Le note di rettifica di “EASY INPS”

Comunicata la possibilità di fornire una consulenza automatizzata, dedicata a intermediari e operatori di sede (INPS, messaggio 13 febbraio 2024, n. 666).

L’INPS ha reso noto che il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” si concentrerà, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica”, con l’obiettivo di determinare, in maniera chiara e intuitiva, le motivazioni che hanno portato alla genesi della nota stessa.

Il servizio rientra nella fase avviata dal Piano Strategico Digitale e dal progetto collegato, “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico” che prevede anche il coinvolgimento dei destinatari dei servizi, al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell’utenza.

In particolare, in riferimento all’attività di consulenza che gli operatori di sede dell’INPS svolgono quotidianamente, è emersa l’esigenza di standardizzare e omogenizzare le indicazioni fornite in merito a procedure o a quesiti specifici.

Come funziona?

Mediante una nuova modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, dedicata a intermediari e operatori di sede, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”. 

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Questa specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

– Sanzioni;

– Differenze contributive per irregolarità (Durc);

– Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);

– Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;

– Differenze contributive su aliquota applicata;

– Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023.

L’INPS segnala anche che lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause dell’elenco sopra riportato (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

Infine, è allegato al messaggio in commento il manuale utente contenente ulteriori indicazioni operative.

CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal): con la retribuzione di marzo nuovi minimi retributivi



Sono previsti nuovi minimi retributivi con la busta paga di marzo 2024  


Sulla base di quanto stabilito dalle OO.SS. Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, nel CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal), in vigore dal 1° maggio 2022 e in scadenza il 30 aprile 2025, con la retribuzione del mese di marzo 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi da erogarsi al personale che opera nelle attività della distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi postali privati quali: autotrasporto merci su strada per conto di terzi; imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto; imprese di spedizione; consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi; ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali; servizi industriali; servizi affini e complementari connessi; servizi accessori e distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci. 
Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi ai minimi retributivi al 1° marzo 2024.
































Livello Minimo al 1° marzo 2024
Quadri 2.374,70 (*)
Primo livello 2.230,30
Secondo livello 2.048,85
Terzo livello Super 1.851,20
Terzo livello 1.801,35
Quarto livello 1.744,55
Quinto livello 1.632,90
Sesto livello 1.526,35
Settimo livello 1.403,95

Per il Quadro, bisogna aggiungere al minimo tabellare l’indennità di funzione, pari a 52,00 euro; mentre l’Edr è compreso nei minimi.
All’interno del CCNL (art. 25 Retribuzione di fatto – Tipologie di retribuzione) viene specificato che per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento. A tal proposito, si conviene che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° livello, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%

APL, il Garante privacy da l’ok al Codice di condotta

I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale (Garante per la protezione dei dati personali, nota 14 febbraio 2024, n. 518).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il documento definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha anche accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da 3 componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Le previsioni del Codice

Il testo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione, le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le agenzie per il lavoro non potranno nemmeno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

I trattamenti automatizzati

Per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Modalità dichiarative per fruire del beneficio derivante dal Patent Box

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente alle modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio successivamente all’accordo con l’AdE (Agenzia delle entrate, risposta 9 febbraio 2024, n. 39).

In merito all’agevolazione cd. ”Vecchio Patent box” e alle relative disposizioni attuative, l’Agenzia delle entrate osserva che gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling sono disciplinati dall’articolo 4, comma 4, del ”decreto Patent Box” secondo cui nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo 31ter, comma 2, del DPR n. 600/1973, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

 

Alla luce di quanto stabilito nel citato decreto Patent Box, qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

 

Tuttavia, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore”.

 

In particolare, come già chiarito con la circolare n. 11/E/2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio patent box, sia in un’unica dichiarazione integrativa successiva all’accordo, sia con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo.

 

Con riferimento al caso di specie, nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo di imposta 2015 e conclusa con l’Accordo di Patent Box firmato, la Società ha determinato il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

L’istante, pur potendo recuperare il beneficio patent box già con la dichiarazione annuale o mediante la presentazione di dichiarazioni integrative per i periodi pregressi, è rimasto inerte.

Pertanto, spiega l’Agenzia, ne deriva che essendo ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni annuali, le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate, non potendo, altresì, alternativamente, confluire nella dichiarazione integrativa.

Al riguardo, inoltre, viene specificato che tale facoltà di scelta tra due alternative modalità di fruizione del beneficio può essere esercitata nel rispetto del limite dei cd. ”rapporti esauriti”.

 

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la possibilità di adottare una diversa modalità di recupero, ai fini IRES ed IRAP, del beneficio derivante dall’accordo di Patent box, l’Agenzia ricorda che nella citata circolare 11/E/2016 è stato precisato, richiamando in maniera testuale il contenuto della relazione illustrativa, che per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale.

Ebinter Toscana: stanziati i fondi per i danni provocati dall’alluvione

Stanziati 300mila euro di fondi a sostegno delle imprese e dei lavoratori. L’erogazione è prevista dal 1° marzo  

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana e l’Ente bilaterale del turismo toscano hanno disposto lo stanziamento di 300.000 euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del terziario e del turismo che sono state vittime dei danni provocati dall’alluvione, che ha colpito la regione lo scorso novembre.
I fondi sono divisi per metà per le lavoratrici ed i lavoratori che afferiscono ad un Ente o all’altro. Ogni dipendente del settore terziario ha la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 700,00 euro a titolo di voucher, spendibile in negozi convenzionati afferenti ad un circuito. Mentre, le imprese possono beneficiare di un rimorso per le spese sostenute, e documentabili, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per la messa in sicurezza o il ripristino dei locali, per la sistemazione e la sostituzione di veicoli, attrezzature, beni mobili strumentali danneggiati, per l’eventuale perizia di agibilità o altre spese conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici del novembre 2023. 
L’erogazione dei contributi è a partire dal 1° marzo 2024, fino ad esaurimento fondi. L’assegnazione avviene nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. Punto chiave per il riconoscimento del beneficio è che le aziende e i lavoratori abbiano già certificato alla regione Toscana i danni subiti a causa degli eventi atmosferici del novembre 2023. Infatti, la certificazione vale come prova per la veridicità delle loro dichiarazioni.
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda di partecipazione presso gli info point dei sindacati; mentre, le imprese possono rivolgersi alle sedi territoriali Confcommercio o alle federazioni del turismo del sistema Confcommercio Fait, Federalberghi, Fiavet e ResCasa.