CCNL Agenzie di Stampa: presentata l’ipotesi di piattaforma

Necessità di una nuova classificazione del personale, della tutela della genitorialità e nuovi minimi retributivi

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Innanzitutto, il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, scaduto il 31 dicembre 2022, deve essere oggetto di rinnovo, sia sotto il profilo normativo, con particolare riferimento al quadro degli orari di lavoro, sia sotto il profilo economico, con il recupero del potere d’acquisto dei salari.
Il CCNL avrà una durata triennale (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025) sia per la parte economica che per la parte normativa.
Minimi retributivi
Si richiede, pertanto, un aumento salariale, che tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni sulla base degli indici IPCA 2023, 2024 e 2025.
Classificazione
Necessità di una revisione strutturale complessiva, che preveda l’aggiornamento delle figure professionali e l’introduzione delle specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali, alla sfera digitale e all’intelligenza artificiale generativa, di fatto già presente ma in continua evoluzione.
Formazione 
Continuo aggiornamento sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. L’evoluzione tecnologica digitale necessita di un’attività di aggiornamento continua, riconversione e riqualificazione delle figure professionali presenti nel settore.
Smart Working
Regolarizzazione di un accordo quadro che comprenda le linee guida, strumento per lo sviluppo di assetti organizzativi nuovi che integrino il lavoro agile.
Tutela della genitorialità
Confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, anche attraverso strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.
Welfare
Definizione di Byblos quale Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore, a seguito della liquidazione del Fondo Casella e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.

AdE: aggiornate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al precedente provvedimento n. 433608/2022 recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 marzo 2024, n. 105669).

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 433608/2022, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, disciplina, tra l’altro, i servizi messi a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

 

Tra questi servizi, è prevista una specifica funzionalità che consente agli operatori IVA, nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

Al riguardo, l’articolo 4-quinquies, comma 4, del D.L. 145/2023, ha eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

 

Venuto meno questo vincolo, l’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento n. 105669/2024, ha disposto la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

 

Tali fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio.

Inoltre, anche per i consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

 

Il provvedimento chiarisce che la consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore ad un intermediario.

 

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

 

Le suddette disposizioni decorrono dal 20 marzo 2024.

La nuova ricostituzione contributiva per la modifica dei supplementi su pensione

L’INPS comunica la creazione di una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento” (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1027). 

Intervenendo in materia di pensioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali, l’INPS rende noto che è è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione avvalendosi della nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento”.

 

Pertanto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l’istanza di ricostituzione documentale.

 

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

 

“Ricostituzione per variazione dati supplemento”

 

Gruppo: Ricostituzione Pensione

Prodotto: Motivi Contributivi

Tipo: Per variazione dati supplemento.

 

I cittadini interessati possono presentare le istanze attraverso le seguenti modalità:

 

– o direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all’interno del menu “Variazione pensione”;

 

– o tramite gli istituti di patronato;

 

– o chiamando il Contact Center integrato.

ASD, al via le domande per il contributo per oneri previdenziali

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024, è possibile presentare l’istanza  sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 8 marzo 2024).

Il Dipartimento dello sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato i termini per la presentazione la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024 e fino alle 23,59 di lunedì 22 aprile 2024, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono presentare le istanze tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro: in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente a tale stanziamento, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

L’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo. 

Sulla piattaforma del registro saranno pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo.

I requisiti di accesso

Per l’accesso al contributo devono sussistere i seguenti presupposti:

– essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
– non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro;
– avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

Ebav Veneto: contributo per la formazione interna assistita

Stabilito il contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale degli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto ha determinato un contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti, assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante, tramite la modalità di formazione interna assistita  o da un Ente di formazione convenzionato con Ebav e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Viene inoltre stabilito un contributo aggiuntivo una tantum di 50,00 euro per il referente/tutor che frequenti i corsi di formazione.
Specifiche
– Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.
– I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav e non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
– L’erogazione potrebbe non avvenire nei tempi previsti nel caso di mancata dichiarazione IBAN,  di assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti.
– Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio.
– Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%).