Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributo maternità e/o adozione a favore delle titolari di impresa

L’importo massimo è pari a 1.000,00 euro. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025

L’Ebiart FVG, Ente Bilaterale artigiano Friuli Venezia Giulia, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore delle titolari di impresa o loro assimilate (socie e coadiuvanti) di aziende iscritte all’EBIART (da almeno 12 mesi) in caso di maternità/adozione. Sono ammissibili esclusivamente le richieste relative a domande di indennità di maternità presentate all’INPS per nascite o adozioni avvenute nel corso del 2024 (1° gennaio 2024-31 dicembre 2024). Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025. 
Con cadenza quadrimestrale l’Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche. L’importo massimo della prestazione è pari a 1.000,00 euro ad evento; le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate.
La documentazione da allegare è la seguente:
– copia domanda e accettazione di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all’INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
– visura Camerale rilasciata negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Le disposizioni urgenti per il lavoro agricolo 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che stabilisce un esonero contributivo per tutto il 2024 (D.L. 15 maggio 2024, n. 63).

Il D.L. n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale“, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio.

Il provvedimento prevede diverse misure di sostegno alle imprese agricole, tra queste, all’articolo 2 si stabilisce l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

In particolare, per i periodi di contribuzione dal 1°  gennaio  2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n.  67/1988,  con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale  dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L n. 61/2023 trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo  01, comma 2, lettera  b), del D.L. n.  2/2006.

Inoltre, il decreto in commento prevede (articolo 2, comma 3) che all’articolo  38  del  D.L. n. 98/2011 venga soppresso il comma 7 che a sua volta aboliva gli elenchi nominativi trimestrali per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato

Fermo restando quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali  e dei provvedimenti di variazione, l’INPS viene incaricato di procedere alla pubblicazione, con modalità telematiche, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione (articolo  9-quinquies, D.L. n. 510/1996). 

Infine, l’INPS viene autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con comunicazione individuale a mezzo  raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

CCNL Alimentari Cooperative: siglato il rinnovo

Previsti aumenti salariali e maggiori tutele in materia di welfare e precarietà

In data 14 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Dal punto di vista retributivo è previsto un incremento pari a 280,00 euro al parametro 137, suddiviso tra trattamento economico minimo (214,00 euro) e incremento aggiuntivo della retribuzione (66,00 euro).
Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di 5,50 euro mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.
Il materia di previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.
Dal punto di vista normativo,  viene definita la riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto:
– dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori  su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore; dal 1°gennaio 2027è  prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore;
– dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).
Per quanto riguarda l’inserimento al nido, prevista la possibilità di usufruire di  ore retribuite fino alla scuola dell’infanzia, oltre ad un aumento delle ore dedicate alla cura dei genitori anziani.
Nei prossimi giorni inizierà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa.

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni: i chiarimenti del Fisco per regolarizzare

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale a seguito delle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Agenzia delle entrate, circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.

Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

 

Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale. Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.).

 

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 39/2024, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

 

La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.