CCNL Commercio (Conflavoro – Confsal): sottoscritto l’accordo



L’accordo integra e modifica il CCNL prevedendo anche un’appendice per le Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale 


Lo scorso 15 aprile è stato sottoscritto da Conflavoro e Fesica-Confsal l’accordo integrativo e modificativo del CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi del 17 gennaio 2023 per i dipendenti delle imprese dei settori commercio, terziario, distribuzione e servizi, che entra in vigore dal 1° aprile 2024.
Di seguito le novità di maggior rilievo.
Minimi retributivi

























































Inquadramento Minimi al1° aprile 2024 Minimi al 1° marzo 2025 Minimi al 1° novembre 2025
Quadri  2.874,05* euro  2.926,15* euro  2.986,95*  euro
Primo Livello  2.405,50  euro  2.452,45  euro  2.507,20  euro
Secondo Livello  2.148,70  euro 2.189,30  euro  2.236,65  euro
Terzo Livello 1.909,95  euro 1.944,65  euro  1.985,15  euro
Quarto Livello 1.720,00 euro 1.750,00  euro  1.785,00  euro
Quinto Livello 1.603,25 euro 1.630,35  euro  1.662,00  euro
Sesto Livello  1.490,30 euro 1.514,65  euro 1.543,05  euro
Settimo Livello  1.354,15  euro 1.375,00  euro  1.399,35  euro
Op. vendita A 1.659,10  euro  1.687,45  euro 1.720,50  euro
Op. vendita B 1.473,00  euro  1.496,80  euro  1.524,55  euro

*Di cui 260,77 euro indennità di funzione.


Campo di applicazione
Viene modificato ed integrato il campo di applicazione così come di seguito indicato:
– Alimentazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto di generi alimentari (ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari che sono annesse ai forni), commercio all’ingrosso di generi alimentari, commercio al minuto e all’ingrosso di acqua minerali e di prodotti oleari, supermercati, supermercati integrati, ipermercati, discount, dark store, importatori e torrefattori di caffè;
– Piante, fiori e simili: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto e all’ingrosso di piante e fiori ornamentali, piante aromatiche, prodotti erboristici, produzione, esportazione, rivendita nonché attività di rappresentanti e grossisti di piante medicinali e aromatiche.
– Generi vari: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all’ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli da viaggio, casalinghi, giocattoli, libri e giornali, autoveicoli, motocicli, cicli, materiali da costruzione, generi di monopolio, articoli d’arredamento, elettrodomestici, oggetti di cancelleria, armi e munizioni. Impianti distribuzione carburante e/o metano compresso per autotrazione, gioiellerie, profumerie. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata.
– Ausiliari del commercio: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, fornitori di enti pubblici e privati, imprese portuali di controllo, import-export.
– Servizi: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e relativa gestione e amministrazione, centri di assistenza fiscale, servizi di informatica, telematica, robotica, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici, nonché noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware; servizi generali amministrativi; consulenza di direzione e organizzazione aziendale, factoring, recupero crediti, aziende del settore della sosta e dei parcheggi, aziende di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili, imprese di leasing, call center, telemarketing, imprese di organizzazione e gestione congressi e mostre, agenzie di operazioni doganali, imprese che effettuano servizi di interpretariato e traduzione. Servizi di design, grafica e progettazione. Autorimesse e autoriparatori non artigianali. Società di carte di credito, uffici cambi extra-bancari. Aziende operanti nel settore dell’intelligenza artificiale.
Classificazione del personale
Revisionata la classificazione del personale prevedendo anche un mansionario specifico per i lavoratori di imprese che svolgono attività esclusiva nell’ICT; per i lavoratori di imprese che offrono servizi di revisione contabile, consulenza aziendale, ricerche di mercato e data processing; per i dipendenti operanti nell’ambito della pubblicità, marketing, comunicazione e organizzazione di eventi.
L’accordo specifica che le modifiche alle varie classificazioni del personale, comportanti variazioni nei livelli di inquadramento, sono valide esclusivamente per i nuovi assunti a decorrere dal 1° aprile 2024, ad eccezione degli apprendistati professionalizzanti, per i quali il nuovo sistema di classificazione entra in vigore dal 1° giugno 2024.
 Appendice “Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale”
Le Parti intendono necessario inserire l’Intelligenza Artificiale in modo graduale e comunque in termini integrativi rispetto alle risorse umane che sono elemento costitutivo ed imprescindibile del concetto di organizzazione e per questo hanno ritenuto opportuno inserire nella generica Classificazione del personale due nuove figure aziendali specifiche ovvero l’Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l’Esperto in etica dell’IA e responsabilità che, collaborando, ambiscono ad integrare le soluzioni di IA in modo costruttivo e consapevole in azienda.
Lavoro a tempo determinato
Sono previste nuove causali per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi:
a. Assunzione di lavoratori nei periodi di saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
b. Assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
c. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività natalizie, nonché nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
d. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività pasquali, nonché nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
e. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
f. Assunzione di lavoratori per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
g. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
h. incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
i. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
j. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
k. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
l. Sostituzione di lavoratori assenti;
m. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
 Periodo di comporto 
Prevista la possibilità per il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale,  alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in un massimo di 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi.


