Differimento dei termini di pagamento per la Rottamazione quater: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Rottamazione-quater, fornendo chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento e sulla tempestività del versamento (Agenzia delle entrate, risposta 12 marzo 2024, n. 68).

L’articolo 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la Definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolate, al comma 232, si prevede che il pagamento delle somme avvenga in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

 

Tuttavia, con riferimento alla prima e alla seconda rata, il D.L. n. 145/2023 prevede, all’articolo 4-bis, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 vengano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato aggiunto l’articolo 3-bis, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

 

Stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso possa considerarsi ”tempestivo“, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme richiamate.

 

Telelavoro transfrontaliero abituale e legislazione applicabile

L’INPS rende nota la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro trasfrontaliero abituale a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Quadro (INPS, messaggio 13 marzo 2024, n. 1072).

Il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore per il nostro paese l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea.

 

Il “telelavoro transfrontaliero” è un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

 

1) viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

 

2) si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

 

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

 

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 

L’Accordo prevede (art. 3) che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

 

Viene pertanto introdotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

 

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

 

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile.

 

Modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

 

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Al fine di specificare correttamente che trattasi di richiesta di deroga, in applicazione dell’Accordo, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” deve essere indicato lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.

 

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.

CIRL Cooperative Agricole FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Previsti miglioramenti sia normativi che economici per i lavoratori delle circa 130 aziende della Regione

E’ stato sottoscritto il 6 marzo 2024, presso la sede di Confcooperative FVG a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese cooperative agricole e loro consorzi. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confcooperative Legacoop AGCI del FVG, ha stabilito importanti miglioramenti normativi e retributivi per i lavoratori occupati nelle circa 130 aziende attive in regione, in attesa di rinnovo da Luglio 2022.
Si segnalano, dal punto di vista normativo, miglioramenti in merito alla disciplina della continuità lavorativa in caso di cambio di appalto, nonchè al diritto di riassunzione. In materia di orario di lavoro è stata invece definita la pausa pranzo di 30 minuti per chi effettua le 8 ore di lavoro consecutive.
Dal punto di vista economico, è stato definito un incremento suddiviso in due tranche: 80% da subito, il restante 20% dopo 12 mesi. Inoltre, l’erogazione di una somma una tantum pari a 100,00 euro per il periodo di vacanza contrattuale (100,00 euro per gli operai a tempo indeterminato, mentre per i tempi determinati l’importo deve essere ricalcolato sulla base alle giornate lavorate). Migliorate le indennità cassa e mezzi di trasporto, aumentate le percentuali dello straordinario, straordinario festivo e lavoro supplementare, nonchè le diarie in caso di missione o trasferte. 

Avvisi Bonari con scadenza novembre 2023 per le Gestioni Artigiani e Commercianti

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione per i lavoratori autonomi iscritti (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1026).

L’INPS ha reso noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

CCNL Agenzie di Stampa: presentata l’ipotesi di piattaforma

Necessità di una nuova classificazione del personale, della tutela della genitorialità e nuovi minimi retributivi

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Innanzitutto, il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, scaduto il 31 dicembre 2022, deve essere oggetto di rinnovo, sia sotto il profilo normativo, con particolare riferimento al quadro degli orari di lavoro, sia sotto il profilo economico, con il recupero del potere d’acquisto dei salari.
Il CCNL avrà una durata triennale (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025) sia per la parte economica che per la parte normativa.
Minimi retributivi
Si richiede, pertanto, un aumento salariale, che tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni sulla base degli indici IPCA 2023, 2024 e 2025.
Classificazione
Necessità di una revisione strutturale complessiva, che preveda l’aggiornamento delle figure professionali e l’introduzione delle specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali, alla sfera digitale e all’intelligenza artificiale generativa, di fatto già presente ma in continua evoluzione.
Formazione 
Continuo aggiornamento sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. L’evoluzione tecnologica digitale necessita di un’attività di aggiornamento continua, riconversione e riqualificazione delle figure professionali presenti nel settore.
Smart Working
Regolarizzazione di un accordo quadro che comprenda le linee guida, strumento per lo sviluppo di assetti organizzativi nuovi che integrino il lavoro agile.
Tutela della genitorialità
Confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, anche attraverso strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.
Welfare
Definizione di Byblos quale Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore, a seguito della liquidazione del Fondo Casella e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.