CCNL Istruzione e Ricerca: trattativa all’Aran per la sequenza contrattuale del personale delle AOU

Profili sanitari, progressione economica ed indennità per il personale delle Aziende ospedaliero – universitarie

Il 19 dicembre scorso si è tenuto, presso l’Aran, l’incontro per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale del personale delle Aziende ospedaliero – universitarie (art. 78, lettera C) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021.
Il giorno prima della riunione, ha reso noto la Flc-Cgil, l’Aran ha inviato una bozza di testo, ritenuta, però, dalla Sigla sindacale da integrare e modificare. Per quel che riguarda, infatti, la tabella di corrispondenza del personale, bisogna elencare le aree professionali previste dal CCNL Istruzione e Ricerca – Area Comparto, inserendo specifiche per quel che concerne i profili sanitari, al fine di precisare che per le AOU – lettera a) dell’art.2 del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 (ex policiclici a gestione diretta) – le assunzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente sulla base del CCNL Istruzione e Ricerca, ritenuto l’unico contratto collettivo nazionale applicabile al personale contrattualizzato non dirigente che opera nelle Aziende ospedaliero – universitarie. Resta da definire, anche, il tema delle relazioni sindacali, sia per il personale che presta servizio nelle AOU, di cui alla lettera a), che per quello che opera nelle AOU di tipo b).
Ma non è tutto. Al vaglio ci sono anche la disamina sulla progressione economica all’interno delle aree; la problematica riguardante il personale medico e dirigente sanitario; le indennità – incarichi che vanno riconosciute anche al personale universitario e la mobilità del personale verso l’Ateneo. In ogni caso, le trattative proseguono. Il prossimo incontro è fissato per l’11 gennaio 2024.

CIPL Operai Agricoli Vibo Valentia: al via la trattativa per il rinnovo del contratto provinciale

Aspetti economici e normativi all’esame delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali

Il giorno 21 dicembre 2023, presso la sede di Confagricoltura Vibo Valentia, tra le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sono state avviate le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Vibo Valentia. Il contratto interesserà per la parte retributiva il biennio 2023/2024, mentre per quella normativa il quadriennio 2024/2027.
Il Presidente di Confagricoltura, con l’auspicio che il nuovo tavolo delle trattative possa procedere speditamente, ha rappresentato che sarà necessario tener presente le diverse criticità dell’attuale contesto economico. Anche la Coldiretti, nell’esprimere soddisfazione per l’apertura del tavolo di confronto, ha reso nota la necessità di miglioramenti anche in merito all’aspetto normativo del contratto. 
Le OO.SS., nel rimandare alle prossime riunioni l’analisi degli aspetti normativi, hanno sottolineato l’importanza della difesa del potere d’acquisto dei lavoratori.

Indennità DIS-COLL: disponibile il nuovo servizio di presentazione della domanda

Gli utenti che intendono presentare domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL possono farlo utilizzando la nuova versione evolutiva del servizio (INPS, messaggio 27 dicembre 2023, n. 4670).

I cittadini interessati, autenticandosi con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, possono accedere al nuovo servizio di presentazione della domanda di prestazione DIS-COLL seguendo il percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.

 

Gli Istituti di Patronato, invece, possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

 

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, che sarà attivo e accessibile fino a quando non verrà data comunicazione che la nuova versione del servizio è diventata la modalità esclusiva per inoltrare l’istanza.

 

L’utente, attraverso la nuova versione di invio della domanda, ha la possibilità di:

 

–        compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni, relative alla propria posizione, già in possesso dell’Istituto;

–        avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–        visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda.

 

Al momento della presentazione della domanda, si attivano alcuni controlli sincroni con la finalità di verificare il diritto alla prestazione e fornire immediatamente all’utente le necessarie informazioni e/o segnalare eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità medesima.

 

Ad esempio, nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione alla predetta Gestione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

 

I dati ulteriori su cui è operativo il controllo sono quelli che riguardano l’iscrizione a Ordini o Albi professionali, l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, la titolarità di partita IVA.

 

È, inoltre, presente una schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia gli elementi che possono incidere sul riconoscimento della prestazione stessa, nonché una pagina di riepilogo dei dati.

Pubblicata la Legge sulla valorizzazione e promozione del made in Italy

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’UE.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 300, persegue come obiettivo il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri e il sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè la promozione del territorio, delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.

L’entrata in vigore è prevista per l’11 gennaio 2024.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la “Giornata nazionale del made in Italy”, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.

 

Viene istituito, all’articolo 4, un Fondo Nazionale del Made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,

 

Per il rafforzamento del sostegno alle iniziative di auto imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, all’articolo 5 viene rifinanziato, per un importo di 15milioni di euro per l’anno 2024, il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024.

 

Per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

 

All’articolo 18, è istituito il liceo del Made in Italy con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, con scrizioni a partire da gennaio 2024.

 

L’articolo 7, poi, prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifichi preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Dopodiché il MIMIT potrà scegliere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

 

Con l’articolo 36 viene modificato il comma 132, dell’articolo 2, della Legge n. 662/1996, stabilendo che l’ISMEA possa concedere mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. 

La Corte Costituzionale sul trattamento pensionistico ai superstiti, indicazioni dall’INPS

L’INPS interviene con chiarimenti in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario alla luce della pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022 (INPS, circolare 22 dicembre 2023, n. 108).

La violazione del principio di ragionevolezza è la motivazione che ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della Legge n. 335/1995, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

 

Nella richiamata sentenza del 8-30 giugno 2022, n. 162, la Corte, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ritiene che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto “la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività”.

 

Tuttavia, il legislatore deve bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, tenendo conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo.

 

Pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo del citato comma 41, deve essere integrata mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.

 

Recependo la suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce alcune indicazioni amministrative in proposito.

 

Viene innanzitutto ricordato che la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di 4 fasce di reddito. In particolare, nel caso di:

 

reddito inferiore o pari a 3 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;

 

reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);

 

reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);

 

reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

 

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

 

Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d. salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario

 

L’Istituto comunica dunque che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui all’articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.