I nuovi dati dell’ADI disponibili sulla piattaforma Dashboard



Entro la fine di febbraio 2024 saranno disponibili i nuovi dati relativi all’Assegno di Inclusione (ADI) sulla piattaforma Tableau della “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 21 febbraio 2024, n. 3337).


In merito alla transizione dal Reddito di cittadinanza (RDC) all’Assegno di inclusione (ADI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni relativamente agli indicatori e ai dati disponibili agli operatori di Regioni, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni nel pannello di monitoraggio “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà”.


 


Pertanto, entro la fine di febbraio 2024, i dati relativi al RDC verranno spostati in una apposita sezione denominata “Indicatori RdC e presa in carico RdC – archivio”. Saranno disponibili i dati trends beneficiari e della presa in carico da subito mentre, tutti gli altri indicatori, verranno rilasciati in tranche in questa sezione della dashboard, a partire da quelli di maggiore interesse. Tali dati saranno aggregati per annualità e rimarranno sempre disponibili per la consultazione all’interno della dashboard.


 


I nuovi dati relativi all’Assegno di inclusione, sempre entro la fine di febbraio, saranno disponibili sulla stessa piattaforma Tableau della dashboard.


 


Gli operatori già accreditati alla piattaforma avranno automaticamente accesso ai dati ADI che saranno disponibili progressivamente, iniziando dalle sezioni di maggiore interesse.


 


È prevista, per la fine di febbraio 2024, la pubblicazione delle seguenti sezioni:


 


Indicatori ADI:


 


– Beneficiari attualmente nella misura


– Caratteristiche dei nuclei familiari


– Caratteristiche individuali


– Importi percepiti e ISEE.


 


Indicatori presa in carico ADI:


 


– Operatori e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in GePI


– Completamento delle fasi della presa in carico


– PUC (Progetti Utili alla Collettività).

D.Lgs. su accertamento tributario e concordato preventivo biennale in attuazione della Riforma fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43, il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Il nuovo Decreto, entrato in vigore dal 22 febbraio 2024, consta di 41 articoli suddivisi in tre titoli ed è così suddiviso:

  • Titolo I “Disposizioni in materia di accertamento tributario“;

  • Titolo II “Disciplina del concordato preventivo biennale”;

  • Titolo III “Disposizioni finali”.

L’articolo 1 interviene sul D.Lgs. n. 218/1997 prevedendo che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possano essere definiti con adesione del contribuente.

Inoltre, al suddetto D.Lgs. n. 218/1997 viene aggiunto il comma 2-bis, nel quale si specifica che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

 

L’adesione, di cui all’articolo 1, comma 1:

– può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione;

– deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.

 

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

 

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 12/2024, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, introduce la possibilità per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, di accedere a un concordato preventivo biennale a determinate condizioni e secondo modalità prestabilite.

All’articolo 7 ne viene, poi, definito l’ambito di applicazione, specificando che per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

 

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Il contribuente potrà, dunque, aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001. 

 

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale.
Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
– devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;
– non devono avere debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 12/2024, non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

  • condanna per dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L’articolo 12 individua, poi, gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Tale accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato, infatti, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

All’articolo 21 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato, al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia, cessa di avere
efficacia.

Mentre, all’articolo 22 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

 

L’articolo 23 riconosce anche ai contribuenti rientranti nel regime forfetario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III. 

L’articolo 24 stabilisce che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11.

Come per i soggetti ISA, anche per i forfettari all’articolo 25 vengono descritti alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato.

Inoltre, come specificato dall’articolo 26, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Infine, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 24, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

CCNL Sanità-Personale non medico: sottoscritto in via definitiva l’accordo per la sezione ricercatori

Dopo una lunga fase di certificazione è stato sottoscritto il contratto per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021

Al termine di una lunga fase di certificazione presso gli organi di controllo finanziario, nella giornata di ieri 21 Febbraio 2024 Aran e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro, che interessa circa 2.000 dipendenti, relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021.
Con il nuovo contratto sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, e sono stati introdotti istituti contrattuali quali gli incarichi e, per il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, i differenziali economici di professionalità. Il percorso di carriera del ricercatore sanitario avviene dunque unicamente mediante incarico, così come già avviene per la dirigenza sanitaria e, per l’area del comparto, all’area del personale di elevata qualificazione, superando l’applicazione dei differenziali economici di professionalità. L’istituto degli incarichi responsabilizza maggiormente il personale interessato nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari.
Con la trattativa per il CCNL 2022-2024 proseguirà il percorso di rafforzamento dei diritti e delle tutele del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. 

 

Manageritalia: garantita la tutela legale per gli Executive Professional

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l’anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell’ambito:
contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
– spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
– spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
–  spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all’assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.