IMA.

Infatti, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% carico del lavoratore).

L’INPS ricorda anche che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

CIGS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa, sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato già citati.

Infine, la circolare in questione include, tra l’altro, le indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, la contribuzione di finanziamento della NASpI (per la quale l’INPS rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91/2020 ) e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali

Le Parti Sociali hanno prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo fino al 31 dicembre 2024

Il 7 dicembre 2023, in Firenze, Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca, hanno stabilito la proroga dell’Accordo nazionale 13 maggio 2021 sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo.
L’accordo in questione, all’art. 8, comma 4, individuava nel 31 dicembre 2022 il termine di scadenza del medesimo, prevedendo, altresì, in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell’anno di scadenza, una proroga tacita esclusivamente per un anno, e, quindi, sino al 31 dicembre 2023. 
Nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno deciso la proroga delI’Accordo in parola sino al 31 dicembre 2024.

La “finestra” per la pensione di anzianità quale elemento costitutivo del diritto alla prestazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 agosto 2023 n. 25075, ha stabilito che la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” (art. 1, co. 29, L. n. 335/1995; art. 59, commi 6 e 8, L. n. 449/1997) rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione. In tal modo, il momento di perfezionamento di tale diritto diventa il momento in cui questo tempo è decorso: momento che va identificato nella data di apertura della “finestra” indicata caso per caso dalla legge; e questa volontà normativa ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione dell’età anagrafica.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba): nuovo piano sanitario 2024-2025

Nuova garanzia lenti e nuovi pacchetti prevenzione per tutti gli iscritti Uneba

Lo scorso 30 novembre, la Compagnia Assicuratrice Unisalute insieme ad Uneba, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Cisl-Fp, Uiltucs e Uil-Fpl, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del piano sanitario valido per gli anni 2024-2025 e rivolto a tutti dipendenti Uneba e a tutti i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché agli altri Enti di assistenza e beneficienza a cui viene applicato il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba).
Il suddetto accordo benché confermato, contiene nuovi servizi sanitari.
Dal 1° gennaio 2024 infatti, viene inserita la nuova garanzia lenti con massimale pari a 65,00 euro per la copertura dell’acquisto di lenti o lenti a contatto, ad esclusione della montatura, in caso di certificata modifica visus da parte di un oculista o di un ottico optometrista.
Non solo, perché per tutto il 2024 sono stati messi a disposizione degli iscritti, due pacchetti prevenzione gratuiti di cui fruire presso strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. Questi pacchetti riguardano la visita angiologica effettuata da uomini e donne con più di 50 anni e titolari del piano sanitario Uneba, nonché la visita senologica rivolta alle donne con più di 40 anni e sempre titolari del piano sanitario Uneba.
Il suddetto piano prevede inoltre il pagamento a favore degli aderenti, di prestazioni diagnostiche particolari da effettuarsi in un’unica soluzione, previa prenotazione, in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute.
Da ultimo l’accordo dichiara altresì che, se uno dei servizi offerti risulta essere senza copertura perché non previsto nel piano, perché il massimale risulta essere in stato di esaurimento, o ancora perché inferiore ai limiti contrattuali pur rimanendo a carico degli iscritti, questi ultimi possono richiedere alla compagnia assicuratrice di poterne comunque fruire presso strutture sanitarie convenzionate e con sconti rispetto ai prezzi di mercato.

D.L. Anticipi: prime due rate della rottamazione quater entro il 18 dicembre 2023

A seguito di un emendamento al Decreto Anticipi, entro lunedì 18 dicembre 2023 sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 14 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 sono quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, da saldare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

Al riguardo, l’emendamento al D.L. n. 145/2023 stabilisce che i versamenti delle rate della rottamazione quater con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro la data del 18 dicembre 2023, senza poter beneficiare dei 5 giorni di flessibilità.

 

Qualora il pagamento non fosse eseguito, fosse effettuato oltre il termine ultimo o fosse di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarebbe considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, infine, ricorda che è possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell’Agenzia, con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa, oppure direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.