AFAM e reclutamento del personale docente

Approvati due regolamenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Consiglio dei ministri, comunicato 15 aprile 2024).

Nella seduta del 15 aprile 2024, il Consiglio dei ministri, tra gli altri provvedimenti, ha approvato, in via definitiva, due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

L’obiettivo delle norme è di avvicinare il sistema AFAM a quello universitario, tramite un meccanismo di reclutamento dei docenti più selettivo e oggettivo e una maggiore autonomia delle istituzioni, per garantire un’offerta formativa più ampia e specialistica, con l’incremento del panorama dei corsi a disposizione.

 

In tema di reclutamento, tra le novità più importati, si segnala l’istituzione della “abilitazione artistica nazionale”, che costituisce l’attestazione della qualificazione dei docenti, nonché il requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento. 

 

Per consentire procedure di reclutamento e di mobilità che assicurino un’offerta formativa sempre più specialistica e di alta qualità, si farà riferimento al “profilo disciplinare”, che garantirà e valorizzerà le esigenze didattiche e di ricerca più adeguate e innovative delle singole istituzioni.

 

Al fine di superare il precariato storico nelle AFAM è stato stabilito, inoltre, che il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato avvenga, esclusivamente, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

 

Le procedure di reclutamento vengono decentrate a livello di singola istituzione, così da valorizzarne l’autonomia anche in termini di programmazione delle procedure di mobilità del personale, prevedendo un’offerta formativa qualificata e certa in termini di continuità didattica.

 

Viene anche prevista la creazione della figura del ricercatore AFAM, dando così il giusto risalto all’attività di ricerca nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale. 

CIPL Edilizia Industria e Artigianato Valle D’Aosta: verificati gli indicatori per la definizione dell’EVR



Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali hanno proceduto alla verifica degli indicatori per l’EVR 2024


Il 12 marzo 2024 è stato sottoscritto da Confindustria Valle D’Aosta, sezione edile e dalle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Savt Edili della Valle D’Aosta il verbale che attesta l’avvenuta verifica dell’EVR ed applicabile ai lavoratori del settore dell’edilizia nella provincia della Valle D’Aosta.
Si è, pertanto, proceduto all’accertamento dei seguenti indicatori:
numero dei lavoratori iscritti presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
monte salari denunciato presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
ore denunciate presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
numero imprese iscritte presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
media cassa integrazione ordinaria (dati l’Ente Paritetico Edile): 20% ed esito positivo.
Le Parti hanno quindi stabilito gli importi da erogare nella misura del 4%.




























Edilizia Industria – Impiegati 
Livello  Importo 
Settimo Livello  68,83 euro
Sesto Livello  61,95 euro
 Quinto Livello   51,62 euro 
Quarto Livello  48,18 euro 
Terzo Livello  44,74 euro
Secondo Livello  40,26 euro
Primo Livello  34,41 euro



























Edilizia Artigianato – Impiegati 
Livello  Importo 
Settimo Livello  72,19 euro
Sesto Livello  63,18 euro
 Quinto Livello   52,64 euro 
Quarto Livello  48,76 euro 
Terzo Livello  45,60 euro
Secondo Livello  40,31 euro
Primo Livello  35,21 euro


















Edilizia Industria – Operai
Livello  Importo 
Quarto Livello  0,28 euro
Specializzato Terzo Livello  0,26 euro
 Qualificato secondo livello 0,23 euro 
Comune Primo Livello   0,20 euro 





















Edilizia Artigianato – Operai
Livello  Importo 
Quinto Livello  0,30 euro
Quarto Livello   0,28 euro 
Specializzato Terzo Livello  0,26 euro
 Qualificato secondo livello 0,23 euro 
Comune Primo Livello   0,20 euro 

CIPL Edilizia Industria Novara e Vercelli: definiti gli importi dell’EVR 2024



Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da erogarsi da aprile 2024 fino a marzo 2025


Sulla base di quanto stabilito all’interno dei CIPL della provincia di Vercelli, stipulato il 1° dicembre 2022, e della provincia di Novara, sottoscritto il 6 giugno 2023, le Parti Sociali hanno effettuato la ricognizione annuale degli indicatori collettivi che determinano il calcolo dell’EVR per l’anno 2024, come stabilito agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente. In seguito alla verifica, è stato stabilito che l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione, per i dipendenti del settore edile delle province sopra indicate, deve essere riconosciuto mensilmente, dal aprile 2024 fino a marzo 2025, secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito.


































Livello Importo mensile Importo orario
7 75,79 0,44
6 68,21 0,39
5 56,84 0,33
4 53,05 0,31
3 49,26 0,28
2 44,34 0,26
1 37,89 0,22

Si precisa, inoltre, che in caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali citati nei contratti territoriali, l’impresa è tenuta a segnalare per iscritto la situazione alla Cassa Edile, ad Ance Novara e Vercelli e alle Rsu ove presenti, al fine di rimodulare gli importi spettanti.

Agenzia delle entrate: sospesi i codici tributo per i crediti d’imposta Transizione 4.0

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

– l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

– la presunta ripartizione negli anni del credito;

– la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Riforma del lavoro sportivo: i punti cardine

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.