CCNL Istruzione e ricerca: quarto incontro all’Aran

Positivo l’incontro per l’integrità della retribuzione dei dirigenti scolastici. Con il prossimo incontro prevista la chiusura delle trattative

Con il quarto incontro tenutosi all’Aran, la Flc-Cgil ha reso noto l’esito positivo del meeting per la trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021. Con la bozza inviata dall’Agenzia alle organizzazioni sindacali in vista dell’incontro erano state effettuate le modifiche rispetto al testo precedente che riguardano:
– l’inserimento tra le materie oggetto di sola informazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e della costruzione dei Fondi per il salario accessorio, per la dirigenza scolastica FUN;
– innalzamento della percentuale riservata alla mobilità territoriale;
– ripristino della retribuzione di parte variabile per i dirigenti scolastici all’estero.
Nel corso del meeting, le OO.SS. hanno espresso piena soddisfazione per la modifica introdotta circa la retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero. Invece, è stata indicata come insufficiente la proposta per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Con l’occasione è stata ribadita la possibilità di modificare l’art. 9 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 e di prevedere la totale liberalizzazione della mobilità interregionale da effettuare sul 100% dei posti disponibili. 
Con l’occasione, sono stati ribaditi i punti già precedentemente esposti negli incontri precedenti che vertevano sull’introduzione degli importi della retribuzione di posizione di parte variabile; l’eliminazione dell’automatismo del passaggio al licenziamento in caso di recidiva ad una sospensione dal servizio previsto nel Codice disciplinare; la definizione della modalità di restituzione al ruolo docente; la definizione delle modalità di gestione dei riposi compensativi: la modifica dell’art. 19 che riguarda i compensi che spettano per gli incarichi aggiuntivi per la realizzazione di progetti con specifici finanziamenti, che è finalizzata all’eliminazione del versamento della quota del 20% nei fondi regionali. 
Con il prossimo incontro, calendarizzato per il 13 marzo, si prospetta la possibilità di chiudere le trattative. 

La conversione in legge del Milleproroghe: gli interventi sul lavoro

Pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2024 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità, tra l’altro, sul contratto a termine e sul lavoro sportivo (Legge 23 febbraio 2024, n. 18). 

Entra in vigore oggi la Legge n. 18/2024 che ha convertito il D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) apportando alcune significative modifiche anche nel settore del lavoro.

 

In tal senso, sono da segnalare le novità introdotte alla disciplina dei contratti a termine e a quella del lavoro sportivo.

 

Riguardo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e al termine di durata, la Legge di conversione è intervenuta sull’articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che, in assenza della previsione dei contratti collettivi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024, in luogo del termine precedentemente fissato al 30 aprile 2024 (art. 18, co. 4-bis, Legge n. 18/2024).

 

Le modifiche nel settore sportivo sono contenute, invece, nell’articolo 14, comma 2-bis e seguenti della Legge in questione.

 

In particolare, in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative a lavoratori sportivi, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024, mentre prima il termine a disposizione era entro il 30 gennaio 2024.

 

Si tratta delle comunicazioni ai centri per l’impiego che riguardano i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico. 

 

Dal punto di vista previdenziale, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024 (e non più entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 36/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (art. 14, co. 2-ter, Legge n. 18/2024). 

 

Ancora, il comma 2-quater del medesimo articolo 14 della Legge stabilisce che “sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

 

Si segnala, infine, che l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità di cui all’articolo 28, comma 1, primo periodo del D.L. n. 48/2023 è riconosciuto per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022) e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

FasG&P: attivazione Piani sanitari con Unisalute

I lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024, mentre i nuovi iscritti dal 1° aprile 2024

Il FasG&P, Fondo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria della Gomma Cavi Elettrici ed Affini e delle Materie Plastiche, ha informato che sono stati associati al Fondo sanitario i dipendenti a cui si applica il CCNL gomma plastica e cavi e le loro aziende che hanno provveduto a versare i contributi trimestrali. 
In particolare, sono stati associati i dipendenti che risultavano assunti al 31 dicembre 2023 ed il contributo versato per ciascuno è pari a 42,00 euro (14,00 euro al mese totalmente a carico dell’azienda) a cui sono stati aggiunti i contributi a carico del lavoratore che ha deciso di aderire al piano Plus o ai piani per il nucleo familiare (Nucleo 1 e Nucleo 2).
Per utilizzare le garanzie l’iscritto deve registrarsi al sito di Unisalute oppure all’app Unisalute UP, oppure telefonare al numero verde:
– lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024;
– lavoratori che sono stati appena iscritti possono registrarsi a partire dal 1° aprile 2024 (data di partenza delle garanzie assicurative).
Nel caso in cui l’azienda non sia riuscita a registrare i propri iscritti o in caso di mancato pagamento dei contributi, la copertura non decorre dal 1° aprile ma dal 1° luglio 2024, sempreché le aziende comunichino le iscrizioni delle anagrafiche e provvedano al versamento della contribuzione entro il 16 aprile 2024

 

Ebav Veneto: stabilito il contributo per il rinnovo parco veicoli

Previsto per le aziende di trasporto merci un contributo fino a 1.000 euro per ciascun veicolo acquistato

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle sole Aziende della categoria “trasporto merci” per l’acquisto di un veicolo a motore o un’imbarcazione.
Il contributo non può essere richiesto da un’azienda che ha già ottenuto un contributo nei due anni di competenza precedenti. Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva e l’anno di competenza è l’anno della data di fattura o data del contratto di leasing.
Per l’acquisto di un veicolo nuovo
Previsto un contributo fino a 1.000 euro per ogni acquisto di veicolo (Autocarri o Autoveicoli) per il trasporto delle merci conformi a direttive Euro 5 o successive.
Per la trasformazione di veicoli a motori in alimentazione mista
Il contributo è valido per le cilindrate a partire da 4.000 cc e con motori Euro 0-1-2-3.Previsto il rimborso fino al 50% della spesa con massimo erogabile fino a 1.000 euro.
Per l’acquisto di una nuova imbarcazione 
Previsto un contributo fino a 1.000 euro per ogni imbarcazione.
E’ previsto un solo acquisto per azienda nell’anno di competenza.
Le domande devono essere inviate entro il 30 aprile 2024.

Pensione anticipata flessibile 2024: le istruzioni per l’applicazione

Illustrate le modifiche all’istituto introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 27 febbraio 2024, n. 39).

L’INPS ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alla Pensione anticipata flessibile. Infatti, l’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d) della citata legge ha modificato l’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019.

In particolare, la lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997 ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.  

Invece, le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Incentivo al posticipo

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della Legge di bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.