CCNL Consorzi Agricoli: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento salariale pari a 170,00 euro a regime, erogato in quattro tranches

È stato siglato il 19 luglio 2024 il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto, firmato tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare avrà vigenza dal 2024 al 2027.
Come dichiarano i segretari generali di Fai, Flai e Uila, l’intesa è stata raggiunta dopo una trattativa complessa e una rottura del negoziato che ha portato alla grande mobilitazione e allo sciopero del 1° luglio, resosi indispensabile per arrivare ad un accordo che valorizzasse il settore rispettando le professionalità e tenesse conto soprattutto della perdita del potere di acquisto dei lavoratori degli ultimi anni.
Dal punto di vista economico, l’accordo ha previsto un aumento salariale pari a 170,00 euro a regime, erogato in quattro tranches:
95,00 euro dal 1° aprile 2024;
25,00 euro dal 1° maggio 2025;
25,00 euro dal 1° maggio 2026;
25,00 euro dal 1° febbraio 2027.
Da gennaio 2025 è previsto un aumento dell’indennità di funzione, passando dai 180,00 a 230,00 mensili per i quadri di 1° livello e da 125,00 e 160,00 mensili per i quadri di 2° livello. La percentuale di maggiorazione di lavoro festivo per gli operai agricoli passa da agosto 2024 da 35% a 40%. In via sperimentale agli operai agricoli che effettuano turni per almeno 6 mesi consecutivi è riconosciuta un’ulteriore indennità di 1,00 euro per ogni turno.
Dal punto di vista normativo viene favorita la stabilità occupazionale, tramite convenzioni, con rapporti di lavoro che da 104 giornate salgono ad un minimo di 120 giornate garantite. Potranno essere inoltre definiti meccanismi per assicurare il recupero di eventuali assenze per permessi previsti dalla L. 104.
In materia di welfare sono previsti miglioramenti per il Filcoop, con l’aumento della contribuzione complessiva a 100,00 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, di cui 74,00 a carico dell’azienda e 26,00 a carico del lavoratore. Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti al fondo sanitario anche i lavoratori a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato almeno 360 giornate. Per detti lavoratori la contribuzione aumenta di 34,00 euro annue a carico dell’azienda, per un totale di 70,00 euro, di cui 52,00 a carico dell’azienda e 18,00 a carico del lavoratore. 
Diversi miglioramenti riguardano inoltre i congedi e permessi retribuiti, con 8 ore di permesso per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, o inserimento in asilo nido. 

Malattia e maternità 2024 per compartecipanti familiari e piccoli coloni

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 22 luglio 2024, n. 83).

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri in base ai quali verranno determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Infatti, con la circolare n. 81/2024 erano state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2024, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 maggio 2024 del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3/2024) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

Retribuzioni di riferimento nel 2024

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Invece, in materia di prestazioni economiche di maternità/paternità, l’Istituto rammenta che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. In particolare, il reddito applicabile, per il 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 63,06 euro.

CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei): la Uil-Scuola Rua firma in solitaria il contratto

Con la sola firma di Uil-Scuola Rua si è persa l’occasione di mettere in atto migliorie economiche e normative

La Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal hanno diramato un comunicato stampa in data 19 luglio 2024, con il quale segnalano l’avvenuta firma da parte della sola Uil-Scuola Rua del CCNL 2024-2027 insieme all’Associazione Aninsei-Confidustria. Stando a quanto dichiarano le OO.SS., Uil sarebbe venuta meno agli impegni presi nel corso della piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2023, nella quale veniva chiesto di adeguare progressivamente le retribuzioni del personale ed il quadro normativo ai CCNL Agidae e Fism. Il CCNL firmato da Uil-Scuola Rua si basa su di una piattaforma i cui contenuti, sulla base di quanto dichiarato dalle Sigle, sono stati nascosti alle altre OO.SS., che hanno sottolineato come con la firma separata si sia venuti meno ad un’occasione irripetibile di apportare alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori delle considerevoli migliorie e di armonizzare la parte normativa. 

Piattaforma “PRISMA”: estesa l’accessibilità

Dal 22 luglio 2024, esteso il servizio anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2650).

