IVA: regime di esenzione per corsi accreditati dal CNF per abilitazione alla professione forense

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense accreditati dal Consiglio nazionale forense beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Agenzia delle entrate, risposta 28 marzo 2024, n. 82).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, dunque, non conferisce automaticamente l’esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso.

 

In merito al quesito sottopostogli, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense quale ente pubblico non economico a carattere associativo. Dopo di che, viene chiarito che il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale.

Il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, prevede che tali corsi possano essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. In quest’ultima ipotesi i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

 

Nel caso di specie, la società privata che eroga i suddetti corsi è stata riconosciuta come “Scuola Forense”, a seguito di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, l’Agenzia ritiene sussistenti in capo all’istante entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato tenuti dalla società.

Servizi ambientali e assegno integrativo della NASpI, la domanda al Fondo

L’INPS illustra le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo della NASpI erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (INPS, messaggio 28 marzo 2024, n. 1281).

Il decreto istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.I. n. 103594/2019, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023) prevede, tra l’altro, l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in questione.

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80/2014 o, in subordine, alla struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

I datori di lavoro potranno accedere al servizio con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nel portale istituzionale al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

 

Al momento della presentazione della domanda, deve essere selezionato il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori, e indicato se si vuole l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

 

L’Istituto precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

L’INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

CCNL Alimentari Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti: definiti Afac e Una Tantum



Stabiliti gli importi relativi agli acconti su futuri aumenti contrattuali e Una Tantum


Il 15 marzo scorso, le Associazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna-Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale vengono stabiliti gli acconti su futuri aumenti contrattuali esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL area alimentazione-panificazione del 6 dicembre 2021). Le Parti riconoscono a titolo di Afac i seguenti incrementi sui minimi retributivi al parametro convenzionale 137 nelle misure di:


20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;


45,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;


65,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;


35,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024.


Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del suddetto verbale viene corrisposto un importo forfettario Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’Una Tantum viene erogata in due tranche:


100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024;


100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.


Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del verbale viene erogata l’Una Tantum nella misura del 70% con le medesime decorrenze di cui sopra. L’Una Tantum è stato quantificato tenendo in considerazione i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è comprensivo degli stessi; inoltre, l’emolumento è escluso dalla base di calcolo del Tfr. Viene precisato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum fino a concorrenza. Inoltre, i suddetti importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.
























































Livello Parametro Minimi al 29 febbraio 2024 Prima tranche 1° marzo 2024 Minimi dal 1° marzo 2024
1 230 2.442,01 35,04 2.477,05
2 200 2.123,48 30,47 2.153,95
3 165 1.751,89 25,14 1.777,03
4 145 1.539,54 22,09 1.561,63
5 130 1.380,28 19,80 1.400,08
6 120 1.274,09 18,28 1.292,37
7 110 1.167,93 16,76 1.184,69
8 100 1.061,77 15,23 1.077,00























































Livello Parametro Minimi al 31 aprile 2024 Seconda tranche 1° maggio 2024 Minimi dal 1° maggio 2024
1 230 2.447,05 75,55 2.552,60
2 200 2.153,95 65,69 2.219,64
3 165 1.777,03 54,20 1.831,23
4 145 1.561,63 47,63 1.609,26
5 130 1.400,08 42,70 1.442,78
6 120 1.292,37 39,42 1.331,79
7 110 1.184,69 36,13 1.220,82
8 100 1.077,00 32,85 1.109,85























































Livello Parametro Minimi al 30 giugno 2024 Terza tranche 1° luglio 2024 Minimi dal 1° luglio 2024
1 230 2.552,60 109,12 2.661,72
2 200 2.219,64 94,89 2.314,53
3 165 1.831,23 78,28 1.909,51
4 145 1.609,26 68,80 1.678,06
5 130 1.442,78 61,68 1.504,46
6 120 1.331,79 56,93 1.388,72
7 110 1.220,82 52,19 1.273,01
8 100 1.109,85 47,45 1.157,30























































Livello Parametro Minimi al 31 ottobre 2024 Quarta tranche 1° novembre 2024 Minimi dal 1° novembre 2024
1 230 2.661,72 58,76 2.720,48
2 200 2.314,53 51,09 2.365,62
3 165 1.909,51 42,15 1.951,66
4 145 1.678,06 37,04 1.715,10
5 130 1.504,46 33,21 1.537,67
6 120 1.388,72 30,66 1.419,38
7 110 1.273,01 28,10 1.301,11
8 100 1.157,30 25,55 1.182,85

Medici pensionati, incumulabilità dei redditi per incarichi Covid

Illustrati gli effetti pensionistici della proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni per l’emergenza sanitaria (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1259).

A seguito del differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 ai medici pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 4, comma 6, D.L. n. 215/2023), l’INPS è intervenuto per esporre gli effetti sui trattamenti pensionistici.

In particolare, in base alla norma citata, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019.

I trattamenti pensionistici incumulabili

Nel dettaglio, per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

– pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);

pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;

pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

 

CIPL Edilizia Artigianato Piemonte: definito l’EVR per il 2024



Stabiliti gli importi per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2024


Il 6 marzo scorso Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte, FIAE Casa Artigiani Piemonte e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte hanno siglato l’accordo sulla definizione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2024.
Infatti, il CIPL Piemonte del 13 aprile 2023 ha disposto l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è oggettivamente correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, disponendo altresì che le Parti si incontrino entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, ovvero non appena disponibili i dati utili, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni atte all’erogazione dell’EVR.
L’accordo del 6 marzo ha stabilito che le verifiche degli indicatori pervenuti su base regionale presi a riferimento presentano le condizioni atte alla corresponsione
dell’EVR nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
Di seguito gli importi.


























Livelli EVR 4%
7° livello 80,00 euro
6° livello 72,00 euro
5° livello  60,00 euro
4° livello  56,00 euro
3° livello 52,00 euro
2° livello 48,00 euro
1° livello 40,00 euro