Precompilata 2024: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023, evidenziando le principali novità, alla luce dei quesiti formulati dai CAF (Agenzia delle entrate, circolare 31 maggio 2024, n.12/E).

Il documento di prassi n. 12/E/2024 illustra, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcune risposte riguardano, invece, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. Vengono, tra l’altro, sciolti i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36“.

Di seguito alcune tra le risposte fornite dall’Agenzia ai quesiti posti.

Dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Il modello semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

 

Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

 

Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello 730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

Nel caso in cui un debito d’imposta, relativo all’IVAFE, all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato.

 

Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione alle predette spese, il contribuente può dunque provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento relativamente al medesimo anno non è superiore a euro 15.000.

 

Beneficio fiscale per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta prima casa under 36

La detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

 

Ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Pertanto, è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Irregolare percezione Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: attività di vigilanza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce finalità e strategie di intervento del Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’ADI (D.M. 28 marzo 2024, n. 121).

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto lavoro, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023). 

 

Infatti, secondo la citata disposizione normativa, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

 

L’INL, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, in collaborazione con uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza.

 

L’attività di controllo è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

 

L’Ispettorato si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a 3 mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali, sia settoriali di intervento. 

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto in trattazione stabilisce che gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti mentre, per gli anni 2025 e 2026, il numero di individui da sottoporre a verifica verrà individuato con un successivo decreto.

 

L’INL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale sui risultati delle attività di verifica previste dal decreto in trattazione.

 

Infine, l’articolo 3 prevede una collaborazione con le parti sociali e le Amministrazioni territoriali: viene disposto il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

 

La suddetta collaborazione si attua anche attraverso una specifica attività divulgativa, da parte dei soggetti sopra menzionati, volta a informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

CCNL Bancari Credito Cooperativo: resoconto incontro sulla trattativa per il rinnovo

Dall’incontro emerge la volontà di trovare un punto d’incontro sulla parte economica e normativa

Il 30 maggio scorso si è tenuto l’incontro tra le Sigle Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca, insieme alla Delegazione di Federcasse e alle Delegazioni di Gruppo. Nel comunicato, le OO.SS. hanno diramato l’esito del quinto incontro, durante il quale Federcasse ha illustrato un primo testo con alcuni dei temi che sono stati oggetto di confronto, tra cui: attività complementari; conciliazione ed arbitrato; causali per la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, “Oblio oncologico”; prestazione di attività lavorativa a terzi (recepimento previsioni Decreto Trasparenza); indennità per coloro che hanno il maneggio di valori ma questo non è esplicabile allo sportello (esempio: carico/scarico di contante nelle apparecchiature automatizzate); malattie e infortuni (non computazione delle assenze per terapie salva vita ai fini della determinazione del periodo di comporto); missioni; formazione (inclusione, benessere organizzativo, parità di genere, lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di
lavoro); azioni sociali; banca del tempo solidale; orario giornaliero; orario di sportello (nuove modalità di orario a contrasto della desertificazione bancaria) e digitalizzazione e intelligenza
artificiale. 
Le Sigle hanno apprezzato l’approccio concreto di Federcasse fermo restando che manca molto per arrivare ad un’implementazione significativa del testo, inserendo tutti gli elementi atti a giungere agli obiettivi prefissati. Il prossimo incontro è fissato per il 13 giugno prossimo, al fine di presentare proposte strutturali di revisione, modifica ed implementazione al testo illustrato. 

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il versamento dei contributi dovrà avvenire mediante modello MAV o modello F24

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo, il 29 maggio scorso, ha emesso la circolare disciplinante i criteri di versamento del contributo per l’annualità che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 per le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale e che sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela ulteriore a quanto previsto dal CCNL Turismo.
Quelle che preferiscono versare in maniera annuale anticipata attraverso il modello MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’ interno della propria area riservata del sito Fast, provvedendo entro il 30 giugno 2024.
Invero, le aziende che, risultando in regola con la contribuzione, intendono versare in maniera mensile posticipata con modello F24, possono farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, pagando entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
Quest’ultimo modello potrà essere utilizzato solo per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione, le somme relative ai periodi pregressi dovranno essere versate mediante MAV.
Nel corso del prossimo anno, Sanimpresa ha intenzione di passare dall’attuale annualità contributiva luglio-giugno all’adozione dell‘annualità solare gennaio-dicembre, apportando e comunicando nei prossimi mesi le ulteriori modifiche in relazione alle modalità di versamento.

Aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024

Il concorso è dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che sono aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024. Si tratta di un concorso dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale realizzati in collaborazione con scuole, enti, istituti e centri formativi di ogni tipo e grado. Il bando di concorso rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno

L’iniziativa rientra tra le attività di cooperazione bilaterale italo-tedesca, realizzate nell’ambito della “Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale”, siglata per la prima volta nel 2012 dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione di Italia e Germania e di recente rinnovata nel 2024, ed è coordinata dalla Camera del Commercio Italo-germanica con il supporto del Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) e del suo ufficio GOVET.

Il premio, inoltre, si avvale inoltre del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Roma e della collaborazione dei seguenti partner istituzionali: Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto federale per la formazione professionale, Unioncamere, Confartigianato imprese, Unimpiego confindustria, UIL e CISL.

I progetti vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del mondo della formazione italiana e tedesca.
Le eccellenze duali premiate saranno promosse come esempi virtuosi per altre realtà nazionali che intendono investire nella formazione dei giovani talenti per valorizzare il legame tra percorsi formativi, domanda aziendale e richieste di competenze sul territorio.

Le categorie di progetti di particolare rilevanza quest’anno sono:

– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 1° livello;
– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 3° livello;
– progetti realizzati in Alternanza scuola-lavoro (PCTO) o in stage;
– progetti realizzati da microimprese fino a 9 dipendenti e collaboratori.

Sul sito istituzionale del Ministero sono disponibili maggiori informazioni e il modulo di candidatura per il concorso.