I punti principali del Decreto su Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche

Il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023, n. 302, porta con sé importanti novità in merito alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020.

Il nuovo Decreto è composto da 4 articoli così suddivisi:

  • Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia (Articolo 1);

  • Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (Articolo 2);

  • Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Articolo 3);

  • Entrata in vigore (Articolo 4).

Secondo il primo articolo del D.L. n. 212/2023 le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. n. 34/2020 (del 110% o del 90%), per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

 

L’articolo 1, comma 2, inoltre, prevede un contributo:

– per i proprietari con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis .1, del Decreto Rilancio);
– sulle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

 

L’articolo 2 del nuovo Decreto, poi, stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023, l’utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura sia possibile esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

 

Oltre ciò, i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020 in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023 hanno l’obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni causati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

Infine, l’articolo 3 del D.L. n. 212/2023 revisiona la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (bonus 75%).

In particolare all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio sono apportate le seguenti modificazioni:

  • Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;

  • Viene espressamente previsto il rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, mediante apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

  • Viene abrogato il comma 3.

All’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023 sono invece apportate le seguenti modificazioni:

– le opzioni potranno essere applicate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;

– la suddetta limitazione non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.

Sarà possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura/cessione del credito limitatamente alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:

– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

CIRL Idraulico Forestale ed Agraria Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento minimi retributivi, Una Tantum, permessi retribuiti e stabilizzazione del personale tra le novità previste 

Con comunicato stampa, la Flai-Cgil ha reso nota la sigla dell’accordo per il rinnovo del contatto integrativo regionale che riguarda i lavoratori operai e impiegati forestali, d’intesa con la regione Piemonte e le OO.SS. Fai-Cisl e Uila-Uil. L’obiettivo raggiunto, tramite la firma dell’accordo, è quello di agire sull’articolazione del comparto, rendendo efficace non solo il servizio prestato, ma riconoscendo, dal punto di vista normativo, la figura dell’operaio forestale parificandolo ad un dipendente regionale, mantenendo quella che è la propria specificità.
In tal senso, come si evince dalla nota, è stata disposta l’erogazione di un’Una Tantum pari a 700,00 euro per ciascun operaio, così come avvenuto per i dirigenti regionali nel 2023, al fine di contrastare l’inflazione. Previsto, inoltre, un aumento dei minimi retributivi che va a premiare la professionalità dei forestali, oltre ad 8 ore di permessi retribuiti. L’aumento relativo ai minimi decorre dal 1° gennaio 2023, pertanto viene stabilito il riconoscimento degli arretrati.
Gli operai forestali attualmente a tempo determinato, ad oggi 97, vengono stabilizzati, grazie ad uno stanziamento economico straordinario di 1,5 milioni di euro, consolidato nel bilancio triennale regionale 2024/2026. Potenziato anche l’aspetto logistico, con il rinnovo di mezzi ed attrezzature forestali, con la consegna di 19 pick-up e 12 autocarri. In via di conclusione l’acquisto di macchine movimento terra, trattori e attrezzature.

Variazione interessi legali per il 2024: riflessi sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche

L’INPS recepisce la variazione del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riflessi sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi e sul pagamento delle prestazioni (INPS, circolare 10 gennaio 2024, n. 5).

È stata fissata al 2,5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile a decorrere dal 1° gennaio 2024: lo ha stabilito il Ministro dell’economia e delle finanze con il D.M. 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2023.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, esamina l’incidenza di tale variazione (nell’anno 2023 il tasso era fissato nella misura del 5%) sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul pagamento delle prestazioni previdenziali e pensionistiche.

 

Riguardo al primo aspetto, si ricorda che l’articolo 116, comma 15, della Legge n. 388/2000, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione che ci sia l’integrale pagamento dei contributi dovuti.

 

Pertanto, la misura del 2,5% di cui al citato decreto ministeriale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024 mentre, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze

 

Anche per le prestazioni pensionistiche e le prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024 troverà applicazione la misura dell’interesse del 2,5%.

I criteri di rivalutazione delle pensioni per il 2024



Illustrati i principi e le modalità applicative del rinnovo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per il nuovo anno (INPS, circolare del 2 gennaio 2024, n. 1).


L’INPS ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. 


In base all’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Invece, in base all’articolo 1 del medesimo decreto interministeriale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è stata determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.


Pertanto, i valori per i due anni citati sono esposti nelle tabelle seguenti incluse nella circolare in commento:













Decorrenza Trattamenti minimi

pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi
1° gennaio 2023 567,94 euro 323,75 euro
IMPORTI ANNUI 7.383,22 euro 4.208,75 euro












Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2024 598,61 euro 341,24 euro
IMPORTI ANNUI 7.781,93 euro 4.436,12 euro

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale che vengono descritte nella circolare INPS in argomento.


Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per il 2024 


L’INPS poi ricorda che la Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, Legge n. 213/2023) ha stabilito che nel 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della Legge n. 448/1998 è riconosciuta:


– per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;


– per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;


– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;


– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;


– nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.


Nella circolare in questione, infine, l’INPS riporta tra l’altro anche l’incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS stabilito dall’articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024. Si tratta di un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Fondo Est: previste importanti novità sanitarie

Da questo mese, erogate nuove prestazioni per gli iscritti al fondo

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del personale che svolge attività lavorativa negli ambiti del commercio, turismo e settori affini, nel rinnovare i sevizi sanitari a favore degli iscritti, ha apportato modifiche al piano sanitario offerto.
Circa i ticket del Servizio Sanitario Nazionale erogati da gennaio 2024, viene realizzato un loro integrale rimborso, nonché l’eliminazione della franchigia di importo pari a 5,00 euro in occasione di visite specialistiche, accertamenti di pronto soccorso, accertamenti diagnostici e diagnostici odontoiatrici.
Nella diagnostica vengono introdotti sempre da questo mese, nuovi esami tra cui l’elettrocardiogramma sotto sforzo, l’elettrocardiogramma, pap test con esami microbiologici e isteroscopia diagnostica ed operativa e lombalgia da sovraccarico all’interno delle patologie previste nella sezione “Fisioterapia da patologia”.
Previsto altresì il rimborso per le sedute di ozonoterapia manu medica effettuate in caso di ernie, protrusioni discali e lombalgia da sovraccarico, che risultano appositamente documentate.
Nel pacchetto “Riabilitazione patologie arto superiore e arto inferiore” rinominato poi “Pacchetto Riabilitazione patologie Osteoarticolari” sono state aggiunte ulteriori patologie, tra cui tendinite del flessore della mano, tendinite dell’estensore della mano, epicondilite, epitrocleite, gonalgia e coxalgia.
Altre novità introdotte da quest’anno nel medesimo piano sanitario sono l’introduzione di nuovi pacchetti prevenzione, ovverosia: prevenzione delle malattie respiratorie, cardiovascolare, oncologica del seno, dell’utero, della prostata, del colon-retto e della cute.
Per quanto concerne la prevenzione oncologica al seno dedicata alle donne dai 50 anni di età, queste hanno la possibilità di scegliere se effettuare l’ecografia mammaria o la mammografia.
La prestazione sanitaria relativa all’area chirurgica e grave evento morboso rinominata poi “Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico o grave evento morboso” ha introdotto tra i servizi sanitari, anche quelli relativi alle patologie neoplasia maligna in trattamento e cardiomiopatia ischemica.
Da ultimo, si comunica che è stata apportata una nuova denominazione della garanzia “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio – ricoveri medici elencati in garanzia” in “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia”. La garanzia in questione del valore di 5.000,00 euro, è prevista solo per i casi di ischemia arterie vertebrali, paralisi e fibrosi cistica.