Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative in merito all’imposta straordinaria per le banche – introdotta dal c.d. Decreto Asset – calcolata sull’incremento del margine di interesse, soffermandosi, tra l’altro, sull’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, sulla determinazione della base imponibile, sulla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta e sulle modalità e i termini per il versamento della stessa (Agenzia delle entrate, circolare 23 febbraio 2024, n. 4/E).

L’articolo 26, D.L. n. 104/2023 (c.d. “decreto Asset”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023, ha introdotto – a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie – un’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse.
Il comma 7, in particolare, prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, al finanziamento del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

 

L’imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Alla luce del dato testuale, nonché della ratio desumibile dalla suddetta relazione, si ritiene, dunque, che, per determinare la base imponibile del tributo in commento, occorre considerare il margine d’interesse nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche. Diversamente, qualora si fosse voluto escludere determinati componenti dalla base imponibile dell’imposta straordinaria in argomento, ciò sarebbe stato opportunamente disposto con norme di maggior dettaglio.

Come previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 262/2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”. La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10%. Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40%. Qualora, quindi, l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10% di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.

Per consentire il corretto versamento dell’imposta straordinaria, l’importo determinato come sopra deve essere raffrontato con un ultimo parametro. Ai fini del calcolo dell’importo effettivamente dovuto, il comma 3 stabilisce, infatti, che l’«ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023».

Per effetto di tale previsione, per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo “teorico” dell’imposta  e lo 0,26% dell’ammontare dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Nel caso di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si ritiene che tale riscontro debba essere effettuato considerando lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio riferito agli elementi della medesima stabile organizzazione che soddisfano i criteri previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 92 del CRR, sempre con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Tenuto conto che non sussiste, in linea generale, un obbligo d’informativa – relativo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio – esclusivamente su base individuale, i soggetti passivi dell’imposta straordinaria sono tenuti, in ogni caso, a fornire in dichiarazione (i.e. modello Redditi società di capitali 2024, anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), la predetta informazione su base individuale; la relativa documentazione, sia contabile sia extracontabile, necessaria alla ricostruzione di tale parametro, dovrà essere conservata ai fini di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

L’imposta straordinaria deve essere versata entro il 30 giugno 2024 (1° luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro centoventi giorni (i.e. quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 2364, comma 2, del codice civile.

Il comma 4, al secondo periodo, diversamente, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine per il versamento decorre non più dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, bensì dalla data di approvazione del bilancio. Per effetto di tale previsione, i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, qualora si avvalgano del maggior termine (pari a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio) normativamente previsto per l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, devono effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, al massimo, entro il 31 luglio 2024.

 

Caso particolare è quello dei soggetti passivi di nuova costituzione, che abbiano iniziato l’attività bancaria nel corso del triennio di osservazione previsto (anni 2021-2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e che non siano aventi causa di operazioni straordinarie aventi ad oggetto rami d’attività bancaria preesistenti. Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) il margine d’interesse da prendere in considerazione, al fine di confrontare dati omogenei, debba essere ragguagliato ad anno. Devono, invece, ritenersi esclusi dall’applicazione dell’imposta straordinaria i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) o in quello ancora precedente (anno 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), attesa l’impossibilità di determinare il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In relazione alle banche che hanno iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sussiste, inoltre, il termine di confronto rappresentato dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, atteso che quest’ultimo è relativo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (anno 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

Cassa Edile Pistoia: previsto il rimborso delle spese sostenute per gli alluvioni del 2 e 3 novembre

Stabilita la possibilità di chiedere il rimborso fino a 500,00 euro per i lavoratori che hanno subito danni all’abitazione principale o abituale e per le aziende fino a 2.000 euro che hanno subito danni alla sede operativa 