 

Chiarimenti del Fisco sul regime IVA applicabile agli integratori alimentari

L’Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica del 3 maggio 2024, n. 2, si è espressa in ordine all’aliquota IVA applicabile in via generalizzata alla commercializzazione degli integratori alimentari, secondo l’attuale quadro normativo, nazionale e comunitario.

L’Associazione istante ritiene che agli integratori  alimentari, qualificati come tali nell’etichettatura, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari di cui all’articolo 10 del medesimo Decreto, sia applicabile l’aliquota IVA del 10% senza necessità di apposito interpello doganale preventivo.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%, che a seguito della modifica apportata dall’articolo 4ter del D.L. n. 145/2023, a decorrere dal 17 dicembre 2023 prevede: “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987″.

 

Dunque, come già chiarito dall’Agenzia nella risoluzione n. 50/E/2021, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal ”previgente” numero 80) della Tabella A, parte III. Tale nuova disposizione, però, subordina in ogni caso l’applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al D.Lgs. n. 169/2004 nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.

 

Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 169/2004 , siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, classificati tra le bevande del Capitolo 22  e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10% prevista dal suddetto numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA.

Esonero lavoratrici madri: disponibile l’applicativo per le informazioni sui figli

In merito al cosiddetto “bonus mamme”, l’INPS comunica l’avvenuto rilascio dell’applicativo “Utility Esonero Lavoratrici Madri” per comunicare i codici fiscali dei figli o, in mancanza, i loro dati anagrafici (INPS, messaggio 6 maggio 2024, n. 1702).

L’esonero contributivo in argomento, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, commi 180 – 182), trova applicazione per le lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

 

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

L’INPS, nella circolare n. 27/2024, ha chiarito che le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi del bonus mamme, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei 2 o 3 figli, relativamente alla fattispecie di interesse. Pertanto, la fruizione dell’esonero in oggetto non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all’Istituto da parte della lavoratrice interessata.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS rende noto che, qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante un’apposita utility, denominata “Utility Esonero Lavoratrici Madri”.

 

Il servizio è disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”.

 

La lavoratrice, dopo aver selezionato la voce “Utility Esonero Lavoratrici Madri” in “Elenco domande di sgravio”, può procedere con la dichiarazione degli identificativi, fornendo i codici fiscali o, in via alternativa, laddove non sia in possesso dei codici fiscali, le informazioni anagrafiche dei figli.

 

Si ricorda che l’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens nei quali, il datore di lavoro, pur avendo esposto l’esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio indicati nella circolare n. 27/2024, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

 

L’accesso all’applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero in oggetto.

