Al via il canale WhatsApp ufficiale “INPS per tutti”

Veicola informazioni per imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini (INPS, comunicato 19 febbraio 2024).

Dal 19 febbraio 2024 è attivo “INPS per tutti”, il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini. L’INPS informa che il canale proporrà ogni settimana almeno 5 contenuti sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti: brevi news, video, link, visual, in modo da far arrivare sugli smartphone degli utenti che si iscriveranno un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti. 

“INPS per tutti” è uno spazio all’interno del quale saranno raccolti i più importanti aggiornamenti
sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.
I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle
comunicazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità e blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori. 

È possibile iscriversi al canale WhatsApp “INPS per tutti” attraverso il link
(https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34) oppure inquadrando il QR Code
presente nelle sedi territoriali. Una volta entrati nella chat, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati
dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere
informazioni. Il canale, inoltre, garantisce la totale riservatezza degli utenti, che avranno la certezza
dell’autorevolezza delle informazioni.

 

 

CCNL Studi Professionali: rinnovato il contratto per gli oltre 600mila lavoratori del settore

Previsti aumenti di 215,00 euro mensili a regime ed Una tantum di 400,00 euro

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. I Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno siglato con l’associazione datoriale del settore Confprofessioni l’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, introduce miglioramenti rispetto al contratto precedente, scaduto nel 2018.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale di 215,00 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, che sarà erogato in 4 tranches:
– 105,00 euro con la retribuzione di marzo 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
– 20,00 euro con la retribuzione del dicembre 2026.
L’accordo stabilisce, inoltre, la corresponsione dell’una tantum, pari a 400,00 euro, erogata in due tranches:
– 200,00 euro a maggio 2024;
– 200,00 euro a maggio 2025.
Dal punto di vista normativo, l’intesa prevede l’inserimento di alcune figure professionali ed istituisce un gruppo di lavoro per seguire l’evoluzione tecnologica e digitale che interessa il settore e tenere costantemente aggiornata la declaratoria contrattuale. Viene inoltre valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebipro, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale. In merito all’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l’accordo dispone un incremento di 5,00 euro del contributo, al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. 
L’intesa, oltre a recepire e implementare l’accordo sul lavoro agile, migliora anche la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e prevede l’ampliamento al 90% di un’integrazione del congedo di maternità a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. 
Le OO.SS. hanno infine rappresentato che l’intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, soprattutto in un quadro complessivo di stallo della contrattazione nei settori del terziario. 

APE sociale: le istruzioni dell’INPS

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Esenzione imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari (Agenzia delle entrate, risposta 19 febbraio 2024, n. 45).

L’articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Tale trattamento tributario è derogato in relazione ad alcune tipologie di atti e documenti indicati nella tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972.

L’articolo 6 della predetta tabella contempla le fatture e altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, che, pertanto, risultano esenti dal bollo (c.d. ”principio di alternatività IVA/bollo”).

 

L’articolo 15 della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.

Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha già avuto modo di confermare la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal suddetto articolo 15, per le fatture relative all’esportazione di merci. Tale esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione.

Anche la successiva risoluzione del 4 ottobre 1984, n. 311654, ha chiarito che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell’esportazione di merci.

In conclusione, per il caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.

Ebav Veneto: previsto il contributo per il controllo dei prodotti

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
– controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
– controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E’ previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
– per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
– per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.