Posticipo del pensionamento, i chiarimenti sull’applicazione della misura di esonero

Fornite ulteriori istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale (INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558).

Dopo la circolare n. 82/2023, l’INPS torna sul tema dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022) che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, l’Istituto fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale.

In effetti, l’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ora dopo aver illustrato questo incentivo con la citata circolare n. 82/2023, l’INPS evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Modalità di esposizione in UniEmens

Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, l’Istituto fornisce quindi alcune istruzioni operative riguardanti le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Nella sezione <PosContributiva>, ad esempio, la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’Istituto precisa anche che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare questo importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per quel che riguarda, invece, la sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la questa quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Infine, la circolare in commento include anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla sezione <PosPA>.

 

 

E.B.M. Salute: aperte le iscrizioni del 2024 per i familiari

A partire dal 1°gennaio prevista l’attivazione della polizza  per i familiari non fiscalmente a carico 

Il Comitato Esecutivo dell’E.B.M. Salute, il fondo sanitario integrativo a tutela dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto l’avvio della campagna di adesione per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare relativamente all’anno 2024.
Infatti, a partire dal 2 gennaio 2024 i lavoratori possono richiedere l’attivazione della polizza per i familiari non fiscalmente a carico tramite l’Area Riservata EBM Salute selezionando l’apposita sezione familiari a pagamento.
La campagna di adesione termina il 29 febbraio 2024.
ll premio è pari ad un importo di 190,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente e per ogni figlio/a a copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (10 mesi).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare fiscalmente a carico, i lavoratori possono invece estendere gratuitamente il piano sanitario al nucleo familiare fiscalmente a carico in qualunque momento. Qualora sussistano le condizioni, la copertura deve essere attivata di anno in anno. Per il 2024, la polizza può quindi essere attivata a partire dal 1° gennaio.
Si considerano membri del nucleo familiare:
– l/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 non legalmente ed effettivamente separato/a;
– i figli e le figlie.

Piattaforma OMNIA IS implementata con un nuovo servizio di alert

L’INPS comunica la sperimentazione del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa dell’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali relativi alle prestazioni di integrazione salariale (INPS, messaggio 15 dicembre 2023, n. 4496).

Come noto, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).

 

Inoltre, ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Da qui deriva l’importanza del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa i datori di lavoro e gli intermediari dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, contenenti, rispettivamente, i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori e i dati necessari all’Istituto per il pagamento diretto delle medesime prestazioni.

 

Pertanto, i datori di lavoro che hanno presentato una domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) o di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) o di un Fondo di solidarietà bilaterale, autorizzata dall’Istituto, riceveranno l’avviso attraverso apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

Il servizio in oggetto è stato già avviato sperimentalmente relativamente alle prestazioni a pagamento diretto, interessando i datori di lavoro destinatari di autorizzazioni in scadenza tra la data del 1° dicembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023.

 

Successivamente il servizio sarà esteso anche alle prestazioni di integrazione salariale di CIGO/FIS/Fondi di solidarietà con pagamento a conguaglio, entrando a pieno regime nel corso dell’anno 2024.

Consiglio dei ministri, approvato in esame preliminare il D.Lgs. di riordino del settore giochi

In esame preliminare, il Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della Legge delega per l’attuazione della riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 19 dicembre 2023, n. 62).

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

 

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico:

  • tutela dei minori;

  • cura e prevenzione delle ludopatie;

  • contrasto del gioco illegale;

  • tutela dell’affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario;

  • utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile.

Oltre ciò, il D.Lgs. si sofferma sul rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro.

Viene confermato che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo.

Sono previsti specifici requisiti e condizioni che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione.

 

Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono:

– la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco;

– il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta;

– il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

 

Sono, inoltre, introdotte specifiche penali in caso di mancato/ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

 

Lo schema di D.Lgs. prevede anche che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l’organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

 

Per tutelare il giocatore viene istituita la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute.

 

Tra le misure previste per proteggere la salute dei giocatori:

  • limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio;

  • investimento da parte del concessionario di una somma pari allo 0,2% dei ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Ex pazienti oncologici, la normativa contro le discriminazioni è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie di questo tipo (Legge 7 dicembre 2023, n. 193).

Dal prossimo 2 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) sarà vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute delle persone concernenti patologie oncologiche da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Il divieto riguarda i candidati che accedono alle procedure concorsuali e selettive pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute.

È quanto stabilisce al comma 1, l’articolo 4 della Legge n. 193/2023, recante l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2023. 

Il periodo, peraltro, è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 prevede anche che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti
associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al  D.Lgs. n. 117/2017) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al citato Registro, possano essere promosse specifiche iniziative per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella  fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. 

Tali iniziative potranno essere adottate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.