INPS: modalità di comunicazione all’AdE dei dati sui familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU

Con un atto congiunto, l’Agenzia delle entrate e l’INPS hanno reso note le modalità con cui l’istituto comunica all’Agenzia, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (Agenzia delle entrate, provvedimento 13 marzo 2024, n. 119578).

A partire dai dati relativi all’anno 2023, in via sperimentale, l’INPS trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU, al fine di consentire all’Agenzia di utilizzare tali informazioni per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per l’anno d’imposta 2023, le informazioni relative ai familiari per cui è erogato l’AUU sono trasmesse con le modalità di seguito esposte, anziché per il tramite della Certificazione Unica.

 

Per ciascun percettore dell’AUU al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica, l’INPS comunica esclusivamente il codice fiscale del percettore, il codice fiscale dei figli a carico minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto l’assegno e, se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore.

L’istituto comunica, inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in questi mesi.

Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l’INPS ha verificato la genitorialità nell’ANPR ovvero nel nucleo familiare indicato nella DSU.

La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’AUU.

Per l’anno 2023 non sono comunicati all’Agenzia i dati relativi ai soggetti per i quali la domanda di riconoscimento dell’AUU è presentata dallo stesso minore di 21 anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario.

 

La suddetta comunicazione avviene mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di interscambio dati (SID) basato sul colloquio application-to-application tra sistemi informativi.

Gli invii possono essere ordinari, correttivi o di cancellazione.

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione.

CCNL Allevatori Zootecnici: la seconda rata dell’ Una Tantum nel mese di marzo



Con la retribuzione di marzo la seconda delle tre rate dell’Una Tantum


Con l’ipotesi di accordo del 14 novembre 2023, le Parti sociali hanno stabilito per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, l’erogazione di Una Tantum, calcolata sulle undici mensilità (gennaio-ottobre 2023 e quattordicesima 2023), corrisposta in tre rate uguali: dicembre 2023, marzo 2024, giugno 2024.
Di seguito gli importi da erogare nel mese di marzo. 





































Area/Livello Importo
1/2 279,44
1/3 267,28
1/4 255,05
1/5 245,97
2/1 236,90
2/2 230,59
2/3 221,41
2/4A 209,27
2/4B 205,29
2/5 202,96
2/6 193,79

 


 

Assegno di inclusione: pagamenti e modello ADI-Com Esteso

Dal 15 marzo disposti i pagamenti per le domande di febbraio e dal 18 marzo disponibile il modello ADI-Com Esteso per le comunicazioni  obbligatorie (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1090). 

I nuclei familiari che hanno presentato la domanda di Assegno di inclusione (ADI) nel mese di febbraio 2024, potranno ricevere i primi pagamenti a partire dal prossimo 15 marzo.

 

Condizione indispensabile perché sia disposto il pagamento, a seguito di istruttoria conclusa con esito positivo, è l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

 

I nuclei familiari che hanno già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti, qualora permangano i requisiti per il diritto all’assegno di inclusione, riceveranno il pagamento della mensilità spettante il giorno 27 del mese di marzo.

 

L’INPS comunica anche che, dal 18 marzo 2024, potrà essere utilizzare il modello ADI- Com Esteso, disponibile sul sito istituzionale, per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio.

 

In particolare, attraverso tale modello, ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce di ADI potrà comunicare:

 

l’avvio di attività lavorativa;
variazioni intervenute relative ad un componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza);
ulteriori variazioni delle  dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda.
  
In particolare, per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, l’INPS ricorda che è richiesta l’indicazione del reddito  che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente  o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’Istituto rende noto che, entro il mese di marzo, verranno abilitate le carte di inclusione all’effettuazione dei bonifici delle rate relative al pagamento del mutuo per la casa di abitazione principale. 

Lavoratori su piattaforme digitali: in arrivo la direttiva europea

Il Consiglio europeo ha approvato l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare le condizioni di tali lavoratori attraverso la garanzia di norme minime di protezione (Consiglio europeo, comunicato 11 marzo 2024).

Sono ormai oltre 28 milioni le persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’UE, per cui è diventato necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dei sistemi nazionali del lavoro e la garanzia di norme minime di protezione.

 

In tale contesto si colloca l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l’8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo, accordo confermato nella seduta del 11 marzo dai ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’UE.

 

Si tratta del primo atto legislativo dell’UE in assoluto che mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l’uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali.

 

Uno dei principali obiettivi della direttiva è quello di contrastare il lavoro autonomo fittizio nel lavoro mediante piattaforme digitali e, lo strumento per realizzarlo, è innanzitutto rappresentato da una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione.

 

Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate: spetterà poi alla piattaforma digitale l’onere della prova contraria, ovvero dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell’attuazione delle nuove misure.

 

La direttiva vuole anche disciplinare la gestione algoritmica sul luogo di lavoro, per cui i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, tra l’altro, all’uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

 

Vietato, inoltre, l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio, i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

 

I lavoratori avranno il diritto alla spiegazione e al riesame delle decisioni automatizzate.

 

Si attende il completamento delle fasi formali dell’adozione del provvedimento, dopodiché gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

Fondo Fasda: piano sanitario dedicato ai pensionati

Il versamento alla copertura sanitaria può essere effettuato fino al 29 marzo 2024

Il Fondo Fasda, per il 2024, dà la possibilità di richiedere la copertura assicurativa ai pensionati, che risultano già iscritti al Fondo, ai pensionandi ed ai loro familiari fino all’ottantesimo anno di età. Fino al 29 marzo 2024 è possibile pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario al costo di 460,00 euro per il “Piano sanitario pensionati”. La copertura assicurativa è attiva per 12 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 vengono accolte previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che comportano una interruzione contrattuale di 2 anni. 
Il Fondo precisa che rispetto agli anni precedenti, sono state inserite delle modifiche per l’area Ortopedia e Traumatologia riguardanti gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artodesi che non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma solo tramite il Sistema sanitario nazionale con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro. All’interno del piano sanitario è presente la franchigia di 25,00 euro; mentre la fisioterapia è solo a seguito di infortunio. 
Per i pensionati transitori, la garanzia è dedicata agli iscritti che escono dalla copertura assicurativa nel periodo 1° aprile/30 settembre 2024 e vogliono garantirsi senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del Fondo Fasda. Il costo è suddiviso per i trimestri mancanti al 31 dicembre dell’anno in corso ed è pari a 84,50 euro per trimestre. Il versamento va corrisposto anticipatamente ed in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Finito il periodo di transitorietà, 31 dicembre 2024, il pensionato transitorio per avere ancora garantite le condizioni del piano sanitario pensionati, all’inizio dell’anno successivo deve iscriversi, senza interruzioni, al nuovo anno assicurativo seguendo le indicazioni ed i costi del relativo piano.