CIRL Edilizia Cooperative Toscana: siglato il rinnovo del contratto



Con il rinnovo previste novità dal punto di vista economico e normativo


Il 28 dicembre 2023 Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil Toscana e Dipartimento Produzione e Servizi Legacoop Toscana, Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana e Agci Toscana, hanno siglato il rinnovo del contratto regionale per i dipendenti delle imprese cooperative edili e affini della Toscana. Con il nuovo contratto è previsto sia un aggiornamento della parte normativa che di quella economica, in un quadro profondamente mutato del mondo delle costruzioni in generale, ma anche della cooperazione toscana del settore edile.
Dal punto di vista economico, l’indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo, dal 1° gennaio 2024 è definita come segue:
– mensa in cantiere: importo a carico azienda max 8,00 euro;
– trattoria: importo a carico azienda max 10,00 euro;
– indennità sostitutiva di mensa: 0,725 euro per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Eventuali trattamenti di miglior favore o diversi concessi o concordati a livello aziendale restano in vigore. Le cifre pattuite sono assorbite fino a concorrenza. 
L’importo dell’indennità di trasporto è invece confermato in 0,60 euro per ogni ora lavorata. Per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno le Parti si incontreranno per verificare la disponibilità e l’andamento dei parametri utile a definire l’EVR da erogare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’erogazione dell’EVR ai dipendenti con qualifica di impiegato avverrà comunque mensilmente in busta paga. 

Impiegati non apprendisti e quadri





































Livelli Minimi di paga base al 1° luglio 2023 Misura massima EVR= 4% su minimi al 1° luglio 2023
(valore mensile per un massimo di 12 mesi)
8 2.512,99  100,52
7 2.106,90 84,28
6 1.809,34 72,37
5 1.536,76 61,47
4 1.376,29  55,05
3 1.280,21 51,21
2 1.149,52 45,98
1 1.005,21  40,21 

Operai non apprendisti

























Livelli Minimi di paga base al 1° luglio 2023 Misura massima EVR= 4% su minimi al 1° luglio 2023
(valore orario)
5 8,88  0,36
4 7,96  0,32
3 7,40 0,30
2 6,64 0,27
1 5,81  0,23 

 

Natura previdenziale dei Piani pensionistici Self-Invested Personal Pension e International Pension Plan

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla natura previdenziale dei piani Self–Invested Personal Pension e International Pension Plan (Agenzia delle entrate, risposta 11 gennaio 2024, n. 5).

L’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.

 

Nella circolare n. 21/E/2020 l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Nel medesimo documento di prassi, si evidenziava anche come l’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” portasse a considerare ricomprese anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Con la nuova risposta n. 5/2024 viene chiarito che, in linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione stipulata dall’Italia con il Paese della fonte, per evitare le doppie imposizioni.

Tali emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso di specie, l’istante ritiene che le prestazioni ricevute in forza dell’adesione ai suddetti schemi pensionistici Self Invested Personal Pension (SIPP) ed International Pension Plan (IPP) siano da ricondurre a ”redditi da pensione”, di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, assume rilievo la circostanza che il SIPP costituisca una forma di previdenza complementare ai sensi del diritto britannico che ha la finalità di incentivare le persone a maturare una pensione integrativa in aggiunta rispetto alla pensione statale obbligatoria al termine della propria vita lavorativa.

Per ricevere le prestazioni dal SIPP è necessario aver raggiunto l’età pensionabile minima normale o qualsiasi età minima stabilita di volta in volta dal governo. L’età minima normale di pensionamento è la prima età in cui è possibile percepire le prestazioni pensionistiche, tranne in caso di malattia, malattia grave o se si ha diritto a un’età protetta di pensionamento anticipato.

Dunque, afferma l’Agenzia, il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane.

 

Per quanto poi concerne la posizione detenuta nell’IPP, il Fisco sottolinea come anche in questa circostanza emerga la natura previdenziale di tale schema pensionistico, dal momento che l’istante ha il diritto a ricevere le somme maturate solo al momento del raggiungimento dell’età pensionabile e dopo avere terminato la propria attività lavorativa per il datore di lavoro.

 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’Agenzia ritiene che le eventuali distribuzioni ricevute dall’istante, da entrambi gli schemi previdenziali, siano da ricondurre ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, mentre eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituisce reddito imponibile.

Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi di interesse



L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse da applicarsi alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e delle pensioni per il primo trimestre dell’anno 2024 (INPS, messaggio 9 gennaio 2024, n. 92).


Recependo il D.M. n. 110419/2023 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, l’INPS rende noti i tassi da applicare ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.


 


Pertanto, nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, il valore dei tassi da utilizzare per le operazioni in questione, in base all’importo del prestito, è il seguente:


 


fino a 15.000 euro, tasso medio di 13,68 (tasso soglia usura 21,1000);


oltre 15.000 euro, tasso medio di 9,77 (tasso soglia usura 16,2125).


 


Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano in funzione dell’età e dell’importo del prestito e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono determinati come segue:


 



































TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni 9,92 7,94
60-64 10,72 8,74
65-69 11,52 9,54
70-74 12,22 10,24
75-79 13,02 11,04
Oltre 79 anni 21,1000 16,2125

L’INPS precisa che l’età da prendere in considerazione è quella maturata a fine piano di ammortamento, facendo notare anche che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.


 


Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante”, inibendo la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

CCNL Credito: rinnovate le polizze RC per il 2024

Tra le novità del 2024  previsti gli aumenti dei massimali e le polizze temporanee per i lavoratori a tempo determinato

E’ stata rinnovata la copertura assicurativa su tutte le attività e compiti svolti, anche fuori della sede, dagli impiegati, quadri direttivi e dirigenti, previsti dal CCNL Credito per l’anno 2024.
Tra le novità previste:
– vengono elevati i massimali per le sanzioni erogate dal MEF;
– vengono introdotte nuove polizze temporanee per lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
– è offerta gratuitamente una polizza collettiva denominata “RC CAPOFAMIGLIA“, con un massimale di 500.000 euro, che include anche la copertura SCI.
Per quanto riguarda la tutela legale professionale :
– viene confermato il massimale di 6.000,00 euro in caso di vertenze civili o penali,
– viene aumentato il limite di 2.000,00 euro in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di danni da parte dei clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito dell’iscritto;
– viene introdotta la possibilità di impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.
E’ data, inoltre, la possibilità di estendere la polizza anche alle controversie relative la vita privata.
Per quanto riguarda, invece, la Polizza RC Ammanchi di Cassa:
– sono previste opzioni con massimali da 8.000,00 euro, 10.000,00 euro, 15.000,00 euro, 20.000,00 euro con nessuna franchigia sul primo sinistro;
– è stato introdotto un servizio di consulenza medico sanitaria telefonica 24 ore su 24;
– è stata compresa l’attività in smart working;
– è stata estesa la polizza anche in caso di errori formali e/o documentali;
– è stata prevista una retroattività delle polizze di 10 anni;
– in caso di esodo dell’iscritto, la copertura assicurativa è estesa gratuitamente per 12 mesi.

Ebinter Treviso: nuovi contributi per i lavoratori del settore

Erogato il contributo per i centri estivi a favore dei figli del personale di comparto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto per l’anno corrente e a favore dei figli del personale di settore un nuovo contributo di cui fruire per centri estivi.
In aggiunta a questo e sempre a favore dei lavoratori, le aziende di comparto hanno stabilito di aumentare i contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, le visite mediche con la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno, e da ultimo la consulenza in materia igienico-sanitaria.
Ed ancora, viene incrementato il pacchetto famiglia ed inserito l’abbonamento ai mezzi di trasporto.
A tal proposito preme specificare altresì, che Ebinter già nel 2023 è intervenuto a favore del personale di settore provvedendo all’erogazione di pacchetti di aiuti ed interventi sulla conciliazione, maternità, paternità, cura, congedi, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, welfare, nonché ha provveduto allo stanziamento di 531mila euro sotto forma di contributi per protesi acustiche, spese sanitarie per figli disabili, spese scolastiche dalla materna all’università o per attività sportive.
A sostegno delle aziende invece, l’Ente si è impegnato a supportare le spese degli accertamenti sanitari dei dipendenti, dei Dvr, soprattutto per quanto concerne l’occupazione. A tal proposito, attraverso il proprio contributo, ha agevolato la maternità nonché l’assunzione di dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, mediante anche la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato che collega il mondo del lavoro con il volontariato.