Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4).

Il D.L. n. 4/2024 recante le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore il giorno seguente.

Innanzitutto, il provvedimento in questione prevede (articolo 1) che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire,  su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando gli stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la  ricorrenza dei requisiti e l’organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l’istanza entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Gli impianti dell’ILVA

All’articolo 2, comma 1, si prevede che al  fine  di supportare  le  indifferibili e urgenti esigenze di continuità
aziendale, indispensabile a preservare  la  funzionalità  produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti siano  ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle  finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle stesse società, nel limite massimo di 320 milioni di euro  peril 2024.

Il  finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di
mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e  interessi, in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria  della procedura anche in deroga all’articolo 222 del D.Lgs. n. 14/2019.

La CIGS per le aziende strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, viene disposta per il 2024 (articolo 3, comma 1) la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, laddove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Inoltre, viene previsto (articolo 3, comma 2) che per assicurare i più elevati livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla  manutenzione  degli impianti e alla  sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono  essere  interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in  specifici programmi di  manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. 

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Infine, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso in cui sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi  del  giudizio.  

La  legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi,  strumentali  all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione  straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 

CCNL Istruzione e ricerca: sottoscritto il contratto in via definitiva

Dal punto di vista economico previsti aumenti salariali medi mensili di 124,00 euro per i docenti, 96,00 euro per il personale Ata e 190,00 euro per i DSGA

Il 18 gennaio 2024, concluse le procedure di controllo, è stato sottoscritto in via definitiva presso l’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. A seguito di tale firma il contratto entra definitivamente in vigore il 19 gennaio 2024. 
Dal punto di vista economico, grazie alle risorse allocate dal governo è possibile erogare complessivamente significativi aumenti salariali medi mensili, in particolare:
124,00 euro per i docenti;
96,00 euro per il personale Ata;
190,00 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.
Tra le novità di maggiore rilievo, si segnala l’introduzione e relativa regolamentazione del lavoro agile, la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori. 
Per il personale degli enti di ricerca, invece, viene rinviata ad una sequenza contrattuale la definizione sia dell’ordinamento professionale che della problematica correlata alle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur).
Le OO.SS. di settore, nel lamentare il lungo iter burocratico per la sottoscrizione definitiva, ritengono la firma del CCNL un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell’Istruzione e della ricerca.

CIPL Pesca Cooperative Costiera Ravvicinata Calabria: sottoscritto il nuovo contratto

Tra le novità prevista una maggiore valorizzazione delle relazioni sindacali, della previdenza complementare e della formazione, un aumento dei permessi straordinari e un premio di produttività pari a 250,00 euro 

Il 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Agci-Agrital Calabria, Confcooperative-Federcoopesca Calabria, Legacoop-Agroalimentare e Pesca Calabria e Fai-Cisl Calabria, Fla-Cgil Calabria, Uila-Pesca Calabria il CIPL applicabile agli imbarcati su natanti di cooperative di pesca per la regione Calabria.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Viene, innanzitutto, previsto che, al fine di promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti tra le associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali, vengano rafforzati il valore della concertazione e delle relazioni sindacali prevedendo un percorso di confronto permanente sui seguenti argomenti:
– programmazione del Feampa e del Psr Calabria, in tema di interventi nel settore pesca riguardanti le cooperative di pesca;
– monitorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per superare eventuali criticità;
– affrontare criticità e opportunità del settore verificando I’ andamento occupazionale e produttivo;
– monitorare le tipologie degli infortuni anche in rapporto alle mansioni svolte dai lavoratori;
– salvaguardare le tipologie di pesca artigianale calabrese e le tradizioni delle marinerie;
– valorizzare il patrimonio gastronomico derivante dalla pesca.
E’ istituito anche un premio di produttività, su base annuale in corrispondenza dell’ultimo cedolino paga, alla chiusura di ogni esercizio purché non in perdita, di importo pari a 250,00 euro.
Vengono promossi momenti di formazione, attraverso il Fondo Fon.Cop, quale strumento riconosciuto  dal CCNL di settore.
Previsti ulteriori 3 giorni di permessi non retribuiti annui da richiedere almeno 3 giorni prima. 
Infine, viene fornita assistenza ai lavoratori sui temi riguardanti I’accesso al fondo di previdenza complementare “Previdenza Cooperativa”.

Compensazione credito IVA per società non “operative”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2024, n. 10).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, il mancato superamento del cosiddetto ”test di operatività” comporta ai fini IVA l’indisponibilità dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere:

  • chiesta a rimborso;

  • utilizzata in compensazione ”orizzontale”;

  • ceduta.

Inoltre, l’eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi (compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente sia risultato non operativo per tre periodi d’imposta consecutivi e al contempo, non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d’imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30.

 

Nel caso di specie, la società risulta non operativa per soli due periodi e non anche per il terzo. Ricorre, infatti, una delle cause di esclusione/disapplicazione della normativa dell’articolo 30, Legge n. 724/1994.

Si tratta, in particolare, dell’esimente prevista dall’articolo 30, comma 1, n. 6sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso e indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria.

 

Dunque, il ricorrere della causa di esclusione sopra indicata, comporta, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.

 

Pertanto, nel presupposto dell’effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell’effettiva esistenza del credito IVA, l’Agenzia ritiene che l’istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle rate mensili.

 

Nelle istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, con riferimento al rigo VL40, è chiarito che è possibile indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.

Quindi, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l’istante può indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ripristinata, che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso o destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

L’utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.

Beneficiari di ADI e SFL: le modalità e i termini di attuazione dei PUC

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che regolamenta la partecipazione ai Progetti utili alla collettività (D.M. 15 dicembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). I PUC sono stati originariamente previsti dall’articolo 6 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto formazione e lavoro (SFL).

In particolare, per i beneficiari dell’ADI, tenuti agli obblighi, la mancata partecipazione ai PUC nel caso in cui l’impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, mentre la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi (articolo, comma 2 del decreto in commento).

Le caratteristiche dei PUC

I PUC richiedono, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento (articolo 2, comma 3).

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei Progetti utili alla collettività è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito del SFL la partecipazione determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione (articolo 2, comma 4).

Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall’ente (articolo 2, comma 6).

I beneficiari dell’ADI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata (Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa) accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze (articolo 3, comma 2).

Obblighi relativi alla salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso l’INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le previsioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (articolo 4, comma 1).

Invece, ai beneficiari dell’ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017.