Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024



Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili


Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

















Qualifiche Evr orario
Operaio 4° livello 0,28
Operaio specializzato 0,26
Operaio qualificato 0,23
Operaio comune 0,20

 


























Qualifiche Evr mensile
1^ categoria super – 7° livello 69,20
1^categoria – 6° livello 62,28
2^ categoria – 5° livello 51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello 48,44
3^ categoria – 3° livello 44,98
4^ categoria – 2° livello 39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello 34,60

 

CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti



Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza


E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.























Livello  Importi dall’1/6/2024 Importi dall’1/6/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
4 1.353,88 euro 1.388,88 euro 1.418,88 euro 1.468,88 euro 1.528,88 euro
6 1.185,44 euro 1.218,44 euro 1.246,73 euro 1.293,87 euro 1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.
































Livello  Importi dall’1/1/2024 Importi dall’1/7/2024 Importi dall’1/10/2024 Importi dall’1/1/2025 Importi dall’1/7/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
D 1.114,29 euro 1.128,21 euro 1.160,71 euro 1.207,14 euro 1.235,00 euro 1.262,86 euro 1.281,43 euro 1.300,00 euro
E 1.021,43 euro 1.035,36 euro 1.067,86 euro 1.114,29 euro 1.142,14 euro 1.170,00 euro 1.188,57 euro 1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.

Anpit-Cisal: sottoscritto verbale di errata corrige sul welfare contrattuale per i somministrati

Destinatari sono i lavoratori che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”

Il 25 gennaio 2024, presso l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati ANPIT – Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario, CEPI – Confederazione Europea Piccole Imprese, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S., OPES – Organizzazione per l’educazione allo sport, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi,  Terziario e Turismo, CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori  Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, CONFEDIR – Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi, per aggiornare la previsione relativa al welfare contrattuale destinato ai lavoratori in somministrazione, che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”.
I contratti in questione prevedono l’erogazione del welfare contrattuale su base annuale. Sono destinatari del Welfare Contrattuale tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria,  dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari  a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli art. 121 del CCNL “Metalmeccanica”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, causa un refuso di stampa, prevedono che il welfare contrattuale è dovuto solo per i contratti che prevedono attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 mesi, escludendo erroneamente i lavoratori somministrati fino a 12 mesi dal diritto del welfare contrattuale.
Al fine di prevenire discriminazioni ed usi distorti dell’istituto contrattuale, la normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai lavoratori somministrati, rispetto ai lavoratori assunti direttamente all’Azienda. Per tutto quanto sopra, le Parti Sociali hanno confermato che l’indicazione di “Welfare Contrattuale” prevista al secondo comma degli art. 121 del CCNL “Metalmeccanici”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, è dovuta ad un refuso di stampa. Pertanto, per i suddetti articoli, il secondo comma corretto è il seguente: “…L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che  prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12  (dodici) mesi. In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative vita…”  (quindi senza le parole “Welfare Contrattuale”).

Principali novità in materia di imposte indirette: la circolare riepilogativa delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte indirette, ha illustrato le principali novità contenute nella Legge di bilancio 2024, nel Decreto Anticipi e nel Decreto Salva-infrazioni (Agenzia delle entrate, circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E).

Tra le principali novità in materia di imposte indirette contenute nella Legge di Bilancio 2024, l’Agenzia delle entrate segnala:

  • all’articolo 1, comma 45, la modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5%;

  • all’articolo 1, comma 46, la proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in relazione al pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024;

  • all’articolo 1, comma 77, la riduzione da 154,94 euro a 70 euro del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’UE, effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2024 a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta;

  • all’articolo 1, comma 91, lettera b), l’innalzamento al 4 per mille annuo dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In merito, poi, ad alcune previsioni contenute nel D.L. n. 145/2023 (Decreto Anticipi), l’Agenzia si sofferma in particolar modo sull’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), che proroga al 30 giugno 2024 le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1-quater, e 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023.

L’articolo 7, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede, nello specifico, che tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I, del medesimo decreto. L’eventuale difformità comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

L’articolo 12, comma 2-bi del citato D.Lgs. n. 36/2021, in particolare, stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto.

Al riguardo le Entrate ritengono che siano da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:

  • la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;

  • la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

Infine, nella nuova circolare n. 3/2024 viene illustrata la portata delle novità introdotte con l’articolo 2 del Decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 69/2023).

Tale articolo 2, infatti, modifica i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata (c.d. prima casa) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

Chiarisce, al riguardo l’Agenzia, che possono accedere al  suddetto beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

– si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;

– abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;

– abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.