Assunzioni ex lavoratori Alitalia: prime indicazioni per l’esonero contributivo 

Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dello sgravio per i datori di lavoro (INPS, circolare 22 marzo 2024, n. 47).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana Spa. e di Alitalia Cityliner Spa, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

L’agevolazione in argomento è stata stabilita dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, prevedendo un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che effettuano questo tipo di assunzioni per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I rapporti di lavoro agevolati

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, l’INPS segnala che, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge 3 aprile n. 142/2001).

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Infine, l’agevolazione in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assetto

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni e compatibilità

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in questione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Inoltre, l’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023 subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis” o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell’Unione europea in materia, ossia i regolamenti n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Peraltro, lo sgravio in oggetto risulta cumulabile con altre agevolazioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La domanda

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo verrà comunicata dall’INPS con apposito messaggio.

CCNL Commercio (Confcommercio): firmato il rinnovo


 


Sottoscritte le ipotesi di accordo per i rinnovi dei contratti nazionali del terziario


Dopo 4 anni di attesa, le Parti sociali Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario. Tale accordo, che interessa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede:


– nuovi congedi per le donne vittima di violenza;
– un aumento salariale mensile di 240,00 euro al quarto livello, con una prima erogazione di 70,00 euro nella busta paga di aprile 2024 che si aggiunge ai 30,00 euro precedentemente concordati.
Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli. 





































































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027   Totale  
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

Inoltre, è stata prevista la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.














































Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatore di vendita I categoria 165,20 165,20
Operatore di vendita II categoria 138,69 138,69




CIPL Edilizia Bologna: sottoscritto il verbale per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024



Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023


L’11 marzo 2024 si sono incontrate Agci Emilia Romagna, Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni Bologna, Legacoop Bologna, Confartigianato Imprese di Bologna, Confcooperative Terre d’emilia, Feneal-Uil di Bologna, Modena e Ferrara, Filca-Cisl dell’area Metropolitana Bolognese, Fillea-Cgil della Provincia di Bologna, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2023, per la valutazione degli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione.
Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, raffrontati con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori. Visto l’esito positivo delle verifiche provinciali, nel corso del mese di marzo, e comunque non oltre il 15 aprile 2024, le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali: 
– ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente quello di erogazione);
– volume d’affari Iva, cosi come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa da presentare all’amministrazione finanziaria;
– ore lavorate cosi come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati).
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 





































Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 





































Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,1

Entro il 15 aprile 2024, tali aziende dovranno inviare apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile della Città Metropolitana di Bologna di iscrizione. La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’EVR. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’EVR potranno richiedere un confronto con I’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

Organismi Sportivi, al via le comunicazioni al centro per l’impiego via RASD

Dal 21 marzo sarà possibile effettuarle attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 21 marzo 2024).

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato che dal 21 marzo 2024 per gli organismi sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, sarà possibile effettuare le comunicazioni al centro per l’impiego (di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996), relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara, come disposto dall’articolo 25,comma 6-ter del D.Lgs. n. 36/2021.

Le comunicazioni devono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative alle attività svolte nel 2023, la scadenza dell’invio è il 31 marzo 2024.

CIPL Edilizia Industria Firenze: definito EVR 2024 per i lavoratori del settore



Stabiliti gli importi relativi all’EVR a decorrere da aprile 2024 


Il 20 marzo scorso, l’Ance Firenze, insieme alle Sigle Sindacali della delegazione fiorentina di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per stabilire gli importi relativi all’EVR 2024. Sulla base di quanto stabilito nell’accordo del 22 giugno 2022, mediante il quale è stato rinnovato il CIPL della Città Metropolitana di Firenze, le Parti hanno verificato i parametri di determinazione dell’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024, secondo quanto disposto nel CCNL del 3 marzo 2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e nell’integrativo territoriale già menzionato. 
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata mettendo a confronto il triennio 2023/2022/2021 con il triennio 2022/2021/2020; dando esito positivo per tutti i parametri che ha portato a stabilire l’erogazione dell’EVR nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022. Dopo questo passaggio, ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali. Gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione viene erogato dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.






















































































EVR Territoriale EVR determinato a livello aziendale
Livello Paga base 1° luglio 2023 EVR Misura piena 4% minimi 1° luglio 2023 EVR determinato a livello territoriale con 2 parametri pari o positivi EVR determinato a livello territoriale con 3 parametri pari o positivi con 2 parametri aziendali positivi % come da verifica territoriale con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art.38 CCNL con nessun parametro positivo
VII Q 1.974,71 78,99 39,49 59,24 78,99 27,65 0
VII 1.974,71 78,99 39,49 59,24 78,99 27,65 0
VI 1.777,23 71,09 35,54 53,32 71,09 24,88 0
V 1.481,02 59,24 29,62 44,43 59,24 20,73 0
IV 1.382,31 55,29 27,65 41,47 55,29 19,35 0
III 1.283,56 51,34 25,67 38,51 51,34 17,97 0
II 1.155,21 46,21 23,10 34,66 46,21 16,17 0
I 987,36 39,49 19,75 29,62 39,49 13,28 0