Decreto Anticipi dopo la conversione in Legge: le novità fiscali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).

 

Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:

  • all’articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;

  • all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;

  • all’articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;

  • all’articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;

  • all’articolo 4-ter e all’articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;

  • all’articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

  • all’articolo 8-bis, la modifica dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l’assistenza e la  rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.

L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.

 

L’articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

 

In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l’articolo 15-bis stabilisce:

– l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;

– modifiche alle percentuali di copertura;

– l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;

– l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.

 

Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l’articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023

Assegno di inclusione: requisiti e modalità di richiesta

Pubblicato sulla G.U. del 16 dicembre 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare (D.M. 13 dicembre 2023).

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto in oggetto, riepiloga quali sono i soggetti destinatari del beneficio e i requisiti per accedervi, per poi illustrare le modalità per richiederlo.

 

Soggetti beneficiari

 

L’assegno di inclusione (Adi) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

 

1) con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;

2) minorenne;

3) con almeno sessanta anni di età;

4) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

Con riferimento a quest’ultima categoria, l’art. 3, comma 5 del decreto definisce “in condizione di svantaggio” le seguenti persone:

 

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del DPCM 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

 

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;

 

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;

 

d. persone vittime di tratta, di cui al D.Lgs. n. 24/2014, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

 

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

 

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.L. n. 48/2023;

 

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della Legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;

 

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della Legge n. 1228/1954, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

 

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

 

Requisiti

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di precisi requisiti reddituali e patrimoniali, tra cui un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.

 

In caso di accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi (articolo 3, comma 3).

 

Richiesta del beneficio economico

 

L’Adi viene richiesto all’INPS – a partire dal 18 dicembre 2023 – con modalità telematiche attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.

 

La richiesta può essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale. 

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: l’amministrazione che l’ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

 

All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane.

 

Ebret Toscana: stanziato il contributo per l’alluvione

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano ha stanziato 1,5 milioni di euro in favore di dipendenti ed aziende colpiti dall’alluvione

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano ha stanziato dei fondi dell’importo di 1,5 milioni di euro che, a partire da dicembre, le aziende, le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dai fenomeni alluvionali del 2/3/4 novembre 2023, possono richiedere. Per poter accedere al contributo, gli aventi diritto possono fare domanda entro il 30 aprile 2024, direttamente dal sito dell’Ebret.
Nella fattispecie, le aziende che hanno ricevuto danni tali da provocare la sospensione, anche parziale, del proprio ciclo lavorativo o una riduzione della capacità produttiva aziendale, possono richiedere la prestazione straordinaria A9. Il contributo Ebret copre il 35% dei costi sostenuti fino a massimo 8.000 euro.
Per i dipendenti, invece, la misura è duplice. Infatti, la D4 può essere richiesta dai dipendenti delle aziende artigiane che presentano domanda di cassa integrazione FSBA con causale “eventi climatici”, per le mensilità comprese tra novembre 2023 e aprile 2024. Relativamente a questo caso, l’Ente eroga un 20% aggiuntivo rispetto all’importo lordo riconosciuto dalla cassa integrazione artigiana. Questa prestazione può essere richiesta a partire dal 15 dicembre 2023. La misura D5 può essere richiesta, invece, dal 21 dicembre 2023 dai dipendenti che hanno subito danni ai propri elettrodomestici e/o autoveicoli/motoveicoli. Il contributo copre il 35% delle spese sostenute per la sostituzione e/o riparazione dei suddetti, per un importo massimo di 1.000 euro.  

Premi e contributi assicurativi per il 2023, la misura della Riduzione 

Arrivano le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 7 dicembre 2023, n. 55).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013), fornendo la misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

In particolare per il 2024 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente ai seguenti premi
e contributi, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione non sarà applicata qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.  

La misura della riduzione

La riduzione dei premi e dei contributi in questione è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal
decreto 8 novembre 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha approvato la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL  n. 65/2023.
Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL  n. 176/2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per
i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.  

L’INAIL ricorda che  l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa  sull’andamento infortunistico aziendale. Peraltro, come specificato nella circolare INAIL  n. 25/2014 e nella circolare congiunta
INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno: criteri che comunque vengono illustrati nella circolare in commento.

CCNL Istruzione e Ricerca: incontro all’Aran sulla sequenza contrattuale per gli Enti pubblici di ricerca

Con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale i lavoratori manterranno i medesimi livelli salariali già in godimento

Si è svolto il 14 dicembre 2023 l’incontro di contrattazione all’Aran sulla sequenza contrattuale relativa alla riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca (articolo 178, lettera f) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. La riunione in oggetto ha consentito la prosecuzione della trattativa sull’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo, con la presentazione di un nuovo documento dell’Aran che accoglie alcune proposte qualificanti che erano state avanzate nel corso dei precedenti incontri.
In particolare, le OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto la conservazione per tutti i lavoratori, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, dei medesimi livelli salariali in godimento, senza dover ricorrere ad assegni ad personam riassorbibili e ciò anche nel caso di progressioni verticali, compresa quelle della fase di prima applicazione, dove non si perderà nulla del maturato economico, compresi gli eventuali gradoni acquisiti tramite procedure ex articolo 53, anche nel caso di successivi passaggi economici all’interno della nuova area.
Durante la riunione sono state avanzate ulteriori proposte con l’obiettivo di rendere le condizioni relative al nuovo ordinamento maggiormente vantaggiose rispetto a quelle attuali e, dopo ampia discussione, la riunione è stata aggiornata al 9 gennaio 2024. L’obiettivo, affermano i Sindacati, è la reale valorizzazione di tutto il personale, sia attraverso le progressioni all’area superiore che attraverso le progressioni economiche all’interno dell’area, che dovranno garantire, in ogni caso, una prospettiva di crescita salariale superiore a quella attuale.
In conclusione, è stata resa la nota la possibilità che in questa tornata contrattuale non si proceda alla modifica dell’ordinamento professionale per i ricercatori e tecnologi. A tal fine le OO.SS. hanno affermato che firmeranno modifiche all’ordinamento professionale attuale solo ed esclusivamente se presenteranno dei miglioramenti rispetto al vigente.