Abrogazione esonero dall’applicazione della ritenuta su provvigioni degli agenti e mediatori assicurativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’intervento operato dall’articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di bilancio 2024 sul quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, che ha disposto l’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione (Agenzia delle entrate, circolare 21 marzo 2024, n. 7/E).

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis.

Per effetto della suddetta modifica, dal 1 aprile 2024, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel suddetto articolo 25-bis.

In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • si considerano assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione;

  • la ritenuta deve essere applicata anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

  • con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.

L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa e, per quanto concerne lo scomputo della stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Qualora la ritenuta sia operata in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

 

Sempre ai sensi del secondo comma del citato articolo 25-bis, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

 

L’Agenzia, infine chiarisce che a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate e che tale abrogazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA.

I termini per il diritto di opzione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo

Fornite le istruzioni per le operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens (INPS, messaggio 20 marzo 2024, n. 1190).

Con il messaggio in argomento, l’INPS si è occupato della proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. In particolare, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per le relative operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens.

Infatti, alle figure professionali sopra citate viene applicata una peculiare disciplina previdenziale (comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021). In sostanza, questi lavoratori, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, dovevano essere assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico); mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato – al di fuori dei settori professionistici – dovevano essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Tale regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).

Peraltro, il citato comma 3, al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione al FPLS, aveva anche previsto, per le figure in argomento, la facoltà di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Ma, la recente Legge n. 18/2024 ha inserito il comma 2-ter all’articolo 14 del medesimo decreto, che ha modificato il citato comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo il differimento, al 30 giugno 2024, del termine per l’esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Il diritto di opzione

La facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle qualifiche professionali indicate. Inoltre, l’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data del 1° luglio 2023 per lo svolgimento dell’attività di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società sportive.

L’opzione  è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla scadenza del 30 giugno 2024, attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 al portale istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; successivamente all’autenticazione è necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Esposizione nella denuncia Uniemens, con decorrenza novembre 2023

L’INPS segnala che per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154/2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015, paragrafo 2. Indicazioni che vengono comunque riassunte nel messaggio in commento.

Le regolarizzazioni

Il messaggio in questione, peraltro, include anche le istruzioni per le regolarizzazioni, per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure professionali citate non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e quelle per le regolarizzazioni, per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo entro la data del 30 giugno 2024.

CIPL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR 2024



Stabilita l’erogazione dell’EVR per gli impiegati, operai ed apprendisti edili


Come confermato nell’ accordo del 20 marzo 2024, le Parti sociali hanno preso atto (sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto) che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2023 e anno edile 2022, sono risultati positivi.
Pertanto, l’EVR sarà erogato agli operai, impiegati ed apprendisti che applicano il CIPL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde;
– durante il periodo di misurazione dei parametri dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023;
– alla data del 1° febbraio 2024.
Tenendo conto del livello di inquadramento risultante al 1° marzo 2024, gli importi da erogare mensilmente, calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere, corrispondono a quelli indicati nella tabella di seguito.




































TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

L’importo sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero) e sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2024 alla mensilità di marzo 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° febbraio 2024, la quota dell’Elemento variabile della retribuzione non ancora corrisposta sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
Come specificato nell’ accordo stesso, le aziende potranno verificare i parametri aziendali e, qualora questi risultino pari o positivi rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà EVR al 100%.
Invero, qualora i parametri risultino negativi, l’azienda non erogherà l’EVR e se un solo parametro risulterà pari o positivo, l’azienda erogherà l’EVR al 50%.
 


































Livello EVR ridotta annuale (50%) EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello 538,20 € 44,85 €
impiegati 6 livello 479,76 € 39,98 €
impiegati e operai 5 livello 399,84 € 33,32 €
impiegati e operai 4 livello 372,84 € 31,07 €
impiegati e operai 3 livello 346,56 € 28,88 €
impiegati e operai 2 livello 311,52 € 25,96 €
impiegati e operai 1 livello 266,52 € 22,21 €

In questi casi, l’impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall’accordo del 20 marzo 2023 e l’autocertificazione del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali dovrà essere inviato entro il termine del 15 aprile 2024, secondo le modalità previste.

CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale



A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica


Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto. 

Mobilità sostenibile e welfare aziendale: i chiarimenti del Fisco su imposizione fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito se l’utilizzazione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo di un’APP, possa rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 21 marzo 2024, n. 74).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia ha già avuto modo di precisare, nella risoluzione n. 55/2020, che si configura la fattispecie disciplinata da tale disposizione nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Inoltre, nella risposta n. 461/2019 è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l’utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa

 

Nel caso di specie, la Società non ha ancora predisposto il piano di welfare e i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit. I servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

La Società afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo dell’APP, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale”, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.