Donazione di denaro depositato su conto estero: tassazione ai fini dell’imposta di donazione

Per valutare se una donazione di denaro, depositato presso un conto corrente di un istituto di credito straniero da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia, rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, bisogna valutare se il bene oggetto di donazione sia da considerare ”esistente” o meno nel territorio dello Stato (Agenzia delle entrate, risposta 12 gennaio 2024, n. 7).

I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 346/1990, il quale dispone che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

 

In applicazione di tale disposizione, dunque, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero;

  • se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio italiano (c.d. ”principio della territorialità”).

Il comma 3, dell’articolo 2 del suddetto D.Lgs. n. 346/1990, pone, altresì, una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, per alcune categorie di beni, ossia, tra l’altro, per:

– le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;

– le obbligazioni egli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti;

– i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato.

 

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, relativamente agli atti formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato.

 

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia passa a esamina se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato. Nello specifico, l’Agenzia ritiene che il denaro oggetto di donazione, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero.

Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Malattia dei lavoratori marittimi: prime indicazioni sull’indennità

Arrivano dall’INPS le prime istruzioni operative sull’indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 157). 

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 156, Legge n. 213/2023) apporta alcune modifiche al regio decreto-legge n. 1918/1937 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 831/1938), recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

 

In particolare, la novella riguarda la misura e la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione dell’indennità di malattia.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia nei casi in cui la stessa impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro è pari al 60% della retribuzione, in luogo del precedente 75%.

 

Cambiano anche le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera riferita agli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024: la stessa è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. 

 

Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni:

 

– indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della modifica legislativa, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;

 

– indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
 

– temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla Legge n. 1486/1962, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

 

In attesa dell’aggiornamento del servizio web di trasmissione dei flussi retributivi, l’INPS comunica che, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate – a cura delle Sedi Polo – sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

 

In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

CCNL Edilizia Artigianato: novità per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Integrazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Le Sigle Sindacali Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, la Fiae-Casartigiani, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil mediante la nota integrativa al verbale di accordo siglato in data 5 settembre 2023, hanno ridefinito l’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico e l’art. 77 relativo alla classificazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’Apprendistato professionalizzante specialistico introdotto nel nuovo Allegato D-Apprendistato professionalizzante del verbale di accordo summenzionato, non viene data menzione sul livello a cui devono esser applicate le percentuali retributive. Per tale motivo, le Parti firmatarie affermano che, a far data dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell’apprendista è definita attraverso le percentuali previste sul minimo retributivo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Evr e sulla percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al livello 2°. Per il 1° ed il 2° gruppo, l’applicazione delle percentuali invece, viene realizzata sul lavoratore inquadrato al livello 3°. Pertanto, per il 1° ed il 2° gruppo riferito all’apprendistato specialistico le percentuali vengono applicate sul livello 3°, mentre per il 3° gruppo specialistico sul livello 2°.
Da ultimo si aggiunge altresì che, sono state apportate ulteriori modifiche anche all’art. 77 della disciplina contrattuale collettiva. Nella specie si è assistito alla sostituzione dei primi due capoversi nella parte dedicata ai “Laureati e Diplomati” specificando che, tutti coloro in possesso del primo ciclo di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in materie riguardanti l’industria dell’edilizia o l’amministrazione, possono esser assegnati alla categoria inferiore alla seconda, ossia al livello 5°. Ed ancora, i tecnici di restauro e gli archeologi di terza fascia di cui al D.M. n. 244/2019, i diplomati in materie tecniche o inerenti l’industria edilizia o l’amministrazione, non possono esser assegnati a categoria inferiore alla terza, ovverosia al livello 4°.

CCNL Lavoro Domestico: dal 1° gennaio 2024 aggiornati minimi retributivi



A partire da gennaio 2024 sono previsti aumenti retributivi per il personale del settore 


Nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2024 tenutosi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è riunita la Commissione Nazionale per stabilire la determinazione dei minimi retributivi relativi al CCNL Lavoro Domestico. Nel corso della riunione, il Ministero del Lavoro ha presentato alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e alle Associazioni datoriali di settore Fidaldo, Domina e Federcolf le tabelle con i minimi retributivi dal 1° gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del CCNL Lavoro Domestico.
Le Sigle sindacali hanno richiesto di applicare alla variazione periodica della retribuzione la percentuale del 100% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT; mentre, sempre del 100% per quel che riguarda le retribuzioni minime contrattuali per i valori convenzionali di vitto e alloggio, dal 1° gennaio 2024. La suddetta proposta non è stata accolta dalle Associazioni datoriali. Declinata una terza riunione da parte di tutti i partecipanti, al termine dell’incontro, il Ministero ha determinato i minimi retributivi per il lavoro domestico dal 1° gennaio 2024.

Tabella A








































Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livello Valori mensili Indennità
A 729,25  
AS 861,86  
B 928,15  
BS 994,44  
C 1.060,76  
CS 1.127,04  
D 1.325,92 196,07
DS 1.392,21 196,07

Tabella B
















Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livello Valori mensili
B 662,96
BS 696,13
C 769,02

Tabella C































Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livello Valori orari
A 5,30
AS 6,24
B 6,62
BS 7,03
C 7,42
CS 7,83
D 9,03
DS 9,41

Tabella D




















Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livello Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.143,60  
CS   1.296,09
DS   1.601,09

Tabella E










Presenza notturna Art. 11
Livello Valori mensili
Liv. Unico 765,71

Tabella F
















Indennità (valori giornalieri)
 Livello Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità vitto e alloggio
BS 2,28 2,28 1,96 6,52

Tabella G













Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,41
DS 10,15

Tabella H














Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tabella B Valori orari
BS 130,78 91,63 0,79

Tabella I
















Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 112,97 0,66
DS 112,97 0,66

Tabella L
















Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,04
BS 11,30
CS 11,30

Variazione Indice ISTAT: 0,7%

Progetti utili alla collettività e beneficiari di ADI e SFL, pubblicato il decreto

Firmato il provvedimento con il quale vengono approvate le disposizioni per l’impegno in ambito culturale, sociale, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 gennaio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale il D.M. n. 156/2023 con il quale vengono approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del D.L. n. 48/2023. Il decreto in questione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I percorsi personalizzati previsti dalle due misure dell’ADI e del SFL, infatti, possono includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività, messi a disposizione dai comuni o da altri enti a tale fine convenzionati con le amministrazioni comunali, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

In particolare, il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 1.

Le caratteristiche dei PUC

I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità non può essere
contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le 8 ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario e i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate. 

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, come indennità di partecipazione (articolo 12, comma 7 del Decreto Lavoro).

I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall’ente del Terzo Settore. Inoltre, non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e le previsioni di cui al D.P.R., n. 1124/1965.

Inoltre, ai beneficiari dell’AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo Settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.