Modello aggiornato per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente, sostituendo quanto approvato con il provvedimento n. 62214/2018 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654).

L’Agenzia delle entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, approvato con provvedimento n. 58793/2017, come modificato con il provvedimento n. 62214/2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Pertanto il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, va a sostituire quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

Nel dettaglio, sono intervenute le seguenti modifiche:

  • nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;

  • nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;

  • nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82 euro”, è sostituita da “100,00 euro”;

  • nelle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;

  • in corrispondenza del rigo VP10 delle istruzioni, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (D.L. n. 262/2006)”.

Le ulteriori modifiche che sono state apportate riguardano strettamente le specifiche tecniche allegate al modello, che è reso disponibile nella versione aggiornata sul sito internet dell’Agenzia.

Per quanto non diversamente disposto dal nuovo provvedimento, restano applicabili le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 58793/2017.

 

L’INL sulle novità introdotte dal Decreto PNRR 4

L’Ispettorato nazionale del lavoro fa il punto su alcune delle principali novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 nel mondo del lavoro (INL, nota 13 marzo 2024, n. 521).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4), entrato in vigore lo scorso 2 marzo, come noto, ha introdotto alcune significative novità anche nel settore del lavoro, alcune delle quali coinvolgono direttamente l’INL.

Nella nota in commento, dunque, l’Ispettorato riassume le principali disposizioni contenute nel citato decreto, in attesa della conversione in Legge.

 

Durc e regolarità contributiva

 

L’articolo 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”.

 

Il diritto ai benefici viene comunque mantenuto in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Quando le violazioni amministrative non possono essere regolarizzate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Maxisanzione per lavoro irregolare

 

Sul piano sanzionatorio, per contrastare il lavoro irregolare, viene elevato dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’articolo 3 del D.L n. 12/2002 in caso di impiego di lavoratori “in nero”, e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, all’articolo 12 del D.Lgs. n. 136/2016, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

 

Lista di conformità INL

 

Viene introdotta la “Lista di conformità INL”, un elenco informatico consultabile pubblicamente dove l’INL provvede a iscrivere l’impresa, previo assenso, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità.

 

Conseguentemente, i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (articolo 29, commi 7-9). 

 

Esonero contributivo settore lavoro domestico

 

In caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, l’articolo 29, commi 15-18, prevede un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

 

Condizione richiesta al fine di poter godere dell’esonero è che il datore di lavoro destinatario della prestazione possegga un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

 

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia a oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Fondo Sanedil: le prestazioni per il 2024

Tra le prestazioni sanitarie previste il ricovero per intervento chirurgico, le visite specialistiche ed il rimborso dei ticket in caso di maternità

Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori operai e impiegati del settore delle costruzioni edili, ha pubblicato le prestazioni previste dai Piani Sanitari per l’anno 2024.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario Unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie.
Tra le prestazioni sono previste:
– il ricovero per grande intervento chirurgico: il massimale annuo è di 112.500 euro per il titolare e di 168.750 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto delle lenti: il massimale annuo è di 193,75 euro per il titolare e di 287,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– la montatura di occhiali: il massimale annuo per nucleo familiare è di 394,00 euro
– le visite specialistiche: il massimale annuo è di 1.312,50 euro per il titolare e di 1.968,75 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche: il massimale annuo è di 625,00 euro per il titolare e di 937,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– le cure odontoiatriche e conservative: il massimale annuo per nucleo familiare è di 250,00 euro;
– il rimborso delle spese sanitarie a seguito di malattia professionale: il massimale annuo è di 1.000 euro.
Si specifica che gli iscritti possono accedere, previa registrazione, all’area riservata di Sanedil e prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.

Pensione di vecchiaia e anticipata: le novità della Legge di di bilancio 2024

Fornite le istruzioni sulle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c) della Legge n. 213/2023 (INPS, circolare 13 marzo 2024, n. 46).

L’INPS, con la circolare in commento, è intervenuta per illustrare le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alle disposizione del D.L. 201/2011 (commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24) in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.  

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera a) della Legge n. 213/2023), per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), Legge n. 213/2023) il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.

Adeguamenti alla speranza di vita 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera c) della Legge n. 213/2023), il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11 del D.L. n. 201/2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010. 

Importo massimo

L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge di bilancio 2024, prevede che la pensione anticipata viene riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

 

Decorrenza della pensione

 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge n. 213/2023) il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Infine, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

INPS: modalità di comunicazione all’AdE dei dati sui familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU

Con un atto congiunto, l’Agenzia delle entrate e l’INPS hanno reso note le modalità con cui l’istituto comunica all’Agenzia, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (Agenzia delle entrate, provvedimento 13 marzo 2024, n. 119578).

A partire dai dati relativi all’anno 2023, in via sperimentale, l’INPS trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU, al fine di consentire all’Agenzia di utilizzare tali informazioni per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per l’anno d’imposta 2023, le informazioni relative ai familiari per cui è erogato l’AUU sono trasmesse con le modalità di seguito esposte, anziché per il tramite della Certificazione Unica.

 

Per ciascun percettore dell’AUU al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica, l’INPS comunica esclusivamente il codice fiscale del percettore, il codice fiscale dei figli a carico minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto l’assegno e, se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore.

L’istituto comunica, inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in questi mesi.

Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l’INPS ha verificato la genitorialità nell’ANPR ovvero nel nucleo familiare indicato nella DSU.

La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’AUU.

Per l’anno 2023 non sono comunicati all’Agenzia i dati relativi ai soggetti per i quali la domanda di riconoscimento dell’AUU è presentata dallo stesso minore di 21 anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario.

 

La suddetta comunicazione avviene mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di interscambio dati (SID) basato sul colloquio application-to-application tra sistemi informativi.

Gli invii possono essere ordinari, correttivi o di cancellazione.

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione.