CCNL Editoria e Grafica Industria: previsti aumenti a decorrere dal 1° marzo



Aumenti pari a 90,00 euro per il livello B3 (grafici) e 2° (editoria) dal 1° marzo 2024


L’Ipotesi di accordo sottoscritta il 19 dicembre scorso dall’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici- Assografici, l’Associazione Italiana Editori-Aie, l’Associazione Nazionale Editoria di Settore-Anes e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom Uil ha previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo 2024 pari a 90,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriali.
Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e Edr) restano invariate.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.


































Editoria Industria 
Livello Minimo
Quadro 2.047,79
Livello 1 2.038,03
Livello 2 1.720,80
Livello 3 1.610,79
Livello 4 1.505,88
Livello 5 1.396,72
Livello 6 1.153,43
Livello 7 963,48
Livello 8 823,71










































Grafica Industria
Livello Minimo
Quadro 2.138,44
A Super 2.128,35
A 1.797,84
B/1 Super 1.728,61
B/1 1.678,19
B/2 1.571,58
B/3 1.459,04
C/1 1.347,23
C/2 1.189,47
D/1 1.076,91
D/2 980,08
E 859,99

I prossimi aumenti sono previsti:
– ottobre 2024 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– maggio 2025 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– ottobre 2025 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– luglio 2026 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale.

Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

CIRL Alimentari Artigianato Sicilia: firmato il primo contratto



Tra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza ed un incremento sul salario per i lavoratori


Il 16 febbraio è stato sottoscritto il primo CIRL applicabile ai lavoratori del settori alimentari artigianato della regione Sicilia da Confartigianato Imprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigianati Sicilia, Claai Sicilia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come da CCNL, viene istituita la banca ore e le maggiorazioni per lavoro straordinario sono incrementate dell’1%.
Viene disciplinato il lavoro intermittente, per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024,  relativamente ai periodi di maggiore produttività e nei fine settimana per un massimo di 75 giornate all’anno di effettiva chiamata.
Per quanto riguarda la bilateralità ed il welfare integrativo le Parti hanno concordato il ruolo centrale, estendendo l’applicazione alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Viene istituita una Commissione Paritetica per le pari opportunità, concernenti l’occupazione femminile che si riunirà ogni sei mesi per definire azioni volte a rafforzare le opportunità e la valorizzazione di un cambiamento strutturale nell’interesse di tutte le risorse umane.
E’, inoltre, prevista la possibilità per i lavoratori immigrati e non immigrati di usufruire di pause da conteggiare nei permessi retribuiti per ottemperare alle preghiere durante l’orario di lavoro.
Viene riconosciuto, a fronte della grave crisi dell’inflazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un incremento pari all’1,6% da calcolarsi sul salario tabellare.






















Addetti alla preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione 
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 2.014,51 euro
B 1.841,19 euro
C 1.736,42 euro
D 1.638,49 euro
E 1.536,54 euro






























Settore Alimentazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
1 S 2.273,40 euro
1 2.041,15 euro
2 1.868,59 euro
3 A 1.741,27 euro
3 1.647,00 euro
4 1.579,82 euro
5 1.506,87 euro
6 1.409,82 euro




































Settore Panificazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 1 S 1.920,20 euro
A 1 1.785,13 euro
A 2 1.671,87 euro
A 3 1.530,90 euro
A 4 1.450,44 euro
B 1 1.880,00 euro
B 2 1.544,49 euro
B 3 S 1.503,14 euro
B 3 S 1.454,11 euro
B 4 1.379,07 euro






























Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
 1 2.481,08 euro
2 2.157,46 euro
3 1.779,92 euro
4 1.564,17 euro
5 1.402,37 euro
6 1.294,48 euro
7 1.186,62 euro
8 1.078,76 euro

Lavoratori marittimi e prestazioni di malattia: chiarimenti sulle voci retributive

L’INPS precisa quali sono le voci retributive da considerare ai fini del calcolo della prestazione di malattia dei lavoratori marittimi relativamente agli eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 803).

L’articolo 1, comma 156, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), novellando gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare dei lavoratori marittimi.

 

In particolare, la novella prevede che – per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS prende in considerazione gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, confermando che, per gli stessi, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla Legge di bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva.

 

L’articolo 10 del RDL n. 1918/1937, si ricordi, per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024 – stante il rinvio agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto n. 200/1937 – disponeva che:

 

– il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);

– per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca – soggetti alla Legge n. 413/1984 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).

 

Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione di malattia, per gli eventi in argomento, devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.

 

Inoltre, l’INPS chiarisce che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

 

A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

CCNL Call Center e Telecomunicazioni: continuano gli incontri con il Mimit

Ampia discussione sugli strumenti di voucher per i settori Call Center e Telecomunicazioni

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione con il Mimit conseguente agli impegni assunti durante l’incontro del 6 febbraio tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni relativamente ai comparti Telecomunicazioni e Call Center.
Circa le misure a sostegno dei settori, il Ministero ha affermato di voler far fruire loro dei voucher messi a disposizione al fine di favorire la copertura delle aree bianche mediante l’incentivazione all’accesso alla connettività, specie nelle aree non coperte dalla banda ultra larga.
A tal proposito il Governo fa sapere che, ciò a cui auspica, è la proposta di un ulteriore bando per l’incentivazione all’acquisto di beni e servizi di cloud e cybersecurity da parte delle aziende e dei singoli.
Le OO.SS. hanno altresì stabilito, che l’utilità dei voucher risulta non funzionale in assenza di una strategia strutturale in relazione ad una politica industriale di sviluppo nel settore telecomunicazioni.
I ritardi nelle aree bianche hanno dato prova che i voucher, senza un piano di sviluppo complessivo, sono considerati inutili per il rilancio del settore, così come occorre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale per poter formare una platea più ampia di cittadini che possano fruire di più servizi offerti dalla connessione ad alta velocità.