L’esito delle istanze è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 684).
Con il messaggio in commento, l’INPS ha provveduto a spiegare i diversi esiti delle domande presentate per l’accesso all’Assegno di inclusione (ADI) istituito dall’articolo 1 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Bisogna ricordare che l’ADI viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. L’esito delle domande è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali.
Domande accolte
Nel caso delle domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza.
La Carta può essere ritirata presso gli uffici postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.
Le domande respinte
Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal 27 febbraio 2024 sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
In questi casi, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Domande in evidenza e sospese
Nel caso in cui le domande ADI abbiano necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, tra gli altri casi, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle strutture territoriali dell’INPS, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità l’INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI. Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi sono idonei a giustificare tali incongruenze oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE o se è stata presentata una nuova DSU che ha sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. Viceversa, nello stesso termine di 60 giorni, la domanda viene respinta.