Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.

CU redditi lavoro autonomo professionale: chiarimenti delle Entrate su termine di presentazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: approvata la piattaforma con il 99% di voti favorevoli

Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili

Sono giunte al termine le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del credito cooperativo, indette sull’intero territorio nazionale, per la presentazione ed approvazione della piattaforma di rinnovo del contratto Quadri Direttivi e Aree Professionali del Credito Cooperativo, scaduto il 31 dicembre 2022. La piattaforma è stata approvata con oltre il 99% di voti favorevoli.
Le OO.SS. di settore hanno rappresentato che i numerosi interventi dei lavoratori nel corso delle assemblee manifestano la volontà della categoria di giungere ad un rapido e positivo rinnovo contrattuale, positivo sia da un punto di vista economico che normativo. Un rinnovo in grado di adeguare le retribuzioni dall’erosione inflattiva degli ultimi anni, di redistribuire il valore della maggiore produttività conseguita dal Sistema, di aggiornare i profili professionali, sviluppare nuove modalità di partecipazione alla vita aziendale e di accompagnarne la fase di consolidamento dopo l’avvio della riforma del 2016.
Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili.
La piattaforma approvata è stata inviata poi a Federcasse, con l’invito a procedere in tempi adeguati all’avvio delle trattative e, quindi, ad una calendarizzazione degli incontri sindacali. 

Le novità sul lavoro del Decreto PNRR

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede misure contro gli insediamenti abusivi in agricoltura e il lavoro irregolare (D.L. 2 marzo 2024, n. 19).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, entrando in vigore lo stesso giorno. Diverse le misure che riguardano il mondo del lavoro, a partire dall’articolo 7 che contiene disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

In particolare, l’articolo appena citato prevede la nomina di un Commissario straordinario che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un contingente massimo di personali pari a 12 unità, al fine di conseguire gli  obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Sul versante della lotta al lavoro irregolare l’articolo 27 del Decreto PNRR stabilisce, ad esempio, misure di maggiore severità nel contrasto della somministrazione non autorizzata di lavoro, prevedendo in alcuni casi l’arresto per il fornitore e l’utilizzatore di manodopera.

Inoltre, dal punto di vista della premialità dei comportamenti virtuosi, l’Ispettorato nazionale del lavoro, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di legislazione sociale, compresa la tutela  della  salute  e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano  violazioni  o irregolarità, rilascia  un attestato e può iscrivere il  datore  di  lavoro  in  un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale denominato “Lista di conformità INL”. L’iscrizione a questo elenco consente ai datori di lavoro inseriti per un periodo di 12 mesi  dalla data di iscrizione, di non essere sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei luoghi  di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 

Esonero contributivo lavoro domestico

Inoltre, è previsto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Patente a punti per le aziende

Viene introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta patente a punti), obbligatoria per i soggetti che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti in questione di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Nei casi di  infortuni da cui sia derivata  la  morte  o un’inabilità  permanente  al  lavoro,  assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito della frequenza di specifici corsi.

Contrasto delle violazioni contributive e rafforzamento delle ispezioni

In questo caso, è stabilita l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati. 

Inoltre, per quel che riguarda il rafforzamento dell’apparato ispettivo, sono previste nuove assunzioni di personale ispettivo in materia di lavoro per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad esempio, l’Ispettorato nazionale del lavoro viene autorizzato, per gli  anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo esperimento delle previste procedure  di  mobilità, 250  unità di
personale da inquadrare nella famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con
incremento della dotazione organica per le unità eccedenti (articolo 31 Decreto PNRR). 

CCNL Alimentari Industria: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo aggiorna la parte economica, con aumenti di 280,00 euro, e la riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, insieme alle associazioni delle imprese del settore, hanno firmato, il 1° marzo scorso, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare. I sindacati si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto, in particolar modo riguardante il salario, il welfare e il contrasto alla precarietà. 
Con il nuovo accordo è previsto un incremento di 280,00 euro per un montante complessivo a parametro 137 che, passati i 4 anni, diventa di 10.236 euro. La prima tranche parte dal 1° dicembre 2023 con un aumento pari a 75,00 euro già nei primi 14 mesi di applicazione del contratto che consente ai dipendenti del settore di recuperare un importo di 170,00 euro, vale a dire il 60% dell’aumento totale previsto. Per quanto riguarda la mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15,00 euro mensili a quelli già previsti. 
Ad essere migliorato è anche il welfare contrattuale, con un aumento di 4,00 euro per il Fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per quanto riguarda il fondo di previdenza complementare Alifond, il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6,00 euro). Inoltre, viene stabilito il rafforzamento del congedo di maternità e paternità. 
Per quel che concerne la parte normativa, viene stabilita la riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 coloro i quali svolgono turni di 18 e 21 ore hanno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungono altre 4 ore per l’anno successivo. Dal 1° gennaio 2027, invece, la riduzione di 4 ore si applica a tutti i dipendenti. 
Il contrasto alla precarietà viene perseguito mediante il dimezzamento della percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. 
Per quel che riguarda i congedi parentali aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intragenerazionale per i genitori anziani e per le donne vittime di violenza. Ad essere introdotto è anche il paragrafo “Diversità e inclusione”, in materia di pari opportunità. 
In ultima analisi, le Parti hanno stabilito l’avvio da parte della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024, al fine di rivisitare il sistema classificatorio.