Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spettante al detentore dell’immobile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 16bis del TUIR in qualità di detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di un’assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza, nonché del bonus mobili per l’arredo dello stesso immobile (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 102).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50%, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.

 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

 

Come già ribadito dalla circolare n. 17/E/2023, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:

  • siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

  • la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Con particolare riferimento al ”Superbonus”, tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’atto di assegnazione dell’alloggio costituisca titolo idoneo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.

L’istante, pertanto, potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione di cui al suddetto articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa.

ADI e validazione delle certificazioni

L’INPS fornisce indicazioni sulla verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, nonché sui pagamenti delle domande di ADI (INPS, messaggio 13 maggio 2024, n. 1816).

Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS deve verificare le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

 

L’INPS, già nel messaggio n. 623/2024, aveva comunicato l’avvenuto rilascio, per il momento riservato agli operatori delle ASL abilitati, del servizio WEB denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. 

 

L’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”.

 

Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe.

 

In relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.

 

L’abilitazione per l’accesso al servizio può essere chiesta utilizzando il modulo “AP64” disponibile nella sezione “moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

 

Per le domande di ADI nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, si è proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.

 

L’INPS informa che, a decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.

 

Si ricorda che i pagamenti vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi, con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi.

CCNL Autostrade: stabilito il premio di risultato per il 2024

Il valore del premio è pari a 2.200 euro lordi per il livello C 

Il 23 aprile scorso si sono incontrati la Direzione di Autostrade per l’Italia e le OO.SS. e Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,, Sla Cisal e Ugl per definire il Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2024.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 46 del CCNL, le Parti hanno stabilito di confermare l’attuale impianto del Premio di Produttività anche per l’anno 2024.
Ai fini della determinazione del Premio, hanno individuato i seguenti quattro parametri: redditività, asset integrity e digitalizzazione, sicurezza e qualità, sostenibilità.
Viene stabilito il premio pari ad 2.200 euro lordi per un livello “C”, se raggiunti tutti gli obiettivi dei singoli indicatori.
Il Premio viene erogato in un’unica soluzione nel mese di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda e corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1º marzo 2025, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto a tempo parziale viene riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è corrisposto un premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. 
Per il pagamento del Premio trovano applicazione i seguenti criteri:
– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2024, non è corrisposta una quota giornaliera del premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relativa all’anno 2024, è riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’11’80% di quella giornaliera.
Gli importi  non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Decreto Coesione: l’intervento sul personale delle grandi imprese in crisi

Istituita una cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).

L’articolo 27 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha previsto una specifica misura per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi, in particolare con l’istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

In sostanza, il nuovo organismo verrà attivato a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (regolamento STEP), nonché per favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del FEG.

I compiti della Cabina di regia

I datori di lavoro del settore privato con un organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità potranno chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’attivazione della Cabina di regia secondo le modalità indicate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Coesione.

Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: mancato accordo tra le Parti Sociali

Le OO.SS., dopo lo stato di agitazione dei lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione 

Dopo lo stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, le OO.SS. (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil), nel corso del tentativo di conciliazione, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione di settore.
Il comparto, affermano i sindacati, coinvolge centinaia di migliaia di addetti che svolgono un servizio pubblico all’interno di strutture sottoposte al regime di accreditamento dalle regioni. I lavoratori hanno ottenuto solo nell’ottobre del 2020 un rinnovo contrattuale, dopo 14 anni di blocco della contrattazione, e dopo numerosi scioperi e mobilitazioni del sindacato confederale. 
Rispetto alle richiesta di avvio di un confronto per il rinnovo del contratto, avanzata dalle OO.SS., le due associazioni non hanno fornito risposte. Per i Sindacati, l’indifferenza nei confronti delle lavoratrici ed i lavoratori è inaccettabile. Lamentano inoltre il silenzio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, più volte sollecitati dal sindacato confederale a farsi soggetto attivo nella vertenza.
Per tutto quanto sopra la procedura di conciliazione si è conclusa con un mancato accordo. Non solo, nel confermare lo stato di agitazione è stato annunciata la mobilitazione in tutte le regioni.