Bonus psicologo 2022 e 2023, dati di fatturazione e presentazione domande

Fino al 31 maggio 2024 è possibile presentare le domande per accedere al bonus psicologo relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023 mentre, per l’anno 2022, l’INPS ricorda, tra l’altro, che gli psicoterapeuti devono inserire i dati di fatturazione entro e non oltre il 21 maggio 2024 (INPS, messaggi 18 marzo 2024, nn. 1152 e 1153).

L’INPS si occupa del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica

 

Vengono ricordate alcune scadenze, sia relativamente all’anno 2022, sia all’anno 2023.

 

Bonus psicologo anno 2022

 

Per quanto riguarda la misura a valere sui fondi stanziati per l’anno 2022, attraverso lo scorrimento delle graduatorie è stato possibile ammettere ulteriori soggetti aventi diritto che hanno potuto visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato da utilizzare nel termine di 180 giorni successivi per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia.

 

L’INPS informa che, alla scadenza dei 180 giorni, ossia dal 26 marzo 2024, non sarà più possibile prenotare nuove sessioni di psicoterapia. 

 

Fa eccezione la regione Basilicata, per la quale la possibilità di prenotare le sedute di psicoterapia scadrà il giorno 6 maggio 2024, tenuto conto che lo scorrimento della relativa graduatoria è avvenuto in data successiva a quella degli altri territori.

 

In ogni caso, l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate, compresa la regione Basilicata, deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024: pertanto, a partire dal 22 maggio 2024, tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.

 

Per ottenere il rimborso delle fatture è condizione necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) di iscrizione all’albo del professionista.

 

A conclusione delle operazioni e sulla base di eventuali risorse regionali e provinciali residue, potrà essere effettuato un ulteriore scorrimento delle rispettive graduatorie con riferimento alla domanda del Bonus psicologo per l’anno 2022. 

 

Bonus psicologo anno 2023 

 

Sulla base delle risorse stanziate per l’anno 2023, invece, l’INPS ricorda nel messaggio n. 1152/2024 che la domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

 

I richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro, possono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato, o dalla home page del sito istituzionale – selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023” – o attraverso il Contact Center integrato.

 

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo a partire dal completamento delle attività per la definizione delle graduatorie.

 

 

Donazione ai discendenti di quote sociali: chiarimenti sull’imposta di donazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’imposta sulle successioni e donazioni da applicare in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti (Agenzia delle entrate, risposta 18 marzo 2024, n. 72).

L’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo.

Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa. Nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente; nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio viene sempre riconosciuto.

 

La suddetta agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di ”comproprietà”, a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Nel caso in cui, poi, il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che, in sede di successione legittima del coniuge, l’istante ha ricevuto in comunione ereditaria, congiuntamente ai due figli e alla nipote, azioni rappresentative del 60% del capitale della Società. L’acquisizione del controllo della Società da parte della comunione ereditaria ha consentito l’applicazione al trasferimento mortis causa delle predette quote azionarie dell’esenzione. A seguito del decesso del de cuius la comunione ereditaria, formata dall’istante, dai due figli e dalla nipote dello stesso, ha già effettivamente acquisito il controllo della Società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione per il tramite del rappresentante comune, ponendo in essere il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4-ter intende agevolare.

L’Agenzia delle entrate sottolinea che i beneficiari della donazione che l’istante intende porre in essere già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione, già possiedono un numero di quote tale da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Pertanto, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della Società, l’atto con cui l’istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo, ma dovrà essere assoggettato all‘ordinario trattamento ai fini dell’imposta sulle donazioni.

CCNL Assicurazioni Ina Assitalia: riprendono le trattative

Tra le richieste dei sindacati incrementi retributivi, un maggior numero di permessi ed un aumento dei buoni pasto 

Il 12 marzo scorso si sono incontrati l’organizzazione datoriale Anagina e le Organizzazioni sindacali Fist-Cisl, Fisac-Cgil,Una e Uilca al fine di riavviare le trattative, ferme dall’autunno 2022, per il rinnovo del CCNL applicabile agli impiegati amministrativi delle agenzie generali di Generali Italia Spa (ex Agenzie Ina Assitalia).
Anagina ha dato riscontro positivo in merito alla richiesta dei sindacati su un aumento retributivo e su una nuova proposta per la copertura sanitaria.
I sindacati, invece, ritengono insufficienti le proposte datoriali e hanno definito essenziali i seguenti aspetti:
– un rinnovo che consideri i 4 anni di vacanza contrattuale;
– un aumento economico che consideri l’aumento dei prezzi;
–  una copertura sanitaria integrativa fruibile e dignitosa;
– un aumento dei buoni pasto;
– un aumento dei permessi personali.
I sindacati hanno, pertanto, valutato positivamente l’incontro riservandosi di esaminare la documentazione richiesta ad Anagina.
Il prossimo incontro è fissato per il 25 marzo prossimo. 

Incentivo al posticipo del pensionamento, le decorrenze per il 2024

Illustrati i termini temporali per le diverse tipologie di lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1107).

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) nella disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento (articolo 1, comma 140), l’INPS ha fornito le decorrenze per l’accesso a tale beneficio in relazione alle diverse categorie di lavoratori.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

CIPL Edilizia Industria Milano: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Verificata l’erogazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione


Il 12 marzo 2024, le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo di verifica dei parametri territoriali per la conferma dell’Elemento variabile della retribuzione. Attestato l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri nel raffronto dei trienni 2020/2021/2022 e 2021/2022/2023, per l’anno corrente, l’EVR da corrispondere in quote mensili agli operai e agli impiegati (anche apprendisti) è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 31 dicembre 2023.




































Verifica per il riconoscimento dell’EVR nell’anno 2024
Parametro Peso ponderale Trienni di riferimento Dati a confronto Rilevazione del parametro
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25% 2023/22/21 
con
2022/21/20
203.785
>
177.830
Positivo
Monte salari denunciato in Cassa Edile 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

2.048.899.016
>
1.717.032.955
Positivo
Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

244.154.002
>
207.034.660
Positivo
Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

27.102
>
24.715
Positivo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l’anno 2024: 100%

Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 65% dell’ EVR territoriale, dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri aziendali da attivarsi obbligatoriamente entro il 30 ottobre 2024.