CCNL Poste – Servizi in appalto: siglata l’ipotesi di accordo



Previsti aumenti retributivi, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum e l’estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili, lo scioglimento della riserva entro il 20 gennaio


Il 21 dicembre è stata sottoscritta da Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Poste l’ipotesi di accordo del CCNL applicabile ai lavoratori  delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Dal punto di vista economico, sono previsti i seguenti aumenti.


















































Livello  Aumento gennaio 2024  Aumento gennaio 2025  Aumento dicembre 2025 Totale
40,82 euro 40,82 euro 42,18 euro 123,82 euro
34,18 euro 34,18 euro 35,32 euro 103,68 euro
3°Super  31,23 euro 31,23 euro 32,27 euro 94,73 euro
30,00 euro 30,00 euro 31,00 euro 91,00 euro
4°Super  28,52 euro 28,52 euro 29,48 euro 86,52 euro
27,05 euro 27,05 euro 27,95 euro 82,05 euro
24,59 euro 24,59 euro 25,41euro 74,59 euro

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato un importo “Una Tantum“, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, riproporzionato per i lavoratori part-time. 


















































Livello  Marzo 2024  Marzo 2025 Settembre 2025  Totale
149,67 euro  149,67 euro  149,67 euro  449,01 euro
125,33 euro 125,33 euro 125,33 euro 375,99 euro
3°Super  144,51 euro   144,51 euro  144,51 euro  343,53 euro
110,00 euro 110,00 euro 110,00 euro 330,00 euro
4°Super  104,59 euro 104,59 euro 104,59 euro 313,77 euro
99,18 euro 99,18 euro 99,18 euro 297,54 euro
90,16 euro 90,16 euro 90,16 euro 270,48 euro 

Infine, a partire dal mese di marzo 2024 I’indennità di mensa è elevata a 6,50 euro per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal punto di vista normativo, vengono apportate delle modifiche a livello di di Classificazione del Personale per quanto riguarda la categoria degli autisti e viene introdotta la possibilità di apporre nei contratti a tempo determinato un termine maggiore di 12 mesi e sino a 24 mesi in caso di necessità di personale per ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità, per esigenze di professionalità e specializzazioni, in caso di incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.
Per quanto riguarda il periodo di prova viene introdotta la possibilità di una proroga in misura corrispondente alla durata dell’assenza in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.
Infine, al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti tra persone dello stesso sesso, viene concesso anche in caso di unione civile il congedo matrimoniale di quindici giorni lavorativi retribuiti.
I sindacati scioglieranno la riserva entro il 20 gennaio 2024.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Bari: presentata la piattaforma per il rinnovo

Dalla riunione tra Parti sindacali e datoriali è emersa la volontà di puntare su aumenti salariali, welfare, bilateralità e innovazione  

Con una nota stampa, le Sigle sindacali di Fai, Flai e Uila hanno comunicato l’avvenuta presentazione della piattaforma per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari e Bat, che scade il 31 dicembre 2023. Il nuovo contratto, che riguarda oltre 50.000 lavoratori, ha validità per il quadriennio 2024-2027. All’incontro erano presenti le Parti datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia, alle quali è stata illustrata la piattaforma che consiste nella disposizione di aumenti salariali e macchinari sempre più all’avanguardia.
Tra i temi affrontati e ritenuti centrali nel dibattito si segnalano: rafforzamento della bilateralità; nuovi strumenti di welfare contrattuale; maggiore attenzione e controllo sugli appalti, sicurezza e lavoro. Il calendario dei prossimi incontri è fitto: 16 e 31 gennaio 2024, 15 e 29 febbraio 2024.

Settore agricolo: gli adempimenti contributivi per le assunzioni di lavoro occasionale a tempo determinato

Entro il 28 febbraio 2024 i datori di lavoro devono inviare i flussi Uniemens-PosAgri per le giornate di lavoro prestate dai lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (INPS, messaggio 22 dicembre 2023, n. 4652).

L’INPS fornisce le istruzioni relative agli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (cosiddetti lavoratori OTDO).

 

Si ricorda, innanzitutto, che possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA mentre, i soggetti datoriali non ancora iscritti – compresi i lavoratori agricoli autonomi che decidano di avvalersi di tale tipologia contrattuale – dovranno presentare una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

I datori di lavoro dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale.

 

Per ciò che riguarda le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.

 

Sempre entro la medesima data dovranno essere denunciate le giornate di lavoro prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023 mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale”. Tuttavia, l’Istituto precisa che, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza. 

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca poi i codici “tipo contratto” di nuova istituzione che dovranno essere indicati nel flusso e che sono i seguenti:

 

“122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;
 

“123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
 

– “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
 

“125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
 

– “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
 

“127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
 

Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.

