Previndai: compilabile on line la dichiarazione contributiva

La dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2024 è compilabile on-line

Previndai, il Fondo Pensione dei dirigenti industriali, ha previsto la possibilità di compilare on-line la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2024.La scadenza del versamento è il 22 aprile 2024.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
Per l’anno 2024 restano validi i seguenti princìpi di contribuzione:
– massimale retributivo di 180.000 euro;
– minimo contributivo a carico dell’azienda pari a 4.800 euro da riconoscere a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR);
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ovvero la facoltà dell’impresa di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino ad un massimo del 7% a carico dell’impresa (a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%). 

I massimali annui per i lavoratori sportivi

Illustrato il regime contributivo per NASpI, assegni per il nucleo familiare, malattia e maternità (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 50).

L’INPS è tornata a occuparsi di lavoratori sportivi, questa volta per illustrare il regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 145/2023 che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per le prestazioni di malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare e NASpI (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021), in riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021, sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpI (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo della Legge n. 335/1995, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650 euro

Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per il 2024, è pari a 383 euro.

Per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia “vecchi iscritti”, sia “nuovi iscritti”, l’INPS terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383 euro.

Le istruzioni Uniemens per le quote eccedenti il massimale contributivo

Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).

Inoltre, la circolare in commento contiene le modalità di valorizzazione dei citati elementi <ImpEccMass1Sport>, <ContrEccMass1Sport>, <ImpEccMass2Sport>, <ContrEccMass2Sport> per l’esposizione dei dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50% – 0,80%) e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, e dei dati relativi al versamento dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della Legge n. 297/1982.

Regolarizzazione periodi pregressi

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi.

Per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;  

–nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;  

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale nel mese;   

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto in <BaseRif>.   

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica

L’INPS segnala anche che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in trattazione.

Infine, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: con il verbale integrativo definiti i nuovi minimi retributivi



Le Parti hanno delineato l’importo relativo all’Una Tantum e i nuovi minimi retributivi


Le Associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto, il 15 marzo scorso, un verbale integrativo dell’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024. Nel suddetto verbale è stato quantificato l’importo relativo all’Una Tantum, pari a 130,00 euro. E’ stato specificato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024. L’importo relativo all’Una Tantum viene riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. In sede di sottoscrizione del verbale integrativo sono stati definiti gli aumenti e i nuovi minimi retributivi, con la pubblicazione delle tabelle retributive sotto riportate. 



Retribuzione tabellare – Imprese Artigiane 


 


Settore Legno, Arredamento, Mobili


 















































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13

 


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo


 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38

Retribuzione tabellare – Piccole e Medie Imprese


 


Settore Legno, Arredamento, Mobili


 















































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 30 aprile 2022 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81

 


Settore – Settore Lapidei, Escavazione, Marmo


 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92

 


 

Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale: PRISMA

A decorrere dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata potranno utilizzare la piattaforma “PRISMA” come supporto nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 48).

L’INPS comunica il rilascio della nuova funzione denominata “PRISMA”, ovvero una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18), come noto, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato) oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

 

Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, con la conseguente previsione di alcuni obblighi informativi.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

 

La piattaforma “PRISMA”

 

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994).

 

Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

 

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

 

– data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;

– presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;

– presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;

– eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994, da verificare con l’assicurato.

 

L’INPS avverte che, tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dai propri archivi informatici, per cui viene confermata e ribadita l’esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

Chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di “servizi aeroportuali” configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l’articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all’interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell’Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L’Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all’istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.