CCNL Alimentari Piccola Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga



Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore


L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.






























































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
Quadro 2.635,82 546,43 10,33 3.192,58
1 2.535,82 544,42 10,33 3.090,57
2 2.205,04 537,57 10,33 2.752,94
3 1.819,19 529,58 10,33 2.359,10
4 1.598,69 525,01 10,33 2.134,03
5 1.433,30 521,59 10,33 1.965,22
6 1.323,02 519,31 10,33 1.852,66
7 1.212,79 517,03 10,33 1.740,15
8 1.102,54 514,74 10,33 1.627,61

Minimi retributivi Settore Panificazione


























Livelli  Minimi 
1.690,49
1.558,55
3° A 1.435,72
3° B 1.336,40
1.127,36
1.004,07
845,74

Bonus cuoco professionista: le modalità per la cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 maggio 2024, n. 252373).

L’articolo 1, comma 117, della Legge n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Inoltre, il comma 121 prevede che tale credito, in luogo dell’utilizzo in compensazione, possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Modalità di cessione del credito d’imposta 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.

 

La comunicazione della cessione, a cura del cedente, deve avvenire esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità.

 

Dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E/2023.

Lavoro sportivo: le modifiche alla disciplina per i volontari

Vengono imposti nuovi limiti per i rimborsi e obblighi comunicativi mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.L. 31 maggio 2024, n. 71).

Il D.L. n. 71/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso.

In particolare, il provvedimento (articolo 3) concentra la sua attenzione sulle prestazioni dei volontari sportivi, modificando quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 (cosiddetta Riforma dello sport) e dei dipendenti pubblici in ambito sportivo.

I nuovi obblighi per i volontari sportivi

Il D.L. n. 71/2024 (articolo 3, comma 3, lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 della Riforma dello sport elevando la soglia dei rimborsi per le spese dei volontari sportivi dai 150 euro precedenti agli attuali 400 euro mensili. La nuova disposizione prevede, infatti, che le prestazioni dei volontari continuino a non essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo, appunto, di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Inoltre, per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in una apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.

La comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché tramite il sistema pubblico di connettività (articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi non concorrono, peraltro, a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità contributiva (previsti dall’articolo 35, comma 8-bis della Riforma dello sport), nonché dei limiti di non imponibilità fiscale previsti dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021.

Lavoro sportivo e dipendenti pubblici

Inoltre, il D.L. n. 71/2024 interviene anche in materia di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche impegnati in ambito sportivo. In particolare, con la modifica l’articolo 25, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. n. 36/2021, si aggiunge la soglia dei 5.000 euro annui per far scattare la necessità di una autorizzazione preventiva.

Infatti, nel caso nel quale l’attività dei soggetti rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo superiore ai 5.000 euro annui, essa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Invece, con l’aggiunta di una lettera f-ter al comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (articolo 3, comma 1, lettera a, D.L. n. 71/2024), si stabilisce che sono esclusi dalle incompatibilità con il lavoro pubblico le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Inoltre, si stabilisce uno specifica previsione temporale per le comunicazioni relative alle collaborazioni sportive dei dipendenti pubblici (aggiunta di un secondo periodo al comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2021) prevedendo che: per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni dei soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Infine, dal punto di vista fiscale, viene abrogata la lettera a) dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi che inseriva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: ancora distanze tra le Parti Sociali in tema di salario

Nonostante le forti distanze sul fronte salariale sono stati calendarizzati quattro incontri per esaminare tutti i punti della piattaforma

Il giorno 30 maggio 2024 ha avuto inizio, presso la sede di Confindustria a Roma, la trattativa di rinnovo del contratto per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti tra le delegazioni trattanti di Fim, Fiom, Uilm e i rappresentanti di Federmeccanica e Assistal. I sindacati hanno presentato un’ipotesi di piattaforma 2024/2027 – approvata dal 98% dei lavoratori – che, dal punto di vista salariale, chiede un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5° livello). Tra le altre richieste l’avvio di una fase di sperimentazione per una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, a parità di salario, lotta alla precarietà, riduzione della catena degli appalti e dei subappalti. 
La riunione in modalità assembleare si è aperta con l’intervento del Presidente di Federmeccanica, ricordando il lavoro fatto nei precedenti contratti e il modello di relazioni sindacali e regole condivise in particolare dal punto di vista economico. Ha inoltre precisato come a causa dell’inflazione, costi dell’energia, carenza di credito, si sono ridotti di molto i margini operativi e di miglioramento.
Le OO.SS. hanno invece rappresentato che gli ultimi rinnovi contrattuali si sono costruiti in un contesto difficile dentro una dinamica, non conflittuale ma innovativa e costruttiva, rinnovando nei termini di scadenza. Questo ha permesso di tutelare diritti e salario dei lavoratori e alle imprese di mantenere alto il livello competitivo. Questa consapevolezza deve responsabilizzarci, come abbiamo fatto con il documento redatto per il settore dell’auto. 
Nella Piattaforma sottoposta per l’avvio del contratto sono stati però riscontrati elementi di contrarietà, a partire dal salario. Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, secondo i Sindacati è necessario un lavoro collettivo di prevenzione a partire dal rafforzamento e utilizzo dei break formativi. Inoltre va rafforzato il welfare in tutti i suoi aspetti. Ancora nella piattaforma è stato inserito anche il tema della riduzione dell’orario.
In conclusione il direttore generale di Federmeccanica ha consegnato un documento alle delegazioni trattanti, in cui sono rappresentate le posizioni di Federmeccanica e Assistal rispetto alla piattaforma presentata oltre ad alcune considerazioni e analisi sullo stato del settore. Sulla parte salariale le associazioni datoriali hanno ribadito la loro distanza rispetto alla richiesta salariale di Fim, Fiom, Uilm. 
Nonostante le forti distanze sul fronte salariale, sono stati calendarizzati quattro incontri previsti per le date 18-27 giugno e 11-26 luglio, in cui verranno esaminati tutti i punti della piattaforma. 

CCNL Funzioni Locali: al via il negoziato per il rinnovo del CCNL

Tra gli obiettivi, la valorizzazione del personale e il rafforzamento delle relazioni sindacali

Il 29 maggio 2024 le Parti sociali hanno dato il via al rinnovo del CCNL 2022-2024. A parere delle sigle sindacali, è necessario proseguire, attraverso lo strumento contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di valorizzazione del personale avviata con la revisione dell’ordinamento professionale attuata con il CCNL 2019-2021, sia rafforzando le specifiche sezioni professionali, sia rendendo praticabili i passaggi di area anche in deroga ai titoli di studio e all’obbligo di reclutamento dall’esterno.
A tal fine, le stesse insistono anche per:
– la rimozione degli ostacoli che limitano la contrattazione integrativa imposti dalla Legge Madia;
– prorogare i termini per le progressioni verticali in deroga, rifinanziandole opportunatamente;
– liberare i vincoli che si frappongono alla destinazione delle risorse al finanziamento del welfare contrattuale;
– migliorare le relazioni sindacali (rafforzando gli strumenti partecipativi in materia di piani dei fabbisogni) sulle progressioni verticali ordinarie e sulle altre materie relative alla gestione del rapporto di lavoro che impattano maggiormente sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Infine, ulteriori miglioramenti sono richiesti anche in tema di tutele individuali, quali i congedi parentali, tutele per la maternità, lavoro agile e da remoto.
La trattativa avrà seguito con l’appuntamento fissato per venerdì 14 giugno alle ore 11.