L’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell’Assegno unico e universale per il secondo percettore di reddito nel caso di decesso del genitore lavoratore che si sia verificato nel periodo di fruizione della misura (INPS, messaggio 17 febbraio 2023, n. 724).
La maggiorazione in questione è quella prevista dall’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, nella misura massima pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, parametrata ai livelli di ISEE, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
Essendo la finalità del bonus in esame quella di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, l’INPS aveva già chiarito in precedenza che, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.
Tuttavia, l’Istituto, con il messaggio in oggetto, torna sull’argomento per moderare il suddetto principio alla luce della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, comunicando che il bonus per il secondo percettore di reddito viene erogato d’ufficio ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno, senza che sia necessario compiere alcun ulteriore adempimento per beneficiare della maggiorazione.
Pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.
La maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.