Attuazione della riforma fiscale: Decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari

In attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Il D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge delega n. 111/2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

 

Di seguito si riportano alcune delle novità principali.

 

L’articolo 1 prevede, in via sperimentale, una semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

 

L’articolo 2 estende a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata. La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

 

L’articolo 3 stabilisce l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

All’articolo 5 viene specificato che, nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, è necessario tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

 

L’articolo 6 semplifica l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale da parte di imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili a tali contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In particolare:

  • i contribuenti potranno completare il pagamento delle imposte non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre;

  • al fine di unificare i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA viene stabilito che entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

L’articolo 9 modifica la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, ampliando la soglia all’interno della
quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo.

 

L’articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1 aprile. 

 

L’articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione.

 

L’articolo 14 eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

  • da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;

  • da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

All’articolo 15 viene, poi, stabilita la semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA.

 

L’articolo 16, semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

 

L’articolo 19, prevede che dal 2024 l’Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

 

L’articolo 20 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

 

L’articolo 21, infine, consente al contribuente di delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la compilazione di un unico modello.

CCNL Impianti Sportivi: siglato il rinnovo contrattuale

L’intesa tra i sindacati dà il via ad aumenti retributivi, maggiorazioni ad hoc, regolamentazione dei vari rapporti di lavoro e nuove figure professionali 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, insieme alla Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia, l’accordo di rinnovo del CCNL Sport che si applica al personale dipendente di palestre e impianti sportivi. Il contratto, il cui rinnovo arriva a stretto giro dalla scadenza del 31 dicembre 2023, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Al momento, il CCNL viene applicato a poco più di 7.000 datori di lavoro, per un numero complessivo di 41.000 dipendenti. Viene utilizzato da imprese, società, enti del settore e vede il coinvolgimento di centri sportivi impegnati nelle varie discipline, enti profit e no-profit.
Dal comunicato diramato dalla Fisascat-Cisl si evince un adeguamento alla contrattazione esistenze e alle normative di legge, introdotte con la riforma dello Sport (Dlgs 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023). L’obiettivo è quello di dare una maggiore regolamentazione ai vari rapporti di lavoro presenti nel mondo dello sport, caratterizzato, invece, da una sostanziale flessibilità. Tra le novità contrattuali si segnalano: aumento economico medio a regime per il 4° livello pari a 200,00 euro, da riparametrarsi per tutti i livelli, di cui detrarre 100,00 euro in quanto già erogati in seguito all’accordo del 30 maggio 2022. Per quel che concerne i restanti 100,00 euro, questi vengono erogati il 3 tranche:

40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2025;

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2026.

Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta, invece, una maggiorazione del 25% dal 1° gennaio 2024 e fino a novembre 2029. Oltre a quanto sopra indicato, nel rinnovo è previsto anche il superamento del doppio regime contrattuale riguardante gli occupati prima e dopo il 22 dicembre 2015, data di stipula del CCNL originario Impianti e Attività sportive; e una equiparazione retributiva, mediante una tabella di parificazione retributiva in vigore da novembre 2026 a novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi (dipendenti assunti ante e post 2015) della quattordicesima mensilità nella paga base. E’ prevista, anche, la revisione degli inquadramenti contrattuali, mediante l’introduzione di figure professionali previste dalla riforma e riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva; tra le figure vi sono anche hostess e steward di impianto sportivo, ai quali viene erogata una retribuzione maggiorata con il riconoscimento ad hoc della percentuale del 20%. Previsto anche l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e stagionale, attraverso contratti a termine per la stagione sportiva e la valorizzazione della bilateralità anche per i contratti co.co.co.. 

ISEE, l’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

L’entrata in vigore della disposizione della Legge di bilancio 2024 in materia di Indicatore della situazione economica equivalente non è immediata (INPS, messaggio del 12 gennaio 2024, n. 165).

L’INPS ha reso noto, previo chiarimento del dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’Indicatore della situazione economica equivalente (DPCM n. 159 del 2013).

Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE all’articolo 1, comma 183, stabilendola fino a un valore complessivo di 50.000 euro, per i titoli sopra citati.

Pertanto, l’INPS ha comunicato che nelle more delle modifiche al citato regolamento, rimane al momento immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all’articolo 5 del DPCM, n. 159/2013 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

 

 

Invalidità civile, esteso il servizio di allegazione della documentazione sanitaria alle ASL

Ma è necessario che le Aziende sanitarie locali esprimano la propria volontà di adesione, chiedendo la relativa abilitazione (INPS, messaggio 8 gennaio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato l’estensione del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria”, già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS (procedura CIC – revisioni per tutto il territorio nazionale e prime istanze/aggravamenti laddove vige la convenzione), anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Tuttavia, in questa prima fase sperimentale – precisa l’Istituto – per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione.

In particolare, l’ASL potrà chiedere l’abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

Le caratteristiche del servizio

Il servizio consente ai cittadini (o da chi li rappresenta), che intendono aderire alle disposizioni dell’articolo 29-ter del D.L n. 76/2020, di inoltrare online la documentazione sanitaria probante ai fini dell’accertamento medico legale, in modo da ottenere una valutazione agli atti della propria domanda.

Al riguardo, l’INPS precisa che il servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria” è operativo per il cittadino fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata. Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire. La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata ASL che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell’INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell’interessato.

Il messaggio in commento, infine, include la descrizione della variazione del flusso operativo della procedura VOA determinata dal servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria”.

Ebav – Veneto: borsa di studio per i figli dei dipendenti

Previsto un contributo ai lavoratori artigiani per i risultati dei figli che hanno frequentato una scuola secondaria o l’università 

L’Ebav Veneto, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore dei lavoratori iscritti, per i risultati dei figli conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2022/2023.
Destinatari sono i lavoratori con figli che abbiano frequentato:
– scuola secondaria di secondo grado (liceo, istituto tecnico-professionale quinquennale o corso biennale post-qualifica CFP);
– ITS (Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma – www.sistemaits.it);
– Università.
Requisiti necessari sono:
– il conseguimento di una votazione annua media pari a 7/10, 70/100 o equivalente, in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS;
– il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico, in caso di frequenza universitaria.
La domanda  deve essere presentata entro il 31 maggio 2024,  presso gli sportelli Ebav delle Organizzazioni Sindacali.
Il contributo è pari a:
250,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 500,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria (aziende tessili, lavanderie, occhiali, concia, alimentaristi, panificatori, chimica, vetro, ceramica, comunicazione);
350,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 700,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria (aziende di pulizie);
500,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 1.000,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria.
I contributi verranno erogati  entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato al beneficiario.