 

Inoltre, la compilazione della dichiarazione da parte della lavoratrice interessata mediante l’utilizzo dell’applicativo in oggetto può avvenire entro 7 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice.

 

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine sopra indicato di 7 mesi, comporterà la revoca del beneficio fruito. 

 

In caso di impossibilità di accesso all’utility (lavoratrici sprovviste di codice fiscale alfanumerico di 16 cifre, validato all’anagrafe tributaria, e prive di SPID, CNS o CIE 3.0), occorrerà recarsi presso la Struttura territorialmente competente dell’INPS con la documentazione integrativa necessaria (ad esempio, estratto di nascita dei figli o stato di famiglia) per la verifica della legittima fruizione dell’esonero.

 

CCNL Abbigliamento Artigianato: interrotta la trattativa

Dopo quasi un anno e mezzo dalla scadenza del CCNL lo scontro tra associazioni sindacali e datoriali è incentrato sull’aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un Comunicato Stampa da parte di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e e Uiltec-Uil in cui si fa presente che sono circa 150.000 i lavoratori del settore tessile -abbigliamento -moda-calzature-occhiali-giocattoli-penne-pulitintolavanderie e del settore chimica, gomma, plastica, abrasivi, ceramica, vetro che sono in attesa del rinnovo del CCNL ormai scaduto dal 31 dicembre 2022.
Tema principale è l’aumento dei salari, che secondo i sindacati dovrà essere coerente con il prezzo pagato all’inflazione straordinaria di questi anni. A distanza di un anno e mezzo dall’ultimo aumento salariale vi è, infatti, un nuovo scontro  tra le rappresentanze datoriali CNA, Confartigianato Casa Artigiani e CLAAI e i sindacati in quanto secondo questi ultimi manca la volontà dei datori di lavoro di riconoscere il valore delle competenze e della dignità del lavoratore.
I sindacati sperano, pertanto, negli incontri che si stanno tenendo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy su alcuni dei settori manifatturieri regolamentati dal CCNL. In caso contrario, decideranno le azioni da intraprendere a maggior tutela dei loro iscritti.

Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa

Dalla prossima scadenza è previsto il cambio dell’annualità da commerciale a solare

Sanimpresa informa che il 31 maggio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa per l’annualità 1° luglio 2023-30 giugno 2024.
Dalla prossima scadenza cambierà la periodicità della copertura. Si passerà, infatti, dall’anno commerciale 1° luglio-30 giugno all’anno solare 1° gennaio-31 dicembre. Pertanto il rinnovo dei mesi di maggio e giugno avrà ad oggetto il solo semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024. Dal mese di ottobre in poi sarà possibile procedere al rinnovo dell’annualità 2025 (1° gennaio-31 dicembre 2025). Restano invece invariate le modalità di rinnovo.
Il cambiamento in oggetto è applicabile a tutte le coperture emesse da Sanimpresa, ossia i dipendenti iscritti a Sanimpresa, i dipendenti con integrativa Sanimpresa a Fondo EST e Fondo FAST, iscrizioni volontarie (familiari, titolari d’impresa, lavoratori autonomi, pensionati, lavoratori in CIG o Naspi o mobilità o astensione facoltativa). 
Per il semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 le quote da versare sono le seguenti: 
– Dipendenti Quadri e Tempo Indeterminato del Terziario (escluse integrative Fondo EST e FAST): 126,00 euro ;
– Dipendenti Vigilanza privata: 103,50 euro;
– Familiari: entro i 65 anni 126,00 euro; dai 65 anni in su 175,00 euro;
– Lavoratori in CIG, Naspi, mobilità o astensione facoltativa: 126,00 euro;
– Lavoratori autonomi (guide e accompagnatori turistici, agenti di commercio): 175,00 euro;
– Titolari d’impresa: 310,00 euro;
– Pensionati: 175,00 euro.
Saninforma specifica inoltre che per i nuclei familiari la scadenza è posticipata al 24 giugno 2024.