All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.

 

I datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste (ovvero, I trimestre – 16 settembre, II trimestre – 16 dicembre, III trimestre – 16 marzo dell’anno successivo, IV trimestre – 16 giugno dell’anno successivo) utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato l’accordo sugli acconti futuri aumenti contrattuali



Corrisposta la quota Afac per i lavoratori del settore


In data 21 dicembre 2023 Cna Produzione, Cna Installazione e Impianti, Cna Servizi alla Comunità/Autoriparatori, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Benessere e Sanità-Sno Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale stabiliscono la corresponsione di un acconto su futuri aumenti contrattuali di 96,00 euro al livello 4° del comparto Metalmeccanica e Installazione di impianti di cui, una parte pari a 50,00 euro con decorrenza dal 1° dicembre 2023 viene erogata con le competenze del mese di gennaio 2024 ed indicata nel cedolino paga con “Arretrato Afac”, la seconda di 46,00 euro invece dal 1° aprile 2024.
Tale acconto viene poi versato a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano la suddetta disciplina contrattuale collettiva e riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento e di comparto.
Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento della corresponsione, mentre per i lavoratori assunti a tempo parziale l’erogazione avviene mediante criteri di proporzionalità.Inoltre, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 al 31 agosto 2024 non dà luogo alla corresponsione di Una Tantum.
Di seguito si riportano gli importi dell’acconto su futuri aumenti contrattuali (Afac) per i settori “Metalmeccanica e Installazione di impianti”, “Orafo, Argentieri ed affini”, “Odontotecnica”, “Restauro beni culturali”.
Settore metalmeccanica e installazione di impianti


 
























































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
1Q 1834,76 120,56 62,79 57,77
1 1834,76 120,56 62,79 57,77
2 1707,17 112,18 58,43 53,75
2 bis 1611,99 105,92 55,17 50,75
3 1550,06 101,85 53,05 48,80
4 1460,98 96,00 50,00 46,00
5 1407,13 92,46 48,16 44,30
6 1341,83 88,17 45,92 42,25

Settore orafo, argentieri e affini


 


















































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
1Q 1836,26 120,36 62,69 57,67
1 1836,26 120,36 62,69 57,67
2 1710,81 112,13 58,40 53,73
3 1557,28 102,07 53,16 48,91
4 1464,64 96,00 50,00 46,00
5 1408,39 92,31 48,08 44,23
6 1335,32 87,53 45,59 41,94

Settore odontotecnica


 



















































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
1S 1903,59 131,66 68,57 63,09
1 1721,61 119,08 62,02 57,06
2 1630,78 112,8 58,75 54,05
3 1474,16 101,96 53,10 48,86
4 1388,00 96,00 50,00 46,00
5 1329,31 91,94 47,89 44,05
6 1278,99 88,46 46,07 42,39

Settore restauro beni culturali


 
























































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
QS 2458,42 145,01 75,53 69,48
Q 2458,42 145,01 75,53 69,48
1 2308,42 136,16 70,92 65,24
2 1775,55 104,73 54,55 50,18
3 1650,00 97,32 50,69 46,63
4 1627,55 96,00 50,00 46,00
5 1525,55 89,99 46,87 43,12
6 1456,63 85,92 44,75 41,17

Da ultimo le Parti firmatarie comunicano, che dal mese di gennaio 2024 riprende il confronto sulla parte normativa secondo le scadenze da loro fissate, mentre per la parte economica si deve attendere il mese di settembre 2024.

Dichiarazioni dei redditi: pubblicate le bozze dei modelli 2024

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa (Agenzia delle entrate, comunicato 22 dicembre 2023).

I Modelli in bozza, pubblicati il 22 dicembre 2023, riguardano le seguenti dichiarazioni:

  • 770/2024;

  • 730/2024;

  • Redditi persone fisiche 2024;

  • Redditi Enti non commerciali 2024;

  • Redditi Società di capitali 2024

  • Redditi Società di persone 2024;

  • IRAP 2024;

  • IVA annuale 2024.

Online anche le bozze della Certificazione Unica 2024 e del modello Consolidato nazionale e mondiale 2024.

 

Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi PF trovano spazio diverse novità: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa e la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tali modelli recepiscono, inoltre, le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività“, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

 

I Modelli imprese, enti e società, poi, sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società.

Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.

Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Tra le novità più importanti che riguardano la Certificazione Unica, invece, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Il modello IVA è stato a sua volta aggiornato per accogliere le novità normative del 2023, con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF e con l’introduzione nel quadro VO della possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

Infine, tra le novità del modello 770 si denota la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.