Come noto, attraverso la circolare n. 48/2024, l’INPS ha comunicato il rilascio di “PRISMA”, una nuova piattaforma informativa che fornisce, al datore di lavoro o all’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto al momento della consultazione, utili per il corretto calcolo della contribuzione dovuta in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo, di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995.

Pertanto, il “Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale” raccoglie e sintetizza tutti gli elementi relativi all’anzianità contributiva del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/04.

Rispettando i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni contenute nel prospetto sono minime e come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione, così da garantire la tutela della privacy del lavoratore.

Inoltre, come già previsto anche dalle precedenti circolari emesse dall’Istituto (n. 177/1996 e n. 42/2009), ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, restano fermi per i datori di lavoro gli obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori. Invero, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe mutare in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’Istituto.

Tanto premesso, dal 22 luglio 2024, è consentito anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato l’accesso allo strumento “PRISMA”, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Si precisa che, il riconoscimento e la legittimazione all’accesso al codice fiscale del lavoratore da parte dell’Istituto di Patronato, sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto munito di delega dell’interessato.

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: siglato il verbale di accordo



Rinnovata la parte economica del contratto per i dipendenti del settore case di cura e servizi assistenziali – socio sanitari


Con il Protocollo firmato in data 28 giugno 2024, le Parti sociali Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal, hanno definito il rinnovo della parte retributiva del contratto di settore, che decorre dal 1° luglio 2024. I testi integrali, dei due contratti distinti sottoscritti per i diversi campi di applicazione, verranno redatti non oltre il 28 luglio 2024.
Per entrambi i settori, le novità prevedono:
– l’introduzione della categoria dei dirigenti e la riformulazione dei livelli QA1, che diventa Q, A2 che diventa A1 e A3 che diventa A2;
– aumenti retributivi previsti dal 1° luglio 2024, dal 1° gennaio 2025, 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027;
– l’aggiornamento degli importi mensili a titolo di Elemento Perequativo Mensile Regionale, da riconoscere a partire dal 1° luglio 2024;
– una indennità di cassa, dal 1° maggio 2024, pari a 78,00 euro mensili;
– l’aggiornamento degli importi annuali di welfare contrattuale, da corrispondere nel mese di giugno;
– l’accreditamento, da parte del datore di lavoro, al Fondo di Previdenza Complementare scelto dal lavoratore, del TFR maturato alle scadenze previste, insieme ad una quota mensile aggiuntiva aziendale pari all’1% della paga base nazionale.
Inoltre, è stato previsto l’incremento degli aumenti periodici di anzianità, prevedendo per il dipendente 8 scatti maturabili, e del valore del singolo scatto, con gli importi di seguito riportati:


































Livello Valore lordo del singolo Scatto di anzianità
Dirigente 60,08
Quadro (ex QA1) 38,07
A1 (ex A2) 33,10
A2 (ex A3) 28,97
B1 26,48
B2 24,00
C1 21,52
C2 19,86
D1 18,21
D2 16,55

Tali importi, riconosciuti dal 1° luglio 2024, devono essere sommati a quelli già riconosciuti a titolo di “scatti di anzianità”, entro il nuovo limite di 8 scatti triennali. 
Per quanto riguarda l’indennità di mancata contrattazione, dal 1° luglio 2024, questa non è più dovuta per i dipendenti del settore “Case di Cura”; invero, per i lavoratori, anche apprendisti, del settore “Servizi assistenziali e socio sanitari”, gli importi relativi alla suddetta indennità vengono elevati come quanto segue:


































Livello Importi mensili
Dirigente 259,00
Quadro  164,00
A1  142,00
A2  124,00
B1 115,00
B2 103,00
C1 94,00
C2 85,00
D1 78,00
D2 71,00

Mentre, per il settore case di cura, viene introdotto un premio annuale di presenza, corrisposta in assenza di accordi di secondo livello, che stabilisce importi aggiuntivi/premiali almeno pari o superiori al premio, e riconosciuto a tutti i dipendenti, anche apprendisti, in aggiunta alla retribuzione maturata ed alle previsioni del welfare contrattuale.