CCNL Servizi Funerari: aumenti dal 1° aprile 2024



Con la retribuzione di aprile, i nuovi minimi per i dipendenti del Settore


Con l’ipotesi di accordo del 7 febbraio 2023, le Parti sociali Utilitalia e Funzione Pubblica – Cgil, Fit-Cisl Uil-Trasporti-Uil hanno stabilito un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di 105,00 euro, erogato in tre rate.
La seconda tranche di aumenti dei minimi retributivi (30,00 euro), per i lavoratori del settore pompe funebri, è prevista dal 1° aprile 2024.
Di seguito, i nuovi valori dei minimi tabellari.



































































Livello Minimi Edr Totale
QS 3.195,75 10,33 3.206,08
Q 2.855,99 10,33 2.866,32
A1 2.521,55 10,33 2.531,88
A2 2.292,34 10,33 2.302,67
B1 2.119,70 10,33 2.130,03
B2 1.983,23 10,33 1.993,56
C1 1.846,83 10,33 1.857,16
C2 1.748,34 10,33 1.758,67
C3 1.695,35 10,33 1.705,68
D1 1.642,36 10,33 1.652,69
D2 1.551,43 10,33 1.561,76
D3 1.305,21 10,33 1.315,54

Sicurezza sociale, l’accordo tra Italia e Moldavia

Fornite le istruzioni in merito all’intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L’INAIL ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L’intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall’esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell’intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
– le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
– le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L’intesa prevede l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell’INAIL.

Esami medici

L’accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall’istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’istituzione competente dell’altro Stato.
Nel caso in cui l’esame medico venga effettuato anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all’istituzione dell’altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell’INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera. 

L’applicativo per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

A partire dal 3 giugno 2024 sarà disponibile per le aziende interessate il portale telematico per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 aprile 2024).

Le aziende in questione sono quelle pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che le stesse potranno redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile attraverso il portale telematico disponibile sul sito istituzionale a partire dal 3 giugno prossimo.

 

In un’ottica di semplificazione, saranno disponibili anche nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

 

Le suddette aziende avranno tempo fino al 15 luglio 2024 per redigere il rapporto esclusivamente tramite il predetto applicativo.

 

Entro lo stesso termine, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021) integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023.

 

Il Ministero precisa che restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il  29 marzo 2022 di concerto  con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Beni offerti in omaggio ai dipendenti: il regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, riposta 11aprile 2024, n. 89).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ”vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che:

  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

  • non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro;

  • se il valore supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 1, comma 16, della Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Nella circolare del MEF n. 326/1997 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

In base a quanto chiarito nella circolare n. 37/E/2013, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

 

Nel caso di specie, l’istante ”omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale. L’istante rappresenta, inoltre, che potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise ed afferma che in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della caffetteria con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

L’Agenzia rileva che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici. Oltre ciò gli omaggi in questione, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.

Fondo Arco: previsto ad aprile il versamento del primo trimestre

E’ previsto il pagamento del primo trimestre 2024 entro il 22 aprile 2024 

Il Fondo Arco, il Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi, dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie, ha previsto il pagamento della contribuzione  relativa al 1° trimestre 2024 (1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024) per il 22 aprile 2024.
La distinta di contribuzione deve riportare:
– le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti al 31 dicembre 2023;
– le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 31 marzo 2024 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di marzo 2024) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori.
A titolo esemplificativo: 
– per il lavoratore già iscritto ad ARCO in modo esplicito al 31 dicembre 2023: previsti i versamenti relativi al 1° trim. 2024 (gennaio, febbraio, marzo);
– per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a gennaio 2024: previsti il TFR dal mese di gennaio, il contributo a carico lavoratore e azienda dal mese di febbraio, la quota iscrizione pari a 10,33 euro;
– per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a marzo 2024: previsti il TFR del mese di marzo e la quota iscrizione pari a  10,33 euro.
Sono state previste anche nuove aliquote per il CCNL dei lavoratori dei settori maniglie e accessori per mobili. Il rinnovo del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, a partire dalla contribuzione del 1° trimestre 2024, l’aliquota a carico dell’azienda è pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico
del Lavoratore pari ad 1,30%.