Approvati i Modelli 730 da presentare nel 2024

L’Agenzia delle entrate ha approvato i Modelli 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472).

Con il nuovo provvedimento n. 68472/2024 delle Entrate, sono stati approvati i seguenti modelli:

  • 730/2024, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2024, per i redditi prodotti nell’anno 2023;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, nel nuovo Modello 730/2024 è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare all’estero.

Oltre a ciò, nel quadro L sono stati inseriti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, ricordato che con il comma 2 dell’articolo 2 del predetto decreto è stata estesa ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il Modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno).

 

Con il provvedimento n. 68472/2024, infine, sono state disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne è stata autorizzata la stampa, con le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali-Aris: erogato l’Elemento retributivo aggiuntivo



Con il mese di marzo corrisposto L’Era per 13 mensilità


L’ipotesi di accordo siglata il 24 gennaio 2024 tra Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, prevede, all’art. 2 rubricato “incrementi economici”, che dal 1° marzo 2024 fino alla data di stipula del nuovo CCNL, al personale di settore non beneficiario del superminimo non assorbibile in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali e di eventuali incrementi stabiliti dalla contrattazione aziendale di cui all’56, vengono riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi per 13 mensilità, distinti secondo la categoria di inquadramento, come indicato nella colonna B della tabella sottostante.














































Categoria di inquadramento A B
Retribuzione in vigore Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)
Categoria A 1.158,00 65,57
Categoria B 1.250,00 61,68
Categoria C 1.315,00 104,80
Categoria D 1.417,00 2,80
Categoria E 1.495,00 1,06
Categoria F 1.552,00 194,00
Categoria G 1.676,00 130,00
Categoria H 1.777,00 318,50
Quadri 1.889,00 230,00

Con la medesima decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato come sotto, purché non beneficiario del superminimo di cui all’art. 56, gli aumenti sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella sotto riportata.


































Qualifica Cat. di inqua­dramento Integr. ERA
Operatore socio sanitario D 43,53
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99
Impiegato di concetto E 54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista G 289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo area H 289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di Struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 1175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui trattasi ed appartenente a tutte le qualifiche e le categorie di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle tabelle di cui sopra, viene applicato l’incremento mensile (Era) per 13 mensilità annue, pari a 40,00 euro lordi.


In aggiunta si specifica che, tutti gli aumenti interessati non si cumulano con quanto previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali ed altresì, che vengono riproporzionati in caso di lavoro svolto a tempo parziale.


 


 


 


 


 


 


 

Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

Ebit Lazio: erogato il contributo attività sportive 2024

Corrisposto il contributo a tutti i lavoratori di aziende aderenti alla Bilateralità

Ebit Lazio, Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio, comunica ai dipendenti delle aziende sue aderenti, che entro il 15 aprile 2024, vi è la possibilità di inoltrare la domanda per accedere al contributo relativo alle spese sostenute per le attività sportive e motorie svolte dai medesimi o dai figli a carico. Tale contributo è contenuto nel pacchetto “servizi welfare” creato appositamente dall’Ente nei loro confronti. A tal proposito Ebit comunica che, le domande devono essere realizzate accedendo al Sistema di Gestione Servizi (Dkb/Ebtl) e che, qualora già in possesso, si può accedere mediante le relative credenziali e a nome dell’iscritto alla Bilateralità.
Dopodiché accedendo alla sezione “Rimborso attività sportive” si può avere l’opportunità di compilare ed inviare la domanda allegando tutti i documenti appositi.
Se la richiesta contributiva entra in graduatoria, il contributo viene liquidato sino a concorrenza della spesa realmente sopportata e certificata, con un massimo di 150,00 euro fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.
Da ultimo si specifica che, per ulteriori dettagli sui beneficiari del contributo, sui parametri per potervi accedere e quanto ancora non indicato, si invita a leggere attentamente il regolamento servizi welfare.

Conversione Milleproroghe: le principali proroghe fiscali

Entra in vigore oggi 29 febbraio 2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Di seguito una sintesi delle principali proroghe fiscali.

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

L’articolo 3, al comma 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di bilancio 2018 disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.

 

L’articolo 3, comma 12-ter, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

 

Sempre all’articolo 3, il comma 12-sexies, proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili anche agli enti del Terzo settore) recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

 

Il comma 12-undecies, poi, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.

 

L’articolo 3, comma 12-duodecies estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

 

L’articolo 3 al comma 12-terdecies estende il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Il comma 12-quaterdecies riconosce, inoltre, un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

 

L’articolo 3-bis, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

 

L’articolo 4, comma 8-quater, dispone per il 2024 l’incremento di 2 milioni delle risorse previste per il c.d. “bonus psicologo“, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati.

 

All’articolo 11, comma 5-ter, è disposta la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

 

L’articolo 13, comma 3-bis, infine, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000 euro per lo 0%;

  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%;

  • oltre 15.000 euro, al 100%.