L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione degli interventi disposti dal D.L. n. 61/2023 in favore dei territori colpiti dagli eventi climatici (INAIL, circolare 24 luglio 2023, n. 33).
L’INAIL è intervenuto per fornire istruzioni applicative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. Si tratta, in effetti, di provvedimenti stabiliti dal cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), oltre che con 4 delibere del Consiglio dei ministri adottate il 4, il 23 e il 25 maggio 2023.
In particolare, la circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti.
La sospensione degli adempimenti
L’articolo 1 del “Decreto Alluvioni”, ha individua l’ambito soggettivo del provvedimento ossia i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto, disponendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, oltre che dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Prevista, inoltre, nel medesimo periodo, la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
Viene disposto che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, mentre termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati sempre entro il 20 novembre 2023.
Viene anche disciplinato (comma 9, articolo 1, D.L. n. 61/2023) il differimento di 3 mesi dei termini e delle scadenze previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
Viene stabilita anche la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (articolo 2, comma 4, quarto periodo), oltre che dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, comma 1) e dei termini (di cui al comma 1) relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, al comma 2).
I destinatari della sospensione
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali
(PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.
Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del
lavoro e degli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.
Infine, le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori citati per gli adempimenti posti a loro carico.
I versamenti sospesi
Tra i versamenti sospesi ci sono quelli correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in 4 rate, così come i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.
Rientrano nella sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.
Modalità di sospensione
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL.
L’Istituto comunica che per gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate: codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi; codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto per i datori di lavoro
privati e i lavoratori autonomi; codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda, invece, la ripresa della riscossione, entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica
soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, mentre devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.
Nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, i soggetti interessati devono indicare il numero di riferimento “999269“. Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.
Infine, la circolare in commento include le istruzioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per il rilascio del DURC online.