Le contribuzioni minori per le aziende speciali

Fornita una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente (INPS, circolare 3 aprile 2024, n. 53).

L’INPS ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali (articolo 114, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, ovvero non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. 

Il quadro normativo

L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale) ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (articolo 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente da cui deriva, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni.

L’assetto delle contribuzioni minori

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche: disoccupazione, malattia e maternità, ecc.

Malattia

L’obbligo contributivo per il finanziamento dell’assicurazione di malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità (comma 1-bis, articolo 20, D.L. n. 112/2008).

Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.

Maternità

In materia, l’articolo 79 del D.Lgs n. 151/2001, ha stabilito il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Disoccupazione

I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, disciplinata. Di conseguenza, per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È dovuto anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, Legge 21 n. 845/1978).

Infine, la circolare in commento, include anche la descrizione degli obblighi per ex CUAF, Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria, FIS, CIGS con relative tabelle delle aliquote contributive.

CIPL Edilizia Industria Avellino: determinato l’EVR per l’anno 2024



Fissato al 4% l’importo dell’EVR per impiegati e operai nel territorio di Avellino e provincia


Il 13 marzo 2024, le Parti sociali Ance Avellino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno rilevato che quattro indicatori su quattro sono risultati positivi, per un peso ponderale pari al 100%, nel raffronto dei trienni 2023-2022-2021 e 2022-2021-2020. Pertanto, è stato determinato a livello provinciale l’EVR erogabile per l’anno 2024, con riferimento alle sole ore ordinarie effettive di lavoro prestate, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Di seguito, gli importi.


































Categoria Impiegati Paga Base al 1 luglio 2014 EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4%
7° Livello 1.630,71 65,23
6° Livello 1.467,63 58,71
5° Livello 1.223,02 48,92
4° Livello 1.141,51 45,66
3° Livello 1.059,96 42,40
2° Livello 953,97 38,16
1° Livello 815,36 32,61

 

CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono una riduzione dell’orario di lavoro, l’aumento dei minimi, la ridefinizione del premio di risultato e l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum

Nei giorni scorsi i sindacati  Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal hanno redatto la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 già approvata dalla delegazione contrattuale e dalle assemblee dei lavoratori e lavoratrici.
Di seguito i temi di maggior rilievo.
Clausola di Salvaguardia
Si richiede che in caso di operazioni aziendali, le lavoratrici e i lavoratori interessati possano avere la possibilità di rimanere all’interno dell’azienda, a parità di livello, anzianità e, ove possibile, mansione.
Conciliazione Vita/Lavoro
Al fine di agevolare maggiormente la vita privata con quella lavorativa, secondo i sindacati è necessario introdurre le seguenti modifiche strutturali:
– una maggiore assunzione di lavoratori a tempo determinato, in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa;
– accesso al part-time e alla aspettativa;
– più riposi consecutivi;
– riconoscimento delle ore di permesso per visite mediche senza vincoli relativi a PF, PR, ferie e permessi arretrati.
Welfare
Prevista la creazione di un CRAL per i lavoratori della RAI, al fine di favorire le relazioni e la crescita dell’azienda.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono per i lavoratori che non possono accedere al lavoro agile la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni.
Inoltre viene prevista la riduzione del ricorso allo straordinario, ormai sistematicamente utilizzato come estensione dell’orario di lavoro.
Classificazione
Previsto il riconoscimento:
– del Livello 1 Quadro per i capi laboratorio delle sedi regionali,
– del livello 1 per i tecnici dei teleport nazionali che hanno svolto e che svolgono attività di Supporto Operativo sia Redazionale che in Studio.
– del Livello A  per i profili apicali della produzione;
– del Livello 1 per i responsabili delle segreterie di redazione, di produzione e del personale delle sedi regionali, per i responsabili delle segreterie organizzative delle direzioni di genere e di staff.
Si richiede l’istituzione di una Commissione per approfondire alcune professionalità e declaratorie professionali previste per le nuove attività.
Minimi retributivi
Al fine di fronteggiare l’andamento dell’inflazione attestata al 19,81% per il quadriennio 2022-2025, si chiede un aumento dei salari di tale percentuale.
A compensazione della vacanza contrattuale richiesto anche un importo a titolo di Una Tantum.
Premio di Risultato 
Ridefinizione del premio di risultato, con l’introduzione di un sistema che consideri il miglioramento della produttività, della qualità dei prodotti, degli ascolti e dell’andamento economico. Prevista, inoltre, la possibilità di trasformare il premio in servizi ricompresi nella piattaforma.

