CIPL Edilizia Industria Ancona: prorogato il contratto e l’importo dell’EVR 2024



Stabilita la proroga del CIPL, compreso l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024


Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all’Ance, con l’assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l’importo relativo all’EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l’art. 7 che riguarda l’istituto dell’Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell’EVR, erogando l’importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l’importo dell’EVR da liquidare nell’anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai – Minimi paga base orari 























Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili


























Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL. 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo



Perfezionate le tabelle ufficiali degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti


In data 28 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi del 22 marzo 2024. In materia di classificazione del personale, in virtù della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, è stato concordato che ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Di conseguenza, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Dal punto di vista retributivo sono state perfezionate le tabelle contenenti gli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti. 



















































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita





























Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, nè dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

Assegno di inclusione e primo incontro con i servizi sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni sulle tempistiche del primo incontro con i servizi sociali da parte dei richiedenti l’Assegno di inclusione relativamente alle domande presentate entro il 29 febbraio 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 28 marzo 2024, n. 6062).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene, con la nota in oggetto, sul dies a quo relativo al primo incontro dei servizi sociali con il nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione (ADI), stabilendo che, per le sole domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).

 

Pertanto, per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI. 

 

Lo slittamento del termine si è reso necessario in quanto l’invio massivo di domande ai Comuni, ritardato rispetto alla data di sottoscrizione del PAD, ha determinato difficoltà nella gestione dei primi appuntamenti con i nuclei beneficiari da parte dei servizi sociali dei Comuni nei tempi prescritti. 

 

Si ricorda che, in generale, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nelle sanzioni. In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza. In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.

 

La deroga alla disposizione normativa per le domande inviate entro il 29 febbraio 2024, rappresenta un’opportunità, soprattutto per i territori che hanno ricevuto ingenti flussi di beneficiari in un limitato lasso di tempo, per meglio calendarizzare i primi incontri con i nuclei ai fini della realizzazione dell’analisi preliminare, senza che il nucleo incorra nella sospensione del beneficio economico.

 

Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà normalmente dal momento della sottoscrizione del PAD. 

 

Il Ministero comunica che, al fine dell’attuazione della deroga alla tempistica di cui sopra detto, si sta procedendo all’allineamento delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: nuovo incontro sul rinnovo

Per gli anni 2020-2023, Uneba propone un aumento di 50,00 euro mensili parametrati al livello 4S

Il 28 marzo è ripreso il confronto tra la delegazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl ,Uiltucs per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, scaduto il 31 dicembre 2019.
Durante l’ultimo incontro, avvenuto lo scorso 6 marzo, i sindacati avevano chiesto ad Uneba di provvedere alla formalizzazione di una proposta economica per dare risposte alle esigenze di lavoratrici e lavoratori del settore.
Di seguito, pertanto, i punti salienti della proposta datoriale:
–  per gli anni 2020-2023 un aumento pari a 50,00 euro sul livello 4S da riparametrare per gli altri livelli con decorrenza dal mese successivo alla firma dell’accordo;
– l’impegno a rinnovare il CCNL 2024-2026 entro il 30 giugno 2025;
– la richiesta alle organizzazioni sindacali di sostenere Uneba nella richiesta al Governo ed alle Regioni di riconoscere almeno il 50% dei costi che le strutture dovranno sostenere per i rinnovi.
I sindacati, però, hanno definito l’offerta economica insufficiente a recuperare l’aumento dell’indice inflattivo intercorso dal 2020 al 2023 e hanno previsto l’attivo unitario delle strutture congiuntamente alle delegate e ai delegati del settore per il prossimo 5 aprile 2024.

Procedura di riversamento spontaneo crediti d’imposta R&S: aggiornati i termini e il modello

L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262).

L’Agenzia delle entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 169262/2024, ha apportato modifiche al provvedimento n. 188987/2022, in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura.

Alla luce delle modifiche attuate, i nuovi termini previsti sono:

  • 30 luglio 2024, per la presentazione del modello contenente la richiesta di regolarizzazione;

  • 16 dicembre 2024, per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;

  • 16 dicembre 2025, per il versamento della seconda rata;

  • 16 dicembre 2026, per il versamento della terza ed ultima rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

Al mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, consegue il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi a decorrere dal 17 dicembre 2024.

 

Contestualmente alle suddette modifiche apportate al provvedimento n. 188987/2022, l’Agenzia ha anche approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce il precedente.

Tale modello prevede la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.

Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.