CIRL Legno e Arredamento Artigianato Marche: siglato il contratto integrativo



Il contratto, in scadenza nel 2027, aggiorna gli aspetti economici e normativi


Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte afferenti alla regione Marche, hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale per i lavoratori del settore legno e lapidei artigianato, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da Pmi anche in forma cooperativistica del legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei. Il CIRL decorre dal 1° febbraio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. 
Per quanto concerne l’erogazione dell’Elemento economico regionale (Eer), viene corrisposto ai lavoratori un incremento della quota salariale, riparametrata al livello D, pari a 11,40 euro al mese. L’importo è differenziato per settore e per tipologia di impresa. L’erogazione, come riportato sul contratto, riguarda tutti i lavoratori in forza ed è riproporzionato all’orario contrattuale di lavoro per i lavoratori part-time e per gli apprendisti sulla base delle percentuali previste dal contratto. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito.

Elemento economico regionale – Imprese artigiane































Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,51
A 14,46
B 12,21
C Super 12,64
C 12,06
D 11,40
E 10,80
F 10,14






























Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,29
2 15,27
3 13,30
4 12,47
5 12,00
6 11,45
7 10,64
   

Elemento economico regionale – Piccole e medie imprese































Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,63
A 14,56
B 13,31
C Super 12,73
C 12,15
D 11,48
E 10,87
F 10,22



























Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,40
2 15,38
3 13,39
4 12,56
5 12,09
6 11,53
7 10,72

Dalla data di sottoscrizione dell’accordo viene applicata la tabella, inserita all’interno dell’allegato B, dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022, anche alle aziende del settore lapidei e della Pmi legno arredamento che applicano il CCNL area legno arredamento rinnovato il 3 maggio 2022, nella misura del 50% dalla data della decorrenza e il restante 50% alla data di giugno 2025. Per quanto riguarda le aziende artigiane del settore legno e arredo, l’Elemento retributivo pregresso va a sostituire gli importi già erogati con le voci Erv e Irr relativi ai CIRL del 1995 e del 2001, come previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, punto 2.2.2.





























Livello ERP
AS 47,52
A 43,90
B 39,77
C Super 37,19
C 37,19
D 35,12
E 33,21
F 33,21

Per quanto concerne la flessibilità relativa all’orario di lavoro per le aziende del settore legno arredamento, le maggiorazioni della retribuzione oraria:
– 1° livello, sino a 80 ore annuali: 10%;
– 2° livello, da 81 a 96 ore annuali: 15%;
– 3° livello, da 97 a 112 ore annuali: 18%.
Per quel che riguarda l’istituto del welfare, a partire dal 2024, nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori un valore complessivo di 110,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione. Degli strumenti welfare hanno diritto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda.
Nel caso in cui venga istituito il Fondo regionale paritetico, la contribuzione paritetica viene fissata in 1,00 euro. Nel caso in cui il Fondo non venga istituito entro il 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 le aziende aumentano l’importo dell’Eer di 1,00 euro, livello D, riparametrando le tabelle. 

Prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione e nuova disciplina IRPEF

L’INPS riassume le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 in materia di IRPEF, illustrandone i riflessi sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 755).

Il D.Lgs. n. 216/2023 (articolo 1, comma 1) contiene disposizioni fiscali che sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).

 

Pertanto, per il periodo di imposta 2024, si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Viene dunque abolita l’aliquota del 25% mentre restano inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

 

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L’INPS comunica che la nuova disciplina è applicata sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

 

In particolare, per quel che riguarda il trattamento integrativo, lo stesso spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

Di conseguenza, è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

 

Relativamente agli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo, l’importo mensile netto da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

 

Per il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024, pertanto, si deve fare riferimento alla disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: il resoconto dell’ultimo incontro

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l’estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell’indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
– le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
– le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
– la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
– la costituzione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
– l’estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
– il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.

Ebinter Bergamo: in arrivo nuovi sussidi per lavoratori e imprese

Previsti incentivi per i lavoratori e le imprese, con investimenti in formazione e spese scolastiche

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha stabilito l’erogazione di nuovi sussidi e contributi per gli iscritti. Nella fattispecie, i contributi riguardano spese scolastiche, libri di testo, mense, trasporti e assistenza disabili; oltre al contributo per malattia o infortunio oltre il 180° giorno. Rispetto agli anni precedenti, quest’anno, è previsto anche un contributo per le spese e le tasse universitarie. Le aree deputate ai sussidi sono mirate alla contribuzione del pagamento delle bollette di luce e gas; a percorsi formativi indirizzati a migliorare le competenze di dipendenti ed imprenditori; supporto a lavoratori e alle loro famiglie.
Per quel che concerne i percorsi formativi, questi sono mirati a migliorare la qualifica delle risorse umane, tenendo conto anche delle competenze trasversali; in particolar modo per le figure professionali di: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e desk. La formazione è curata dagli enti accreditati al sistema regionale lombardo, convenzionati con gli Ebt. 
I contributi per le imprese sono, invece, destinati a formazione e apprendistato, ai corsi di formazione sulla sicurezza, alla promozione di sistemi di qualità, all’assunzione di giovani disoccupati al concorso spese, che è riservato alle aziende che adottano il welfare aziendale.