Ebav Veneto: contributo impianti debitori

La scadenza del contributo è fissata per il 30 aprile 2024

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha reso noto il contributo per il consolidamento degli impianti debitori e operazioni a medio e lungo termine per le esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani che devono essere destinati al consolidamento delle passività a breve termine, alla ristrutturazione della garanzia debitoria, al riequilibrio finanziario e ai mutui chirografari, non per investimenti/acquisti. Gli importi finanziabili devono riguardare almeno un minimo di 30.000 euro per singola operazione. Come anno di competenza viene indicato l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento. Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno di competenza. Il contributo è fissato nella misura del 2% del credito/affido concesso con la garanzia Confidi, fino ad un massimo erogabile di 1.300 euro. La scadenza è fissata per il 30 aprile 2024. I contributi vengono erogati, di solito, entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul conto corrente. Il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale, l’aliquota attuale è del 4%.

Fondo Arco: previsto ad aprile il versamento del primo trimestre

E’ previsto il pagamento del primo trimestre 2024 entro il 22 aprile 2024 

Il Fondo Arco, il Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi, dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie, ha previsto il pagamento della contribuzione  relativa al 1° trimestre 2024 (1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024) per il 22 aprile 2024.
La distinta di contribuzione deve riportare:
– le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti al 31 dicembre 2023;
– le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 31 marzo 2024 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di marzo 2024) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori.
A titolo esemplificativo: 
– per il lavoratore già iscritto ad ARCO in modo esplicito al 31 dicembre 2023: previsti i versamenti relativi al 1° trim. 2024 (gennaio, febbraio, marzo);
– per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a gennaio 2024: previsti il TFR dal mese di gennaio, il contributo a carico lavoratore e azienda dal mese di febbraio, la quota iscrizione pari a 10,33 euro;
– per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a marzo 2024: previsti il TFR del mese di marzo e la quota iscrizione pari a  10,33 euro.
Sono state previste anche nuove aliquote per il CCNL dei lavoratori dei settori maniglie e accessori per mobili. Il rinnovo del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, a partire dalla contribuzione del 1° trimestre 2024, l’aliquota a carico dell’azienda è pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico
del Lavoratore pari ad 1,30%.

Beni offerti in omaggio ai dipendenti: il regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, riposta 11aprile 2024, n. 89).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ”vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che:

  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

  • non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro;

  • se il valore supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 1, comma 16, della Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Nella circolare del MEF n. 326/1997 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

In base a quanto chiarito nella circolare n. 37/E/2013, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

 

Nel caso di specie, l’istante ”omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale. L’istante rappresenta, inoltre, che potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise ed afferma che in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della caffetteria con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

L’Agenzia rileva che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici. Oltre ciò gli omaggi in questione, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.

L’applicativo per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

A partire dal 3 giugno 2024 sarà disponibile per le aziende interessate il portale telematico per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 aprile 2024).

Le aziende in questione sono quelle pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che le stesse potranno redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile attraverso il portale telematico disponibile sul sito istituzionale a partire dal 3 giugno prossimo.

 

In un’ottica di semplificazione, saranno disponibili anche nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

 

Le suddette aziende avranno tempo fino al 15 luglio 2024 per redigere il rapporto esclusivamente tramite il predetto applicativo.

 

Entro lo stesso termine, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021) integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023.

 

Il Ministero precisa che restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il  29 marzo 2022 di concerto  con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

NASpI e DIS-COLL, le soglie di cumulo

Illustrati i nuovi limiti di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1414).

L’INPS ha riepilogato i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 216/2023, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (cosiddetta no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente.

In particolare:

– il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
– il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
– il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

L’INPS, infine, segnala che che le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017) sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore di queste indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.