Progetto “INPS per tutti”, il nuovo Accordo quadro

Il 14 marzo 2024 è stato sottoscritto il nuovo Accordo quadro tra INPS, ANCI, Caritas Italiana e Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti” (INPS, messaggio 3 aprile 2024, n. 1334).

Il progetto “INPS per tutti” nasce dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto con particolare riguardo a quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo.

 

Avviato in via sperimentale nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania, l’intento è quello di estendere il progetto progressivamente all’intero territorio nazionale.

 

In tale ottica, l’INPS ha firmato il nuovo Accordo quadro con l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per promuovere specifiche iniziative di cooperazione, considerato che le persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale spesso non dispongono degli strumenti che consentono loro di accedere alle prestazioni erogate dall’Istituto.

 

Il nuovo Accordo prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio, al fine di ampliare ulteriormente le opportunità per i destinatari degli interventi.

 

Le parti firmatarie, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a diffondere il progetto “INPS per tutti” e a realizzare le iniziative che possano favorire l’accesso di singoli o di nuclei familiari in stato di povertà o grave marginalità sociale alle prestazioni cui hanno diritto. L’Accordo ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per una sola volta e per la medesima durata, tramite scambio di note a mezzo PEC tra le parti. 

 

L’INPS avrà, tra l’altro, il ruolo di coordinamento dell’apposito tavolo tecnico costituito, con il compito di raccordare le Parti al fine di fornire alle persone prive di stabile dimora, o comunque in situazione di grave disagio economico e sociale, un‘informazione integrata sulle prestazioni alle quali possono accedere; per entrare in contatto con gli Uffici dell’Istituto è possibile utilizzare eventualmente anche il canale web meeting, mediante il supporto dell’operatore comunale, presso i Comuni che hanno attivato il Punto Utente Evoluto.

 

Le strutture territoriali dell’INPS già coinvolte nel progetto, e quelle che per la prima volta aderiranno al medesimo, devono sottoscrivere specifici accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo settore del territorio di competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di attuazione delle iniziative. 

 

Tra i suddetti accordi locali, vi sono quelli relativi alla specifica linea di azione in favore delle donne vittime di violenza di genere sottoscritti nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del Terzo settore, ciò al fine di creare un’efficace rete di sostegno per le donne inserite in programmi di protezione dalla violenza, istituendo un canale di interlocuzione diretto tra l’INPS, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, oltre che con i Comuni, la Caritas e le altre Associazioni impegnate su tale fronte.

 

L’Istituto informa che, fino al rilascio del nuovo questionario online, anonimo e dinamico, può essere ancora utilizzato il questionario originario, quale strumento di primo indirizzo a uso degli operatori di Enti/Associazioni coinvolti, finalizzato alla concreta individuazione dei bisogni dei destinatari degli interventi e all’accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Il predetto questionario non richiede l’individuazione della persona intervistata, che resta anonima, né la partecipazione delle strutture territoriali dell’INPS, che saranno contattate eventualmente dall’operatore dell’Ente/Associazione solo in un momento successivo per le conseguenti attività di supporto e accompagnamento.

Rimborso gasolio commerciale nel settore del trasporto consumato nel primo trimestre 2024

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le istruzioni per ottenere il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporti, per i consumi effettuati tra il 1 gennaio ed il 31 marzo del 2024 (Agenzia delle dogane, nota 20 marzo 2024, n. 172030).

In riferimento ai benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, per quanto attiene ai consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1 al 30 aprile 2024.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

In particolare, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Spetta anche per l’attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Infine, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Per il godimento dell’agevolazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

 

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione al trasporto di merci o di persone;

– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione al trasporto di merci;

– veicoli della categoria M1.

 

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.