CIPL Edilizia PMI Novara: siglato il rinnovo del contratto

In virtù dell’aumento del tasso di inflazione le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori degli importi a sostegno del reddito

Il giorno 21 maggio 2024, presso la sede di Novara dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli si sono incontrati il Collegio Costruttori Unionedili (Unione Imprenditori Edili dell’API di Novara, Vco e Vercelli) e la Feneal-Uil Piemonte, la Fillea-Cgil Novara e del Verbano Cusio Ossola, unitamente costituenti la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni, per siglare l’accordo provinciale integrativo del CCNL Confapi Aniem, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem ed iscritti alla Cassa territorialmente competente. L’accordo, con scadenza al 30 settembre 2026, ha introdotto aggiornamenti sia in materia economica che normativa.
Dal punto di vista economico, al personale addetto ai lavori in quota su corda sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione oraria o giornaliera prevista dal CCNL Confapi Aniem, un’ulteriore indennità oraria di euro 0,50 a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024.
Sempre a partire dal 1° maggio 2024, le Parti confermano che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, è corrisposta una somma giornaliera di 6,45 euro a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.  Ai lavoratori non in trasferta che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di 5,28 euro per il personale operaio, ed una somma mensile di 114,00 euro (5,28/8*173) per il personale impiegatizio. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana. In generale, i valori monetari possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant
In aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL Confapi Aniem, al personale addetto ai lavori di asfaltatura sarà riconosciuta un’ulteriore indennità oraria di 0,10 euro, a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024, per le seguenti lavorazioni:
– asportazione pavimentazione
– preparazione base
– posa di conglomerato bituminoso
– binder e tappeto di usura
– ripristino segnaletica orizzontale.
Le Parti hanno concordato che tale indennità è intesa come assorbibile da eventuali future somme riconosciute per analogo titolo ed erogate in forza di prossime previsioni del CCNL Confapi Aniem e/o di Accordi collettivi sovraordinati.
Le aziende, in virtù dell’aumento del tasso di inflazione causato dal caro energia e dall’aumento generalizzato delle materie prime, metteranno a disposizione dei lavoratori un importo:
– di 250,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2024; 
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2025;
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2026.
Tali importi dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori entro il periodo di paga di competenza del mese di luglio di ogni anno e da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, convenendo che i detti importi possano essere assolti dalle aziende anche con il tramite di carte carburante o di carte buoni spesa. Avranno diritto al sopra citato importo i lavoratori in forza al mese di luglio di ogni anno preso a riferimento (con almeno un giorno lavorato nel mese di luglio), aventi un rapporto di lavoro subordinato, non in prova, a condizione che gli stessi lavoratori siano stati in forza presso l’azienda per almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi due anni.

Superbonus ed eventi sismici: chiarimenti AdE nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile

Con la risposta del 31 maggio 2024, n. 119, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire l’applicazione del Superbonus nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

L’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus).

 

Già con la circolare n. 24/E/2020 è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

 

Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, l’articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare:

  • che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo (interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

  • che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.

 

Con riferimento all’arco temporale entro cui si può fruire del Superbonus occorre rilevare che il comma 8ter dell’articolo 119 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

 

La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ”piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8bis del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari.

 

Nel caso di specie, l’unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l’stante potrà beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, entro i più estesi termini (31 dicembre 2025) previsti dal comma 8ter del medesimo articolo 119.

 

Nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a euro 96.000; tale limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

 

Per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà determinato, per ciascun intervento ”trainante” e ”trainato”. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, il predetto limite va commisurato all’unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate.

Le indicazioni per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione

Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).

L’INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

E.B.A.M. Marche: previsto il contributo carenza malattia breve

Dal 1° giugno 2024 previsto un contributo, in caso di carenza malattia, fino ad 80,00 euro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con qualifica di operaio 

L’E.B.A.M. Marche, l’Ente Bilaterale artigianato Marche, ha previsto la possibilità, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, di disporre di un contributo fino ad un massimo di 80,00 euro, in caso di carenza di malattia. Tale integrazione è così distribuita:
– 40,00 euro per un giorno di carenza,
– 60,00 euro per due giorni di carenza,
– 80,00 euro per tre giorni di carenza. 
La prestazione copre un unico evento nell’anno solare.
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito  “MyEbam” disponibile dal 1° giugno 2024, entro e non oltre la fine del terzo mese successivo al verificarsi dell’evento. In caso di eventi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2024, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

CCNL Federcasa: prosegue il tavolo tecnico

Posizioni distanti tra OO.SS. e Federcasa che ha proposto da giugno un aumento dell’IVC al 4,3%

Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uilf-Pl hanno reso noto, tramite un comunicato stampa la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL Federcasa 2022-2024, dopo l’ultimo incontro del 4 aprile scorso, durante il quale la parte datoriale aveva chiesto ai sindacati di redigere un testo con i punti d’intesa o di mancata intesa, documento che hanno trasmesso l’8 maggio scorso. La delegazione di Federcasa ha chiesto di raggiungere un’intesa circa la parte normativa, tralasciando quella economica. Punto che non ha trovato d’accordo le Sigle che hanno ribadito, come si evince dal comunicato, che per giungere ad una fruttuosa conclusione dell’accordo è indispensabile che Federcasa proponga un aumento superiore al 6%, percentuale presentata al tavolo di rinnovo e sulla quale le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro dissenso, chiedendo non solo una percentuale più alta, ma anche risorse per gli altri istituti economici quali: arretrati, produttività, fondo pensione, indennità, ecc.
Dal canto suo Federcasa non si è resa disponibile ad accogliere le richieste dei lavoratori, affermando, sulla base di quanto indicato dal comunicato delle Sigle, di voler procedere a decorrere dal mese di giugno a corrispondere un aumento dell’indennità di vacanza contrattuale portandola al 4,3% del tabellare in godimento. Le OO.SS chiedono la formalizzazione di quanto proposto da Federcasa, fermo restando che non incontra quanto chiesto dai lavoratori, in quanto si tratta di una somma erogata a titolo di anticipo da conguagliare in seguito.