CCNL Riscossione Tributi: stabilito il premio aziendale



Prevista l’erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 


Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all’anno 2024, sulla base dell’indicatore risultante dal rapporto relativo:
– alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
– alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall’art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.









































Livello Importo 
QD4 4.040 euro
QD3 3.422 euro
QD2 3.050 euro
QD1 2.870 euro
3A4L 2.520 euro
3A3L 2.345 euro
3A2L 2.215 euro
3A1L 2.100 euro
2A3L 1.970 euro
2A2L 1.895 euro
2A1L 1.845 euro
Liv. Unico 1.720 euro

 

Ebrau: aperto il bando per le prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane umbre 

Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024, per i lavoratori dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025

L’Ebrau, Ente Bilaterale Artigianato Umbro, ha pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento relativo alle nuove prestazioni richiedibili per l’anno 2024 dai lavoratori e dalle imprese artigiane umbre.
A disposizione per i lavoratori:
– premio per i lavoratori dipendenti per continuità di servizio;
– contributo per il diritto allo studio;
– contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;
– contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della  nascita/adozione dei figli;
– contributo ai lavoratori dipendenti con periodo di malattia, nell’arco dell’anno, superiore a 180 giorni;
– contributo carovita.
A disposizione per le imprese: 
– contributo per investimenti finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– coaching imprese e sostenibilità;
– sostegno alla maternità. 
Possono usufruire degli interventi le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti. Per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per i mesi non coperti da contribuzione l’impresa deve sanare le quote mensili non versate entro 60 giorni dalla richiesta. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024. La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2025; sono ammesse le spese sostenute dal 3 giugno 2024 al 31 dicembre 2024. Per il sostegno alla maternità le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il tetto massimo complessivo è pari a 3.000,00 euro fermo restando il tetto max previsto per ciascuna tipologia di prestazione.
Per i lavoratori le domande relative alle prestazioni e la relativa documentazione, potranno essere inviate all’EBRAU per raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di EBRAU dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Il limite massimo è pari a 300,00 euro, fatta eccezione per la continuità di servizio dove il contributo è pari a 400,00 euro.
Le domande incomplete dei dati richiesti e/o carenti di documentazione possono comportar l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto del contributo.
Nel Regolamento viene inoltre precisato che per l’ammissibilità delle domande relative al contributo per lo studio, la nascita, l’abbattimento delle rette degli asili nido, il carovita si fa riferimento all’indicatore ISEE che non dovrà superare il tetto dei 20.000,00 euro.

CCNL Pubblici Esercizi: firmato il contratto di rinnovo

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l’intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall’Accordo: 
– aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
– a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
– vengono aggiornate le figure professionali rispetto all’evoluzione dei comparti;
– si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest’ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

Bonus psicologo: avvio istruttoria domande per elaborazione delle graduatorie

L’INPS avverte che, al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie, i richiedenti il cosiddetto Bonus psicologo in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l’improcedibilità della domanda (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2133).

L’invio delle domande per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), è terminato lo scorso 31 maggio, potendo dunque avere inizio la fase istruttoria finalizzata alla formazione delle graduatorie.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa che, in caso di ISEE che presenti omissioni e/o difformità, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la regolarizzazione avvalendosi delle 3 modalità alternative previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero:

 

1) presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2) presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3) rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L’INPS provvederà a fornire agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

 

Tappa successiva sarà l’elaborazione delle graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Successivamente, saranno pubblicate le suddette graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e, contestualmente, l’INPS comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale istituzionale o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Inoltre, sempre a decorrere da tale pubblicazione, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento allo stesso dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

Indennità risarcitoria da perdita di redditi da lavoro: il trattamento fiscale applicabile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2024, n. 130).

L’articolo 6, comma 2, del TUIR, prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

 

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione

 

Nel caso di specie, da una sentenza è emerso che stante la preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente l’unica conseguenza applicabile all’accertata violazione del disposto di cui all’art. 31, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 è da individuarsi nell’indennità risarcitoria di cui all’art. 39, comma 2 D.Lgs. Inoltre, tenuto conto della limitata durata del contratto e della relativa proroga, delle dimensioni dell’impresa e dei dipendenti occupati, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, il giudice ha determinato l’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ritiene che l’indennità risarcitoria corrisposta dall’istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del TUIR.

 

Tenuto conto che l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte dall’istante alla ricorrente devono essere assoggettate a tassazione separata.