Pagamento pensioni all’estero, eliminazione dell’assegno

Entro il 15 giugno 2024 i pensionati residenti in Europa dovranno indicare le coordinate bancarie utili all’accredito della pensione compilando l’apposito modulo fornito da Citibank (INPS, comunicato 29 marzo 2024). 

Attualmente, il pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale viene eseguito, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della Citibank (Western Union, nella maggior parte dei Paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

 

L’INPS comunica la graduale eliminazione della modalità di pagamento delle pensioni all’estero attraverso assegno, ciò a fronte dei ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure a circostanze quali lo smarrimento o il danneggiamento del titolo.

 

A tal fine l’Istituto ha fornito indicazioni di carattere operativo finalizzate all’abolizione del pagamento a mezzo assegno nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

 

In particolare, per quanto riguarda i pensionati residenti in Europa, questi riceveranno un modulo da Citibank per acquisire i dati bancari per l’accredito futuro, da compilare e restituire entro il 15 giugno 2024, allegando la copia di un documento d’identità valido e un documento prodotto dall’istituto bancario estero nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie utili all’accredito (cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito), l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.

 

In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto in contanti a sportello presso Western Union.

 

L’INPS precisa che, nel caso di nuove pensioni o trasferimenti di pensioni dall’Italia, dal 1° luglio 2024, il pagamento sarà in contanti, presso Western Union, se non sono state fornite le coordinate bancarie: tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino a quando i soggetti interessati non faranno pervenire la richiesta di variazione delle modalità di pagamento.

 

I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza a mezzo posta elettronica o servendosi dei numeri telefonici gratuiti dedicati indicati, per ciascun Paese, nel sito della Banca, o anche rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato.

Riconoscimento facciale dei dipendenti: sanzioni da parte del Garante della privacy

Erogate sanzioni in alcuni casi di utilizzo della tecnologia per il controllo delle presenze (Garante per la protezione dei dati personali, nota 28 marzo 2024, n. 520).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato 5 aziende – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con importi rispettivamente di 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

La motivazione dei provvedimenti presi dall’Autorità è che il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Infatti, non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.

Il Garante, intervenuto a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale, sia in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società in questione. In particolare l’Autorità ha accertato che 3 aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre 9 sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori, né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (ad esempio il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

CCNL Commercio Cooperative: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento salariale di 240,00 euro al IV livello e una tantum di 350,00 euro. Nuove tutele sulla genitorialità e congedi per le donne vittime di violenza

Il 29 marzo 2024 è stata siglata tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e le associazioni cooperative Ancc-Coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital Settore Consumo, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto della Distribuzione Cooperativa, atteso da circa 60mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle cooperative di consumatori.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Prevista inoltre l’erogazione di una somma Una Tantum pari a 350,00 euro. Incrementata anche l’indennità annua della clausola elastica del part-time, passando da 120,00 euro annui a 155,00 euro.
Dal punto di vista normativo, l’accordo prevede nuove tutele sul sostegno alla genitorialità, sulle politiche di genere e sul contrasto alla violenza di genere. In merito al diritto alla salute, ai malati oncologici è riconosciuto, al termine del periodo di comporto, un ulteriore mese di congedo retribuito. Per il consolidamento ed il miglioramento delle prestazioni sanitarie integrative è previsto l’aumento del contributo destinato dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. 

Infine viene introdotta una regolamentazione del franchising che impegna le cooperative a vincolare i franchisee ad applicare i CCNL sottoscritti da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e a vigilare sul rispetto delle norme di legge.
Il testo sarà sottoposto nelle prossime settimane al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori.

Servizi ambientali e assegno integrativo della NASpI, la domanda al Fondo

L’INPS illustra le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo della NASpI erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (INPS, messaggio 28 marzo 2024, n. 1281).

Il decreto istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.I. n. 103594/2019, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023) prevede, tra l’altro, l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in questione.

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80/2014 o, in subordine, alla struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

I datori di lavoro potranno accedere al servizio con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nel portale istituzionale al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

 

Al momento della presentazione della domanda, deve essere selezionato il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori, e indicato se si vuole l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

 

L’Istituto precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

L’INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

IVA: regime di esenzione per corsi accreditati dal CNF per abilitazione alla professione forense

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense accreditati dal Consiglio nazionale forense beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Agenzia delle entrate, risposta 28 marzo 2024, n. 82).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, dunque, non conferisce automaticamente l’esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso.

 

In merito al quesito sottopostogli, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense quale ente pubblico non economico a carattere associativo. Dopo di che, viene chiarito che il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale.

Il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, prevede che tali corsi possano essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. In quest’ultima ipotesi i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

 

Nel caso di specie, la società privata che eroga i suddetti corsi è stata riconosciuta come “Scuola Forense”, a seguito di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, l’Agenzia ritiene sussistenti in capo all’istante entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato tenuti dalla società.