Il 31 gennaio è stato sottoscritto tra Ance Toscana Nord e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil un accordo volto a definire il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori e dalle aziende iscritti alla Cassa Edile di Pistoia che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del 2 e del 3 novembre 2023.
Per quanto riguarda i lavoratori:
– devono essere iscritti alla Cassa Edile di Pistoia ed essere  dipendenti di azienda in regola con i versamenti alla Cassa Edile da effettuare entro il termine del mese di dicembre 2023;
– devono aver subito danni all’abitazione principale, abituale e continuativa, avente sede in una delle strade dei comuni della Toscana che hanno avuto danni in conseguenza dell’alluvione, per risanamento, acquisto di elettrodomestici e/o di arredi, o per rottamazione dell’autoveicolo di proprietà.
Per quanto riguarda le aziende: 
– devono avere subito danni alla sede operativa e/o secondaria, locata in una delle strade dei Comuni della Toscana che hanno avuto danni in conseguenza dell’alluvione.
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo mail prestazionistraordinarie@cassaedilepistoia.it entro e non oltre il 31 marzo 2024.
La documentazione da inviare é:
– autocertificazione dei requisiti richiesti e danni subiti (sul modello fornito dalla Cassa Edile di Pistoia);
– elenco della documentazione delle spese sostenute, non antecedenti al 2 novembre 2023;
– fotocopia dei giustificativi di spesa;
– fotocopia del documento d’identità del lavoratore e/o del legale rappresentante dell’ impresa.
Il contributo massimo ammesso per ciascun lavoratore è pari a 500,00 euro, quello per  azienda è pari a 2.000,00 euro.

Manageritalia: nuova convenzione con il Fondo Fasdac

Prevista per i titolari della polizza e per i familiari rimborsi per visita oculista e acquisto di occhiali o lenti 

Manageritalia ha reso nota la nuova convenzione con il Fondo Fasdac. Nella fattispecie l’accordo prevede occhiali da vista completi di lenti da sole graduati con uno scontro del 30%. Nel caso in cui ci sia una promozione in atto, lo sconto del 30% viene sostituito da: 
– sconto di 20,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti monofocali;
– sconto di 50,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti multifocali. 
Con il bonus prevenzione, il costo dell’occhiale da vista o da sole graduato viene scontato dell’importo della visita medica oculistica fino ad un massimo di 100,00 euro. Per usufruire di questa agevolazione, oltre a recarsi presso i negozi che aderiscono alla convenzione, occorre: acquistare un occhiale la cui spesa minima è di 300,00 euro pre-sconto; presentare al negozio la fattura della visita medica oculistica. Viene precisato, inoltre, che il bonus prevenzione è cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tra gli ulteriori sconti ai quali si può accedere sono previsti:
50% di sconto sulla seconda confezione acquistata di lenti a contatto;
20% di sconto occhiali da sole non graduati (però non rimborsabile dal Fondo Fasdac);
10% di sconto per colliri e soluzioni, compreso spray antifog. I colliri sono rimborsabili tramite Fasdac solo se sono catalogati come farmaci di classe C. 
Per accedere alla convenzione occorre registrarsi sul portale al link indicato su Manageritalia e compilare i campi indicati, inserendo il codice convenzione: 50021. Successivamente, occorre scaricare il voucher da presentare in negozio o da utilizzare per l’acquisto online. Il rimborso può essere presentato anche in forma indiretta sia per la fattura della visita oculistica che per l’acquisto degli occhiali o lenti correttive. Il rimborso avviene secondo la normativa indicata dal Fondo. 

Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.

 

Domande di NASpI e DIS-COLL: la nuova procedura esclusiva di invio

Dal 1° marzo 2024 la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 804).

Nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, come noto, è stata implementata la nuova procedura di invio della domanda per l’accesso alla NASpI – inizialmente per i cittadini e il Contact Center e, successivamente, in via sperimentale, anche per gli istituti di patronato.

 

In seguito, è stata comunicata l’estensione della nuova procedura anche alla presentazione delle domande di indennità di disoccupazione DIS-COLL, dando di fatto luogo a una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che, a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli istituti di patronato.

 

L’utente è guidato alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi e la procedura suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

I cittadini interessati possono autenticarsi sul sito istituzionale con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – e accedere al servizio di presentazione della domanda attraverso uno dei seguenti percorsi:

 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
  •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

 

Invece, gli istituti di patronato, una volta all’interno del portale, possono utilizzare uno dei percorsi seguenti:

 

  •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

  •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.